Sentenza 11 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Angelo M6594 a precetto 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra MR.G.N. 19587/98 Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI 14773 Cron. Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 2300 © Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 26/01/01 FINOCCHIARO - Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: - 3000 per diritti L. 14 MAG. 2001POLIFARMA SPA in persona del l egale rappresentante pro- il IL CANCELLIERE tempore prf. Enzo VANNI Ammiistratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 20, LIRE 3000 presso lo studio dell'avvocato PAOLI MAURIZIO, che lo CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
ricorrente CG512755
contro
CASE DI CURA RIUNITE SRL, in Amministrazione Sraordinaria, in persona dei sigg.ri Commissari dott. Raffaele Santoro e Avv. Paolo Vitucci, elettivamente 2001 domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo 166 studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, difesa dall'avvocato и р IANDOLO ELVIRA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 604/98 della Corte d'Appello di BARI, Seconda Sezione Civile emessa 1122/5/1998, edepositata il 09/06/98; RG.131/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ELVIRA IANDOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di precetto, notificato in data 28.3.1995 lain forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, società POLIFARMA spa intimava alla società "Case di cura Riunite" srl di pagare la somma di lire 60.219.346. Con citazione notificata il 2.6.1995 la srl "Case di cura Riunite", ammessa al regime di amministrazione straordinaria, di cui alla legge n. 95 del 1979, con D.M. 14.2.1995, proponeva opposizione alla esecuzione minacciata in suo danno, assumendo che, in base alle disposizioni della legge fallimentare ad essa applica- bili per il richiamo che ne fa la citata legge n. 95 2 jue del 1979, nessuna azione cognitiva ed esecutiva poteva essere intrapresa nei suoi confronti al di fuori della procedura concorsuale. Nella contumacia della società POLIFARMA spa, l'adito tribunale di Bari, con sentenza depositata il 14.11.1996, in applicazione della norma di cui all'art. 51 della legge fallimentare, accoglieva la opposizione e condannava l'opposta società alle spese. La Corte di appello di Bari, con sentenza deposita- il 9.6.1998, rigettava la impugnazione della ta POLIFORMA spa, che condannava alle ulteriori spese del grado. I giudici di appello, ai fini che ancora avrebbero potuto interessare, rilevavano che l'ammissione al re- gime dell'amministrazione straordinaria era sottoposta alla particolare forma di pubblicità legale della pub- blicazione del decreto ministeriale ammissivo nella Gazzetta Ufficiale, sostitutiva di altri strumenti di comunicazione per i creditori;
ritenevano compresa nel generale divieto di inizio e prosecuzione delle esecu- zioni individuali, di cui all'art. 51 della legge fal- limentare, anche la intimazione del precetto, contro cui la norma dell'art. 615, 1° comma, c.p.c. ammette la opposizione del debitore al fine di vanificare la mi- naccia di aggredirne "in executivis" il patrimonio;
r 3 u f considerava che la avvenuta ammissione al passivo del credito della società appellante non aveva determinato la cessazione della materia del contendere, poiché non era venuto meno l'interesse, della debitrice società in amministrazione straordinaria, ad ottenere la caduca- zione dell'intimato precetto. Per la cassazione della sentenza è ricorso della società POLIFARMA spa, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la srl "Case di cura Riunite" in amministrazione straordi- naria, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente la Corte, giusta richiesta del P.M., che deve, "ex officio", essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per tardività. Premesso, infatti, che il ricorso per cassazione della società PLIFARMA spa deve essere riferito a sen- tenza di secondo grado, notificata alla ricorrente nel domicilio eletto in data 26 agosto 1998, e che esso stato notificato alla società "Case di cura Riunite" srl in data 6 novembre 1998, è evidente la tardività della impugnazione, per avvenuto superamento del termi- ne di sessanta giorni (art. 325, 2° comma, c.p.c.), giacchè trattasi, nella specie, di controversia non soggetta nel periodo feriale alla disciplina della so- ии 4 з spensione dei termini, di cui alla legge 7.10.1969, n. 742. In virtù della citata legge (art. 3, che richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ad identificare le cause per le quali la sospensione non opera), infat-- hoooo ti, nella espressione 'cause civili relative ai proce-- " 290000 dimenti di opposizione alla esecuzione", sottratte al regime della sospensione medesima, certamente ricom-- presa la controversia in oggetto, nella quale, ai sensi ( dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto della ri- corrente società di procedere alla esecuzione. Le spese del presente giudizio, come da determina- zione di cui al dispositivo, debbono essere poste a ca- rico della soccombente società ricorrente. P.T.M. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per tardività e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 310.000 oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario. Roma, 26 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. II PRESIDENTEАрі lim furm / CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 MAG 2001- M IL CANCELLIERE 5 E R Giovanni ambattista P U S