Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9184 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
ce 62548 E N O ME DEL POPOLO ITALIANO I 6 Z 8 E A 9 1 PUBBLICA ITALIANA R / N T 4 I / S - I R 6 2 B G A E . T SEZI 9 184 /0 1 R R U L B O A I SUPREMA DI CASS. A D . Oggetto R I D B L T E A E D T T TRIBUTI IRPEF I A 1 I N S 3 IS ANZA RIMBORSO E N 1 R S E TERMINE E S . E ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: · T I N A O A M R.G.N. 468/99 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 21.103 лоз Consigliere - Dott. Massimo ODDO Rep. Consigliere Dott. Mario CICALA Re. Consigliere - Ud. 27/03/01 Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro per diritti L.. | 10 LUG. 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
D'ST UL E PER ESSO ER AB, AB LA, D'ST CO, D'ST AO, D'ST NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTESANTO 68, presso lo studio DE SANTIS G., difesi 2001 dall'avvocato ROBERTO VALERI, giusta procura a marg ine;
-613 controricorrente - . N avversO la sentenza n. 113/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre contro gli eredi di D'OS GI, rappresentati e difesi come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regio- nale di Roma ha riconosciuto ai resistenti il diritto al rimborso delle somme versate, e non dovute, per IRPEF relativa agli anni 1987 e 1988, richieste con ap- posite istanze di rimborso rimaste senza effetto. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce che l'istanza di rimborso è stata presentata tardivamente.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. 2 Come è noto, ai sensi dell'art. 33, DPR 29 settem- bre 1973, n. 602, il soggetto che ha effettuato il ver- samento diretto, nel caso di errore materiale, duplica- zione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, può presentare all'intendente di finanza competente istanza di rimborso, entro il termine di de- cadenza di diciotto mesi dalla data del versamento (soltanto di recente, in forza dell'art. 1,stesso, comma 5, legge 13 maggio 1999, 133, n. il termine di decadenza è stato portato a 48 mesi, ma a decorrere dal 18 maggio 1999). Tale decadenza può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. I, 11 gennaio 1999, n. 179). Nel caso di specie, è pacifico in punto di fatto che l'istanza di rimborso è stata presentata il 27 ot- tobre del 1992, quindi ben oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data dei versamenti effettuati median- te autoliquidazione (maggio giugno 1987 e 1988) о me- diante ritenute effettuate dal sostituto d'imposta. Erroneamente, le parti private invocano l'applicazione dell'art. 37 del DPR 602/73, in forza del quale l'istanza poteva essere presentata entro il termine di prescrizione decennale. Infatti, il citato art. 37 disciplina l'ipotesi della riscossione mediante ritenuta effettuata direttamente dallo Stato ○ da una 3 sua amministrazione. Nella specie, invece, si tratta di somme erogate dal Consiglio Regionale del Lazio, che ha effettuato le ritenute in veste di sostituto di impo- sta. Conseguentemente, il percipiente doveva richiedere il rimborso delle ritenute entro il termine di 18 mesi dalla data in cui le ritenute sono state operate, così come dispone, specificamente, il secondo comma dell'art. 38 citato. Pertanto, il ricorso deve essere accolto Essendo certi i presupposti di fattc della questione portata all'esame di questa Corte, è possibile decidere anche il merito della stessa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Infatti, dalla premessa che la richiesta di rim- borso, del dante causa degli odierni resistenti, è sta- ta presentata oltre il termine di decadenza, deriva la conseguenza che il rimborso stesso non spetta e, quin- di, in tali termini deve essere deciso il merito. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 marzo 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Merone) IL CANCELLIERE. Osvaldo Ascanic 468/99 Hell sol. (dr. Mario Delli Prisc DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2001. Oggi A N IL CANCELLIERE C1 O I Z Osvaldo Ascanio A S E S N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 4 R / . T 6 N 2 S I . . R G A . B I E .P . R R L D L A L A A T E D . D U B I E B A S T I T N A N E R 1 S I E T 3 S I R 1 E A E . T N A M 5