Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2003, n. 4242
CASS
Sentenza 24 marzo 2003

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La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non è in alcun modo correlata all'attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse che tenga conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale. Peraltro, poiché gli interessi compensativi di cui si tratta hanno pur sempre la sola funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, il giudice può anche adottare un criterio diverso, sia in aumento (ove ritenga che il danno da ritardo nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto dagli interessi compensativi al tasso legale), sia in diminuzione (ove ritenga che, sempre nella singola fattispecie, il danaro, se immediatamente incassato, avrebbe prodotto una minore utilità rispetto al tasso di interessi legali), ovvero adottare contemporaneamente due dei suddetti criteri.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto Illecito, il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto. Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, ove il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie ed apportando, se del caso, gli eventuali, consequenziali correttivi, in aumento o in diminuzione.

Il giudice non può procedere alla liquidazione del danno biologico secondo i principi di cui all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 37 del 1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore, al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ma deve fondarsi sul criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., considerando le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. Il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. Consegue che costituisce criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché la sentenza sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva applicato, per la liquidazione del danno, un criterio equitativo puro, senza alcun riferimento a tabelle, pur tenendo conto dei punti di invalidità, dando atto di aver tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, e segnatamente della rilevanza del danno estetico nella vita di relazione di una giovane donna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2003, n. 4242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4242
    Data del deposito : 24 marzo 2003

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