Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 28928
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Sentenza 18 maggio 2011

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In tema di tutela del paesaggio, la nozione di territorio boschivo (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227), penalmente tutelato ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti "a macchia" di aree boschive.

In tema di tutela del paesaggio, per bosco e macchia mediterranea, meritevole di tutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, si intende anche quella caratterizzata dall'assenza di alberi di alto fusto. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all'imputato l'asportazione di vegetazione arborea ed arbustiva in assenza di autorizzazione paesaggistica, ha precisato che è macchia mediterranea alta anche quella costituita da vegetazione comprensiva di lecci e sugheri che superano l'altezza di un uomo fotografato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 28928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28928
    Data del deposito : 18 maggio 2011

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