Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Attesa la funzione dei cosiddetti "cartellini segnatempo" di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2004, n. 19302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19302 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 580
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 44281/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AC, nato ad [...] il [...] e di La OR AC, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9 luglio 2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato NI, avvocato Fernando Fausto Greco, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione proposta. RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9 luglio 2003, confermativa di quella pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ariano Irpino il 4 giugno 2002, all'esito di giudizio abbreviato, NI AC e La OR AC sono stati ritenuti colpevoli: il primo, di truffa aggravata continuata (artt. 81, 640, capoverso n. 1 c.p.: capo A) per essersi più volte allontanato dall'ufficio comunale di Ariano Irpino - dove svolgeva funzioni di capo settore dei servizi demografici - omettendo di far risultare le assenze nell'apposito cartellino segnatempo;
entrambi, di analogo reato (capo C) per avere NI indotto La OR, in alcune occasioni, a timbrare il proprio cartellino segnatempo, per farne risultare presenze in ufficio, insussistenti. I fatti sono stati contestati commessi sino al novembre 1996 (dal giugno 1996, periodo di campagna elettorale, nella quale NI era impegnato). NI è stato pertanto condannato, con la riduzione per la scelta del rito, alla pena unitaria condizionalmente sospesa di otto mesi e sei giorni di reclusione ed Euro 200 di multa;
La OR, con la predetta riduzione ed in concorso di attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante, alla pena, pure condizionalmente sospesa, di quattro mesi e sei giorni di reclusione ed Euro 40 di multa. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Nell'interesse di NI, si sono eccepiti, in ordine al reato descritto nel capo A) dell'imputazione, le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), nonché lett. e) c.p.p., anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, poiché nella sentenza di appello erano stati ritenuti provati i plurimi allontanamenti dell'imputato dall'ufficio, non registrati, deducendosi: che quanto meno il 18 giugno 1996, ma verosimilmente anche in altri giorni, l'interessato aveva chiesto l'autorizzazione ad assentarsi, o mediante apposita istanza (documentata, per il 18 giugno) o in forma verbale, come d'uso, in vista di un successivo recupero, ritenuto non effettuato senza specifici accertamenti;
che, in ogni caso, tale autorizzazione non era richiesta, per assenze intermedie dal luogo di lavoro che si fossero protratte per un tempo non superiore ai quindici-venti minuti, quali risultate nella maggior parte dei casi, tanto che nessun procedimento disciplinare era stato promosso per i fatti in questione;
che, ai fini dell'ingiustizia del profitto, costituito dagli emolumenti per gli intervalli non dedicati al lavoro in sede, si era omesso di tenere conto del numero inferiore delle ore di lavoro straordinario, riconosciute all'imputato nel periodo che interessa;
che non era rimasta dimostrata la mancanza di connessione tra le assenze e le funzioni svolte dal ricorrente, indebitamente dedotta da annotazioni di Polizia Giudiziaria, contenenti dichiarazioni di terzi e pertanto non utilizzabili;
che nessuna prova era stata acquisita sul percepimento, da parte dell'imputato, dell'intera retribuzione mensile.
Quanto al reato descritto nel capo C), si è dedotto che la sussistenza della contestata truffa era stata desunta dalla deposizione di due testi non attendibili, sia per specifici contrasti, personali ed interni all'ufficio, con l'attuale ricorrente - più volte sottolineati dalla difesa - sia per la genericità e la contraddittorietà delle dichiarazioni da costoro rese, smentite inoltre, o non confermate, da altri dipendenti comunali. È stata eccepita, infine, la violazione prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in riferimento al diniego di attenuanti generiche, in favore dell'imputato, nonostante la modesta gravità dei fatti e dell'elemento soggettivo. Nell'interesse di La OR, sono state dedotte:
1) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza e l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., nella parte in cui le timbrature del cartellino segnatempo di pertinenza di NI, ritenute false ed attribuite al ricorrente, mai erano state specificamente individuate sotto il profilo cronologico ed erano state ravvisate sulla base di deposizioni testimoniali generiche, rese in forma dubitativa, fondate su mere supposizioni, o, eventualmente, su discrasie di appena un minuto tra la constatata presenza di NI fuori dell'ufficio e l'ora di uscita registrata nel cartellino segnatempo;
2) l'assenza di qualsiasi motivazione sull'attendibilità conferita ai due testi di accusa, le cui ostilità
contro
NI erano state poste in rilievo dalla difesa e del tutto trascurate dal giudice di appello, che le aveva utilizzate, nonostante l'assenza di riscontri ed anzi le diverse deposizioni di altri testimoni;
3) l'erronea applicazione degli artt. 110 e 43 c.p., nonché carenze motivazionali sull'elemento soggettivo concorsuale dell'imputato con NI;
Si è aggiunto che il reato era da dichiarare estinto per prescrizione, dovendosi ritenere decorsi cinque anni tra i fatti, la cui data era rimasta indefinita e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio del 28 febbraio 2001.
