Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
È configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione anche nell'ipotesi in cui l'agente, iscritto nel relativo albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi. (Fattispecie in tema di esercizio della professione forense).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2007, n. 20439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20439 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/02/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 270
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1707/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EN, n. in Melito di Napoli il 18.9.1950;
avverso la sentenza in data 20 ottobre 2006 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 15 novembre 2004 del Tribunale di Napoli, appellata da IA EN, condannato alla pena di mesi tre di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p., perché, pur essendo sospeso dall'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dal 18 giugno 2005, si costituiva in giudizio quale procuratore della parte attrice nel processo civile D'RE CE
contro
OL CI, esercitando in tal modo abusivamente tale professione (in Napoli, dal 9 gennaio 1999 al 4 marzo 1999). Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Raffaele Leone, che deduce:
1. Violazione dell'art. 348 c.p.: l'esercizio abusivo di una professione può configurarsi solo nel caso di mancanza di titolo abilitante alla professione e non nel caso di sospensione temporanea dal suo esercizio;
2. Vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato, dato che il IA non era a conoscenza del provvedimento di sospensione, notificatogli non nel luogo di residenza ma in quella del padre. Non rileva che, come precisato nella sentenza impugnata, il IA abbia successivamente, nella istanza di revoca della sospensione, indicato come domicilio quello nel quale venne a suo tempo eseguita la notifica del relativo provvedimento, perché ciò che conta è la situazione residenziale esistente nel momento in cui la sospensione era stata comunicata, e non quella eventualmente successiva.
3. In ogni caso è intervenuta la prescrizione del reato. DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Va precisato che non si è consumato il termine di prescrizione, dato che, tenuto conto delle sospensioni ex art. 159 c.p., esso si compirà solo in data 19 febbraio 2007.
Quanto al rilievo per cui il IA non era privo di titolo di abilitazione alla professione di avvocato, ma solo sospeso dall'esercizio di essa, va affermato che si ha esercizio abusivo della professione anche quando la persona, benché originariamente abilitata all'esercizio e iscritta nell'albo, si trovi attualmente sospesa dall'esercizio della professione.
Deve infatti ribadirsi che commette il delitto di cui all'art. 348 c.p., non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello
Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che l'attualità della abilitazione all'esercizio (v. Legge Professionale Forense, art. 1) è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge (v., per la ipotesi di radiazione, Cass., sez. 5^, 17 ottobre 2001, Coppo;
Cass., sez. 6^, 9 febbraio 1969, Scimonelli;
e, per quella di sospensione, Cass., sez. 6^, 4 luglio 2003, Longo;
Id., 9 novembre 1995, Torregrossa).
Il secondo motivo appare manifestamente infondato, non risultando che il luogo ove venne effettuata la notificazione del provvedimento di sospensione non corrispondesse a quello di residenza dell'imputato, e, soprattutto, essendo pacifico che l'imputato fosse a conoscenza di tale provvedimento, dato che ne sollecitò la revoca, come affermato nel presente ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007