Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN024 45 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SE IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9574/00 GUGLIELMUCCI Dott. Corrado Consigliere Cron.5057 - Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Ud. 22/12/00 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 5000 domiciliato in ROMA #20 FEB 2001 LABELLA GIUSEPPE, elettivamente IL CANCELLIERE PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato NURI VENTURELLI, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente CF064277
contro
BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del CORTE SUPREMA DI CACGAZIONE UFFICIO COPIE legale rappresentante pro tempore, elettivamente Richiesta copia studio D'AMATI domiciliata in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dal Sig. per diritti L. 3000 dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che la rappresenta e 21 FEB. 2001 IL CANCELLERE 2000 difende unitamente all'avvocato CORRADO FRANZA, giusta 5658 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 461/00 del Tribunale di BARI, : depositata il 09/02/00 R.G.N. 2005/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VENTURELLI;
udito l'Avvocato DELL'OLIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo. - W -2- + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 febbraio 2000 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal sig. AB SE avverso la sentenza del locale Pretore del lavoro che aveva respinto entrambe le domande da lui proposte nei confronti della BNL, suo datore di lavoro e cioè: 1) la domanda di risarcimento dei danni temporanei subiti alla salute dal 5.12.89 al 31.6.91 cagionati dall'essere stato inviato in missione presso le diverse filiali della Banca, anche dopo che, nel 1986, la Banca era stata notiziata che da dette modalità di espletamento della prestazione erano derivati gravi disturbi psico-fisici, che erano peraltro stati comprovati dai 529 giorni di assenza per malattia risultanti nella causa di impugnazione del licenziamento intimato nel 1991 per superamento del periodo di comporto;
W 2) l'ulteriore domanda con cui il AB aveva chiesto il risarcimento dei danni temporanei, permanenti e patrimoniali alla salute subiti per il periodo dal luglio 1994 - allorché aveva ripreso il lavoro a seguito di ordine di reintegra conseguente alla nullità del licenziamento dichiarata dalla sentenza 5152/93 del Tribunale di Bari - fino al giugno 1996. Quanto alla prima domanda, il Tribunale affermava preliminarmente con riguardo al fatto che la Banca aveva continuato ad utilizzarlo nelle mansioni assegnate, che, come riconfermato anche dalla sentenza di legittimità n. 11700/95, il datore non è tenuto ad adibire il lavoratore inabile a mansione diversa da quella dell'assunzione; indi disattendeva la prospettazione del lavoratore per cui la BNL avrebbe dovuto licenziarlo immediatamente per evitargli ulteriori danni;
al riguardo il Tribunale osservava in primo luogo che - alla stregua degli accertamenti compiuti dalla sentenze del Tribunale di Bari n. 5152/93, dalla pronunzia rescindente di questa Corte 11700 del 1995 e da quella del Tribunale di Trani in sede di rinvio n. 1496/97 con cui si era stata definitivamente rigettata l'impugnativa proposta dallo stesso AB avverso il licenziamento irrogato nel 1991 - era ormai coperto da giudicato il fatto che lo stesso AB si era trovato, nel periodo 1989/1991, in stato di inabilità temporanea e non permanente, per cui, concludeva il Tribunale, la BNL non avrebbe potuto licenziarlo prima dell'esaurimento del periodo di comporto;
in secondo luogo, soggiungeva il giudice di merito, in caso di inabilità permanente e di danno alla salute in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa, non sussiste un obbligo del datore di licenziare il dipendente ed un correlativo diritto di questi ad essere licenziato, ma solo la facoltà del datore di valutare l'opportunità di non attendere il superamento del periodo di comporto per recedere dal rapporto, ove ritenga che il recesso sia indispensabile a tutela della salute del dipendente. Quanto alla seconda domanda relativa ai danni alla salute per il periodo dal luglio 1994 al giugno 1996, il Tribunale osservava che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova dei comportamenti vessatori assunti dalla BNL, che avrebbero concorso ad aggravare il già precario stato di salute, anzi l'esistenza di questi era da escludersi all'esito della prova testimoniale e dell'interrogatorio dello stesso AB, da cui erano emersi solo gli ordinari dissidi che possono verificarsi nell'ambiente lavorativo;
