Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7669
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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Nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un "facere" resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri. Di conseguenza, la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7669
    Data del deposito : 7 giugno 2001

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