RITENUTO
Può prescindersi, nella specie, dalla controversa natura del cartellino segnatempo, predisposto dal datore di lavoro pubblico per controllare l'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti, poiché nessun reato di falso ideologico in atti pubblici risulta contestato agli imputati.
La giurisprudenza di legittimità è, invece, consolidata (nonostante le pronunce in tema siano poco numerose ed in gran parte risalenti nel tempo) nel ritenere che i cartellini in questione, una volta installati, costituiscano prova della presenza sul luogo di lavoro degli intestatari, nel periodo intercorrente tra l'ora di ingresso e quella di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative attestazioni, sia ai fini della regolarità del servizio (nel caso in cui gli interessati siano adibiti a funzioni o servizi pubblici) sia ai fini della retribuzione che a ciascuno compete.
L'omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, impedisce pertanto a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell'attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti (cfr. Cass. 17.2.1989, Riv. 183150; Cass. 28.1.1986, Riv. 173033;
Cass. 12.5.1985, Riv. 169953). Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l'omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, nella specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione.
Se non ogni violazione del citato obbligo di correttezza contrattuale concreta il reato di truffa (anche ove produttiva, rispettivamente, di danno per un soggetto e di profitto per un altro) è da ravvisarsi invece l'estremo costitutivo del raggiro nella condotta di chi crea l'apparenza dell'adempimento, in contrasto con la realtà. Qualora, poi, l'assenza del dipendente sia occultata da registrazioni effettuate ad opera di altro dipendente, al raggiro indicato si aggiunge un evidente artificio.
Alla luce di tali principi, che non possono essere elusi per evidenti implicazioni di carattere generale, debbono ritenersi corrette le conclusioni in diritto cui sono pervenuti i giudici di merito nel ravvisare configurabili i delitti di truffa aggravata, continuata, descritti nell'imputazione.
Nè possono condividersi le censure motivazionali prospettate nel ricorso di NI, in ordine al reato sub A), poiché le assenze dell'imputato dall'ufficio, in orari che il cartellino segnatempo attestava - contrariamente al vero - dedicati all'esercizio delle sue funzioni, sono emerse da controlli diretti della Polizia Giudiziaria, laddove la mera presentazione di un'istanza di autorizzazione all'allontanamento per alcune ore, in un giorno determinato, non costituisce mezzo idoneo ad escludere gli estremi materiali del reato, in mancanza di prova tramite la registrazione prescritta - che la richiesta sia stata seguita da una concreta assenza, di cui l'interessato abbia effettivamente fruito.
In tale quadro, i rilievi difensivi su eventuali usi contrari alla legge, su interferenze tra oravi di lavoro ordinari e straordinari, o su prospettate deduzioni giuridiche di testi, che si assumono indebitamente riferite dalla Polizia Giudiziaria, si rivelano privi di rilevanza.
Le ulteriori censure sono da qualificarsi generiche (quali quelle attinenti a dedotti allontanamenti di NI dalla sede comunale, talora per ragioni connesse con le mansioni svolte, o ad ipotetici recuperi o ad eventuali ed imprecisate decurtazioni dello stipendio mensile) oppure si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali logicamente e congruamente valutate dal giudice di appello, improponibile nel giudizio di legittimità. Analogamente inammissibili nella presente sede vanno ritenuti i giudizi contenuti nel ricorso, sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado a riconoscere a NI le circostanze attenuanti generiche, negate in base ad elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 c.p. ed apprezzati come decisivi. A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al capo C) dell'imputazione.
Ferme le premesse già indicate, sulla piena idoneità astratta della condotta artificiosa, attribuita ad entrambi gli imputati, a concretare il reato di truffa aggravata in danno del Comune, è da rilevare che la Corte di Appello ha omesso di prendere in esame l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi EL e SO, ritenute decisive, in mancanza di riscontri oggettivi specifici di Polizia Giudiziaria, nonostante le ostilità di ciascuno nei confronti degli imputati, reiteratamele rappresentate dalla difesa. Appare altresì carente, nella sentenza impugnata, qualsiasi approfondimento critico sulla collocazione cronologica dei fatti genericamente descritti dai due testimoni, nonché
sull'attribuibilità a La OR anziché ad altri - di false timbrature del cartellino segnatempo assegnato a NI, tenuto conto delle impostazioni deduttive espresse dalla teste EL e delle ipotesi alternativamente rappresentate dal teste SO. Va pronunciato, in conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, perché il giudice di rinvio provveda ad eliminare le indicate lacune motivazionali.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti in relazione al reato di cui si tratta.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti in ordine al reato di cui al capo C) e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del NI.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2004