Sentenza 21 settembre 2015
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto la previsione del quarto comma dell'art. 592 cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2015 |
Testo completo
39 86 / 1 6 RE AN . In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2785 Dott. Paolo IO BRUNO - Presidente- - Consigliere - UP - 21/9/2015 Dott. Rosa PEZZULLO · Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - R.G.N. 4193/2015 Dott. Giuseppe DE MARZO Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: IA FR, nato a [...], il [...]; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: LI IO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 30/1/2014 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pierluigi Bongiorno Gallegra, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dall'imputato nel grado. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronunzia di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intempestività della querela nei confronti di LI IO per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di IA FR.
2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile IA a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, violando il principio per cui la prova dell'intempestività della querela grava su chi la deduce, avrebbe ritenuto tardiva quella proposta dalla persona offesa sulla base di mere presunzioni non prive di connotazioni meramente congetturali in ordine al momento in cui la stessa avrebbe preso conoscenza del contenuto diffamatorio postato dall'imputato su internet, peraltro ignorando la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della determinazione di tale momento.
3. Con memoria depositata il 1° settembre 2015 il difensore dell'imputato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e comunque la sua infondatezza giacchè la parte civile avrebbe avuto conoscenza dei contenuti diffamatori pressoché contestualmente alla loro immissione in rete, deducendo comunque l'insussistenza del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per il difetto di interesse del ricorrente ad impugnare.
2. Come stabilito dalle Sezioni Unite la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. Un., n. 35599 del 21 giugno 2012, P.C. in proc. Di Marco e altro, Rv. 253242).
2.1 Nella menzionata pronunzia si evidenzia condivisibilmente come la presenza della parte civile nel processo penale abbia la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell'imputato (con l'eccezione ora dell'impugnazione della parte civile avverso la decisione di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., che riguarda solo gli effetti penali;
nonché dell'ipotesi ex art. 38 del procedimento innanzi ai Giudice di pace che non ricorre nel caso di specie). La partecipazione di detta parte al giudizio penale, dunque, in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulla domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell'imputato: cognizione che presuppone appunto l'accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto.
2.2 Ne consegue che l'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale. In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere. Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sui punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito.
2.3 Egualmente, risulta assicurata in sede civile per il danneggiato la risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali subiti, dovendo, per quest'ultimi, il giudice civile, nell'applicazione dell'art. 185 cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei danni morali (v. così, Sez. 3 civ., n. 1947 del 14/05/1977, Rv. 385671; Sez. 3 civ., n. 15022 del 21/11/2000, Rv. 541961; Sez. 3 civ., n. 13972 del 30/06/2005, Rv. 582748).
2.4 Ulteriormente il Supremo Collegio ha sottolineato che, in mancanza di gravame del p.m. della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, l'accertamento circa la sussistenza o meno dell'atto condizionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato, nell'esercizio dell'azione intesa ad affermare la responsabilità civile dell'autore dell'illecito e la sua obbligazione di risarcimento del danno procurato. La parte civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o meno come sussistente. In tal guisa, l'impugnazione della parte civile di una pronuncia penale meramente processuale si palesa pertanto priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di vantaggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configurandosi alcuna utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la . condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende. Deve invece essere rigettata la richiesta dell'imputato di condannare la medesima parte civile alla refusione delle spese sostenute dal LI. Non ignora il Collegio l'esistenza nella giurisprudenza di un orientamento secondo il quale la persona offesa costituita parte civile possa essere condannata in tal senso in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto c.p.p., ma, più in generale, l'art. 91 c.p.c., che verrebbe in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra (Sez. 6, n. 29274 del 12 maggio 2010, Rinaldi e altro, Rv. 248256; Sez. 6, n. 8668 del 5 febbraio 2014, p.c. in proc. Ambrogiani, Rv. 258812). Ciò non di meno ritiene di aderire all'opposto orientamento per cui 'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, dovendosi ribadire che il difetto di previsione normativa espressa appare indice non facilmente svalutabile della in configurabilità della pretesa dell'imputato e che la previsione del quarto comma dell'art. 592 c.p.p. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali", quale è per insegnamento delle Sezioni Unite quello ad oggetto la sentenza ex art. 425 c.p.p. (Sez. 1, n. 40315 del 28 settembre 2012, P.O. in proc. Scatigno, Rv. 253498).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la domanda del difensore dell'imputato. Così deciso il 21/9/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Paolo IO Bruno Luca Pistorelli Pr DEPOSITATA IN CANCELLERIA adoll 29 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marmola Lanzuise wnl