peraltro, la Banca aveva proceduto alla riassunzione a seguito all'ordine di reintegrazione di cui alla sentenza n. 5152/93 del Tribunale di Bari, reso all'esito del ricorso in cui lo stesso AB aveva chiesto di essere reintegrato e dopo che lo stesso lavoratore aveva risposto positivamente all'invito della Banca a riprendere servizio, così precludendo il ricorso al licenziamento prima del superamento del periodo di comporto. Quanto poi alla asserita mancanza di valutazione da parte del primo giudice della particolare vulnerabilità soggettiva, il Tribunale rispondeva osservando essere stato provato che il direttore dell'agenzia aveva sempre concesso i permessi necessari, che l'ambiente di lavoro era tranquillo e stabile e che d'altra parte i giorni di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa erano 2 talmente limitati (solo dodici) da non potere rendere irreversibili i disturbi lamentati. Avverso detta sentenza il AB propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria, resiste la BNL con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ per avere il Tribunale confuso tra le domande risarcitorie connesse alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato nel 1991, su cui indubbiamente a seguito della p sentenza del Tribunale di Trani si era formato il giudicato e le domande di risarcimento danni avanzate nel presente giudizio ad un diverso titolo scaturente dalla violazione dell'art. 32 Costituzione e 2087 cod. civ. Inoltre il Tribunale aveva affermato essere emerso che nel periodo 89/91 esso ricorrente era affetto da una condizione disagio psico fisico che lo rendeva "temporaneamente” inabile, ma così aveva stravolto le circostanze di fatto di cui alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani n. 1496/97, che a aveva invece riconosciuto la assoluta inidoneità del AB svolgere le mansioni cui era adibito ed aveva affermato che per la legittimità del licenziamento del lavoratore inabile non vi era necessità di attendere il decorso del periodo di comporto, che vale solo nella diversa ipotesi di impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, essendo il datore tenuto, nell'osservanza del precetto costituzionale di cui all'art. 32,a non consentire che il lavoratore continui a prestare un'attività che ne metta in serio pericolo la salute. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Costituzione, degli artt. 2043, 2110 e 1464 cod. civ. e dell'art. 3 della legge 604/66, per avere affermato che, in caso di inabilità permanente ed ove la 3 prosecuzione del lavoro determini danno alla salute, non sussisterebbe per il datore di lavoro, che ne sia a conoscenza, l'obbligo di licenziare il dipendente, ma una mera facoltà di valutare l'opportunità di non attendere il decorso del periodo di comporto;
il Tribunale si sarebbe così discostato dal principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che in tal caso ravvisa un vero e proprio obbligo di licenziamento e non una semplice facoltà del datore di lavoro, la cui violazione determina l'obbligo al risarcimento dei danni. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Costituzione e degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 2043, 2044, 2045, 2087, 2909, 2110, 1464 e 2697 cod. civ., dell'art. 18 legge 330/70 e dell'art. 1 della legge 108/90 per avere il Tribunale rigettato la domanda di risarcimento dei danni per il periodo dal 1994 al 1996, senza considerare che egli aveva dedotto non l'esclusivo rapporto di causalità tra vessazioni e danno alla salute, ma il nesso causale tra la lesione della propria indennità psico fisica e le mansioni assegnate per le condizioni soggettive di particolare vulnerabilità al servizio;
ed infatti, anche quando vengano assicurate condizioni di lavoro idonee, ove il datore sia però consapevole che l'attività lavorativa reca danno alla salute del lavoratore, deve recedere dal rapporto, realizzandosi le condizioni per il giustificato motivo di licenziamento, a nulla rilevando la necessità di ottemperare all'ordine di reintegra e la disponibilità del lavoratore a riprendere servizio, e neppure l'esiguità dell'attività lavorativa prestata, la quale peraltro era ascrivibile agli esiti invalidanti insorti nel periodo 1989/1991. La sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato del Tribunale di Trani che, facendo propri gli accertamenti contenuti in perizia, aveva configurato lo stato di inidoneità al lavoro come assoluta a permanente, dalla quale deriverebbe l'obbligo di procedere all'immediato licenziamento del dipendente al fine di tutelarne l'integrità psico-fisica ex art. 32 Costituzione. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto alla prima parte del primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata non ha affatto confuso tra domanda risarcitoria conseguente alla richiesta declaratoria di illegittimità del licenziamento (conclusasi con la sentenza del Tribunale di Trani) e quella intesa ad ottenere i danni derivanti dalla permanenza in servizio (per il periodo dal 1989 al 1991), poiché il Tribunale ha ampiamente motivato proprio su quest'ultima, affermando in sintesi: a) che pur essendo la Banca consapevole, dal 1986, che l'invio in missione presso le diverse filiali comportava all'odierno ricorrente gravi disturbi psico-fisici, non per questo era tenuta a procedere ad un mutamento di mansioni;
b) che non era possibile intimare il licenziamento prima del superamento del periodo di comporto, perché trattavasi di inabilità temporanea e non di assoluta inidoneità alle mansioni;
