Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 3
La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore non è in alcun modo correlata all'attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse che tenga conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale. Peraltro, poiché gli interessi compensativi di cui si tratta hanno pur sempre la sola funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, il giudice può anche adottare un criterio diverso, sia in aumento (ove ritenga che il danno da ritardo nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto dagli interessi compensativi al tasso legale), sia in diminuzione (ove ritenga che, sempre nella singola fattispecie, il danaro, se immediatamente incassato, avrebbe prodotto una minore utilità rispetto al tasso di interessi legali), ovvero adottare contemporaneamente due dei suddetti criteri.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto Illecito, il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto. Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, ove il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie ed apportando, se del caso, gli eventuali, consequenziali correttivi, in aumento o in diminuzione.
Il giudice non può procedere alla liquidazione del danno biologico secondo i principi di cui all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 37 del 1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore, al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ma deve fondarsi sul criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., considerando le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. Il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. Consegue che costituisce criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché la sentenza sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva applicato, per la liquidazione del danno, un criterio equitativo puro, senza alcun riferimento a tabelle, pur tenendo conto dei punti di invalidità, dando atto di aver tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, e segnatamente della rilevanza del danno estetico nella vita di relazione di una giovane donna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2003, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO TO - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB LU, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE MISCIAGNA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI SPA, MA GE ON, MA IE OS MI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 903/99 della Corte d'Appello di BARI, Sezione 3^ Civile, emessa il 03/11/99 e depositata l'11/11/99 (R.G. 514/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. TO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'11.11.1987, BI CI conveniva in giudizio davanti al tribunale di Trani, RG AN TO, RG GE MO DA e la SAI Assicurazioni e - premesso che il 31.1.1987 mentre camminava su un marciapiedi in Barletta, era investita dalla Fiat 126 di proprietà di RG AN e condotta dall'altro convenuto;
che aveva riportato diverse lesioni con postumi invalidanti - chiedeva che i convenuti in solido fossero condannati al risarcimento dei danni.
Si costituiva la sola SAI.
Il Tribunale, con sentenza dell'11.4.1996, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 38.831.000, già attualizzata, con gli interessi al tasso del 5% sul minor capitale originario di L. 24.800.000, dalla data del fatto, compensando le spese. Avverso questa sentenza proponeva appello la BI. Resisteva la sola SAI.
La corte di appello di Bari, con sentenza depositata l'11.11.1999, elevava il valore del punto di invalidità da L. 1 milione a L. 1.350.000, per cui elevava la misura del risarcimento, con riferimento alla data del fatto a L. 28.300.000, attualizzate a L. 44.350.000, mantenendo fermi gli interessi nella misura del 5% sulla somma originaria, quale danno da ritardo.
Riteneva la corte di merito che il danno biologico subito dall'attrice era pari al 10%, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica;
che il valore del punto di invalidità andava adeguato a L. 1.350.000, secondo il criterio equitativo;
che equo era anche il risarcimento del danno morale nella misura di L. 7 milioni, tenuto conto delle sofferenze effettivamente patite;
che il danno da ritardo nella corresponsione del risarcimento andava liquidato con la tecnica degli interessi del 5% annui sulla somma originaria, tenuto conto che la somma conseguente, pari a circa L. 11 milioni, era ampiamente satisfattiva del danno da ritardo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice.
Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2050, 1223 c.c, nonché l'omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Ritiene la ricorrente che la motivazione sull'entità del danno biologico è viziata in quanto nell'elencazione delle lesioni non vi sono quelle relative al danno estetico ed alla dentizione;
che egualmente carente è la motivazione con cui viene elevata la liquidazione a punto di detto danno biologico da L. 1 milione a L. 1.350.000, poiché nulla si dice sull'età dell'infortunata, sull'attività espletata e sulle condizioni socio-familiari. La ricorrente censura la liquidazione del danno morale, perché priva di ogni motivazione.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è infondato e che, per l'effetto, va rigettato.
Quanto alla prima censura, in merito all'entità del danno biologico, va osservato che la sentenza impugnata si è riportata alla conclusioni cui è giunto il c.t.u. di primo grado, indicando dettagliatamente tutte le malattie;
la sentenza si fa carico anche degli esiti cicatriziali al viso, e quindi del danno estetico, che è una componente del danno biologico. Va, tal fine osservato, che il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del c.t.u. e ad esse aderisca non è tenuto ad alcuna specifica motivazione, se avverso a queste conclusioni non siano stati avanzati rilievi (Cass. 9.12.1995, n. 12360).
