Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
Ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riabilitazione del fallito ai sensi dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare, si deve avere riguardo esclusivamente ai crediti ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale, rendendosi invece insufficiente la sola desistenza dei creditori ammessi al passivo, la quale non è collegata necessariamente al pagamento integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali, liberalità, etc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9052 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOZANINI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 316, presso l'avvocato VITO TOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO CARTAINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.M. presso la PROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO di BRESCIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 466/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Auto Zanini, il cui fallimento era stato chiuso il 21 novembre 1986 con decreto emesso ai sensi n 118 n. 2 l. fall., chiedeva al Tribunale di Brescia la concessione della riabilitazione ai sensi dell'art. 143 n. 1 l. fall.; in particolare, esponeva che i creditori avevano desistito dalle insinuazioni al passivo a seguito della cessione dei loro crediti ad un terzo, che era stato integralmente soddisfatto delle sue ragioni. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 26 aprile 1997, rigettava il ricorso ritenendo che nella fattispecie non si fosse realizzata la condizione dell'integrale pagamento dei crediti ammessi. La s.r.l. Auto Zanini proponeva reclamo, che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 17 luglio 1997, rigettava. In particolare, la Corte di merito osservava che: 1) l'art. 143 n. 1 l. fall. subordina la riabilitazione civile del fallito alla univoca condizione della integrale soddisfazione dei crediti ammessi, escludendo che al pagamento possa essere equiparata qualsiasi altra causa estintiva dei crediti ammessi rilevante per la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 l. fall.;
2) il pagamento deve avere per oggetto i crediti ammessi e non può ritenersi integrato dal prezzo, sempre inferiore al valore nominale del credito, che il cessionario corrisponde ai cedenti;
conseguentemente non poteva darsi rilievo all'asserito integrale pagamento del credito del cessionario.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione s.r.l. Auto Zanini, deducendo un unico motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione dell'art. 143 n. l. fall., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. In particolare, la ricorrente si duole che il concetto di pagamento di cui all'articolo 143 n.1 l. fall. non sia stato interpretato estensivamente nel senso di causa estintiva del credito. Infatti, secondo la ricorrente, sebbene chiusura e riabilitazione rappresentino due istituti giuridici diversi, alla disciplina della prima deve aversi riguardo rispetto a tutte quelle fattispecie che, in relazione all'articolo 143 l. fall., possono realizzarsi e appaiono meritevoli di tutela, per l'eliminazione, comunque ottenuta, delle conseguenze negative del dissesto;
pertanto, l'esatta portata dell'espressione "pagamento dei crediti ammessi" deve essere determinata in relazione all'articolo 118 n. 2 l. fall. il quale condiziona la chiusura del fallimento, fra l'altro, alla presenza di qualunque causa estintiva dei crediti ammessi. Sotto altro profilo la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia introdotto, quale ulteriore requisito per la riabilitazione, la necessità che il prezzo della cessione dei crediti ammessi, in realtà attinente soltanto ai rapporti tra cedente e cessionario, non sia inferiore al valore nominale degli stessi crediti.
Il ricorso è infondato. L'articolo 143 l. fall., nel disciplinare le ipotesi nelle quali è possibile la concessione della riabilitazione civile, prevede al n. 1 la condizione del pagamento dei crediti ammessi al passivo del fallimento. La ratio della disposizione consiste nell'accordare un particolare beneficio al fallito che ha dato prova di meritevolezza eliminando integralmente gli effetti dannosi del proprio dissesto. La disposizione, quindi, considera come indispensabili sia l'elemento sostanziale dell'integrale pagamento, sia l'elemento formale rappresentato dalla individuazione dei crediti da soddisfare in quelli ammessi al passivo;
ciò, evidentemente, al fine di attribuire certezza al requisito dell'integrale adempimento. In proposito è significativo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, che interpreta restrittivamente l'art. 143 n. 1 l. fall. e ritiene che la chiusura del fallimento ai sensi dell'articolo 118 n. 1 l. fall. non integri gli estremi per la concessione della riabilitazione civile, alla stregua della citata disposizione, in quanto non consente di conoscere le ragioni della mancata insinuazione al passivo ovvero del ritiro relativa domanda, considerato che tali scelte potrebbero sì dipendere dall'integrale soddisfacimento del credito, ma anche da ragioni diverse, quali, ad esempio, l'inesistente prospettiva di recupero oppure pagamenti parziali fuori dalla procedura fallimentare. Ciò premesso, nella mera cessione del credito ammesso al passivo non si può mai ravvisare l'integrale soddisfacimento del credito ammesso e l'eliminazione degli effetti dannosi del dissesto poiché con la cessione cambia semplicemente il titolare del credito;
infatti, il credito non viene estinto ed il passivo resta immutato, così come l'entità del dissesto. La cessione dei crediti, infatti, non è certamente un modo di estinzione delle obbligazioni, ne' uguale nè diverso rispetto all'adempimento; la cessione, come è noto, è un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina, senza estinguere un'obbligazione, la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio. Il credito, cioè, si trasferisce al cessionario con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva in capo al cedente. Pertanto, prescindendo dalla questione dell'esistenza o meno di un onere del cessionario di presentare domanda di insinuazione ex art. 93 o 101 legge fall. (per la soluzione affermativa v., da ultimo, Cass. 2 luglio 1998, n. 6469), si deve avere riguardo, ai fini della valutazione dei presupposti per la riabilitazione ai sensi dell'art. 143 n. 1 l. fall., soltanto ai crediti ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale. Insufficiente è, invece, la sola desistenza dei creditori ammessi al passivo, che non è collegata necessariamente al pagamento integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali, liberalità etc.).
P . Q . M .
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 1999.