c) che anche a ritenere l'esistenza di una inidoneità assoluta, non per questo si poteva configurare un obbligo del datore ad intimare il licenziamento ed un correlato diritto del lavoratore ad essere licenziato. Nell'ambito del primo motivo il ricorrente censura poi la sentenza impugnata per violazione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Trani, attraverso la quale sarebbe stata ormai irretrattabilmente accertata la inidoneità assoluta alle mansioni e non già la inabilità temporanea. Ma al riguardo si deve rilevare che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato esterno, formatosi cioè in un precedente processo fra le stesse parti, può formare oggetto di ricorso per cassazione esclusivamente sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata 0 di vizi attinenti alla motivazione, in quanto i poteri della Suprema Corte nel caso di giudicato esterno sono limitati al sindacato di legittimità e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e' 5 demandata in via esclusiva al giudice del merito (Cass. 28 aprile 1999 n. 277, 7264/96, 19 dicembre 1994 n. 10935; 28 settembre 1994 n. 7890, 21aprile 1989 n. 1892). Nella specie, il ricorrente, pur denunciando violazione dell'art. 2909 D cod. civ. e confermando, con l'espresso richiamo al n. 3 dell'art. 360, la limitazione della censura alle sole questioni di diritto concernenti la disciplina della cosa giudicata, in realtà non specifica in qual modo la sentenza impugnata avrebbe violato gli elementi costitutivi del giudicato;
al contrario, il ricorrente condivide il giudizio del Tribunale secondo cui sia nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Trani (relativo al licenziamento), sia nel presente giudizio(avente come oggetto il risarcimento p dei danni) l'accertamento e la configurazione della malattia e la conseguente inidoneità al lavoro, risultavano prodromici ed essenziali ai fini della decisione, di talché gli stessi fatti definitivamente accertati nel primo giudizio erano destinati a far stato nel presente giudizio. Indi il ricorrente , riportando puramente e semplicemente alcuni brani appositamente prescelti della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, ed assumendo che la sentenza impugnata si sarebbe discostata dai rilievi ivi contenuti, viene sostanzialmente a sollecitare la Corte alla interpretazione diretta dell'effettivo contenuto di quella pronunzia che ne avvalori il significato propugnato, e cioè che con quel giudicato sarebbe stata definitivamente accertata la assoluta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni e non già la temporanea inabilità ravvisata invece dalla sentenza impugnata. In tal guisa la censura, mentre da una parte esorbita dai limiti posti con la rubrica, dall'altra parte non pone in evidenza alcun vizio di motivazione che rilevi ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., e così preclude in questa sede il controllo della motivazione;
infatti, essendo inibito in questa sede l'esame diretto della risultanza affinché detto controlloprocessuale (nella specie del giudicato), non • trasmodi in una nuova formulazione del giudizio di merito, occorreva la precisa deduzione del concreto modo di atteggiarsi del difetto motivazionale, perché solo attraverso detto difetto - e non già sollecitando il raffronto diretto -con il giudicato sarebbe stato possibile valutare la legittimità del convincimento espresso dalla sentenza oggetto di esame. Il primo motivo va dunque rigettato. perché Il secondo motivo si appalesa inammissibile, una volta respinto il primo motivo di ricorso, il rigetto della pretesa del ricorrente al risarcimento dei danni rimane sorretto dagli argomenti rinvenibili nella prima parte della motivazione e cioè che - trattandosi di uno stato di inabilità temporanea e non di inidoneità assoluta e permanente alle mansioni il licenziamento non W poteva essere intimato prima del superamento del periodo di comporto;
non è pertanto necessario esaminare la fondatezza dell'ulteriore argomentazione svolta dal Tribunale, al fine di rafforzare la decisione di rigetto della domanda, e cioè che nel caso di inidoneità assoluta alle mansioni non sussiste l'obbligo del datore di intimare il licenziamento ed il correlativo obbligo del lavoratore ad essere licenziato. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo. In relazione ai danni relativi al periodo dal 1994 al 1996 il Tribunale ha escluso in primo luogo l'affidamento di mansioni tali da pregiudicare il particolare stato di vulnerabilità del ricorrente, rilevando che lo stesso aveva ottenuto i permessi necessari ed aveva lavorato in un ambiente di lavoro tranquillo e stabile. In ricorso si reitera poi, anche in relazione a detto periodo, quanto già dedotto con riguardo al periodo precedente, e cioè che il datore non avrebbe solo l'obbligo di garantire condizioni di lavoro non morbigene, ma anche quello di procedere al licenziamento senza dover attendere il superamento del periodo di comporto, in forza della sentenza del Tribunale di Trani che aveva definitivamente accertato, la sua assoluta inabilità alle mansioni, mentre il diverso giudizio espresso dal Tribunale sull'esistenza invece della inabilità temporanea violerebbe il giudicato. Poiché la violazione del giudicato con riguardo a questo medesimo profilo è stata esclusa attraverso i rilievi che hanno condotto al rigetto del primo motivo, anche questa censura non può essere accolta. Il ricorso va quindi respinto e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 35.000 , oltre cinque milioni per onorari. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2000. IL PRESIDENDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Moure Le lure Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 FEB. 2001 oggi, BCOLABORATORE CANCELLERIA I E O Z N I D , A S O S 0 L 1 L A . T 3 O , T 3 B 5 A R I S 'A D . E P L N A S L T I E S 3 D N -7 O G I P S 8 O IM - N A 1 E 1 D S A E I D E , A E O G T R O G N T T E E IS IT S L G E IR E A R D L L O E D