2.2. Infondata è anche la censura, secondo cui non sarebbe congrua la motivazione sul quantum del punto di invalidità, ai fini del risarcimento del danno biologico. Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all'artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998, n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997, n. 4236).
2.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Essa, infatti, ha provveduto all'applicazione del cd. criterio equitativo puro, senza alcun riferimento a "tabelle", pur tenendo conto dei punti di invalidità, ai fini della liquidazione del danno.
In questa liquidazione la sentenza impugnata da atto di aver tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, e segnatamente della rilevanza nella vita di relazione di una giovane donna del danno estetico. Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti in tema di liquidazione equitativa del risarcimento del danno biologico di una giovane donna.
2.4. Quanto alle censure relative alla liquidazione del danno morale, nella misura di L. 7 milioni, va osservato che le stesse sono egualmente infondate.
Infatti, pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuarne la valutazione delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravita dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto (Cass. 6.10.1994, n. 8177;
Cass. 26.2.1996, n. 1474). Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione. Nella fattispecie la sentenza impugnata, anzitutto da atto che la liquidazione effettuata dal tribunale è già di per sè ampiamente retributiva del tipo di danno, contrariamente a quanto sostenuto in appello dalla danneggiata attuale ricorrente, perché superiore al terzo del risarcimento del danno biologico, generalmente liquidato per il danno morale, ma soprattutto rileva che detta liquidazione è equa tenuto conto dell'obbiettiva entità del danno subito e dello spessore del patema d'animo sofferto dalla danneggiata. Trattasi di motivazione, che, per quanto sintetica, è conforme ai principi sopra esposti ed immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 2056 c.c, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume la ricorrente che senza alcuna motivazione valida è stato determinato il danno da ritardo nella misura del 5% annuo, peraltro sul capitale originario e non sulla somma annualmente rivalutata.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti l'orientamento più recente (Cass. 10.3.2000, n. 2796; Cass. 12.1.1999, n. 256; Cass. 26.8.1997, n. 7998; Cass. 17.7.1997 n.
6570;
Cass. 1.7.1997, n. 5845), riportandosi alla decisione delle S.U.(17.2.1995, n. 1712), ritiene che gli interessi ed. compensativi sui debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226). Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, o, come si suoi dire, con la liquidazione equitativa di detti interessi, ed anche il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale, in un'unica somma, comprendente sia la prestazione cd. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056), proprio per la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995, n. 2910).
4.2. La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale. Poiché però detti interessi compensativi hanno pur sempre solo la funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, il giudice potrebbe anche adottare un criterio diverso, sia in aumento, se ritiene che il danno da ritardo nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto dagli interessi compensativi al tasso legale, sia in diminuzione, se ritiene che, sempre nella singola fattispecie, il denaro - se immediatamente incassato - avrebbe prodotto una minore utilità rispetto al tasso di interessi legali, ovvero adottare contemporaneamente due dei suddetti criteri. In questa ottica si è giunti a dire che il giudice può anche non riconoscere affatto gli interessi, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (Cass. 12.1.1999, n. 256).
4.3. Nella fattispecie, il giudice di merito ha ritenuto che la corresponsione degli interessi nella misura del 5% annuo sulla somma liquidata con riferimento alla data del fatto, dando luogo a circa L. 11 milioni, era ampiamente satisfattiva del danno da ritardo. Trattasi di valutazione equitativa del danno da ritardo, rientrante nei poteri del giudice di merito e, come tale, incensurabile in questa sede.
Peraltro la stessa ricorrente non indica quali danni da ritardo, accertati nelle fasi di merito a seguito di prove il cui onere probatorio grava su di lei, non sarebbero stati tenuti presenti dal giudice di appello, dando luogo ad una somma maggiore rispetto a quella liquidata.
5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in tema di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
6. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
La corte di appello ha confermato la compensazione delle spese processuali di primo grado, poiché, nonostante le modifiche apportate al quantum della sentenza di primo grado, la compensazione era giustificata dal fatto che la domanda era accolta in misura ampiamente inferiore a quella domandata.
Osserva a tal fine questa Corte che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass.11.11.1996, 9840). Ne consegue che nella fattispecie, non risultando violato il suddetto principio di diritto, anche questo motivo di ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003