Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
O r.g. 1 06 65 /0 L L 4 O 7 ) B 3 . E E N E C , N A 1 P 0 O I 9 16+3022/2 Z 09.05.20 1 A R E E C I ogge o dizio di equità O V I C D C M REPUBBLICA ITALIANA T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Gron 28271 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vincenzo CARBONE ' Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA ' dott. Ernesto LUPO ' dott. Roberto PREDEN " dott. Francesco SABATINI relatore " ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi : n. 1916/00 proposto da FOTO UNIVERSAL in persona del legale rappresentante sig. CA Andrei elett. dom. in ' ' via Alessandro Farnese n. 7 presso Roma ' lo studio dell'avv. Claudio Berliri che la rappresenta e difende ' anche disgiuntamente all'avv. Gino Melani , in virtu' di procura in calce al ricorso 1 1101 ricorrente
contro
ONCEAS s.p.a. controricorrente n. 3022/00 proposto da ' persona del legale s.p.a. in ONCEAS 'rappresentante sig. ON Parth elett. dom. in Roma via A. Bafile n. 5 presso lo studio dell'avv. Tina Gregori che la rappresenta e difende Iunitamente all'avv. Alcide Villani in virtu' di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale ricorrente incidentale
contro
FOTO UNIVERSAL di CA Andrei intimata avversO la sentenza n. 143 in data 31 maggio 1999 del Giudice di Pace di Livorno ( r.g. n. 283/99 ) . Letta la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del sost. ' procuratore generale dott. Stefano Schirò ' chiede il rigetto del ricorso principale ai ' sensi del nuovo testo dell'art. 375 comma secondo c.p.c. per manifesta ' 2 ' assorbito il ricorso incidentale infondatezza condizionato Sentito il relatore nella camera di consiglio del 9 maggio 2002 'Osserva in fatto ed in diritto previa riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. : con la sentenza indicata in epigrafe , il giudice di pace ha respinto la domanda di indebito arricchimento proposta dall'odierna ricorrente 1 che ha condannato alle spese del giudizio ) , ha affermato la responsabilità di costei ex art. 96 c.p.c. liquidando il danno relativo in lire 500.000 ha ordinato la cancellazione di alcune ' frasi ritenute offensive contenute nella ' comparsa di risposta della convenuta e per l'effetto ha condannato quest'ultima al pagamento di lire 500.000 , ed ha infine compensato le somme così rispettivamente attribuite a titolo di risarcimento del danno Per la cassazione di tale decisione ricorre la Foto Universal la quale , con i due motivi del ' ricorso deduce rispettivamente la violazione ' degli artt. 96 c.p.c. e 2946 c.c. Osserva la Corte che tali censure sono le manifestamente infondate ed importano il rigetto 3 del ricorso ai sensi dell'art. 375 secondo comma c.p.c. , come modificato dall'art. 1 legge 24 marzo 2001 n. 89 : trattandosi infatti di decisione ' ' resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. le allegate violazioni della legge ' sostanziale ( tale è anche l'art. 96 c.p.c. ) non ' come questa C.S. ha piu' volte sono deducibili affermato ' in particolare con la sentenza n. 716/99 delle Sezioni Unite che il ' collegio condivide e fa propria . Resta assorbito il ricorso incidentale dichiaratamente condizionato Le spese seguono la soccombenza .
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale , ' dichiara assorbito il ricorso incidentale e principale al pagamentocondanna la ricorrente delle spese del giudizio di cassazione , liquidate in euro 77400 oltre euro 500,00 ( cinquecento/00 ) di onorari in favore della controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 9 maggio 2002 . Il Consigliere est. Il Presidente Free butin IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 22 LUG. 2002 Denc CORTE S CANCELLERIA U P R I D Umberto Cicero E A E M N O I Z A S