Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 10662
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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In tema di gestione dei rifiuti, l'accumulo di beni e materiali dichiarati fuori uso, e dei quali pertanto il detentore ha deciso di disfarsi, e/o di materiali, sostanze e beni compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi per i quali sussiste l'obbligo di disfarsi, effettuato al di fuori delle garanzie, formali e sostanziali, di tutela imposte dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche se non avente carattere di definitività, integra l'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 51, comma secondo, del citato decreto n. 22. (Fattispecie relativa a deposito di materiali fuori uso e rottami dell'amministrazione della marina militare posti all'interno dell'area militare stessa, e nella quale la Corte ha escluso che possa avere rilievo giustificativo dello sforamento dei tempi richiesti dall'art. 6 lett. m) per qualificare il deposito quale temporaneo il rispetto delle disposizioni regolamentanti il procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (di cui ai d.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076 e 1077 e 13 febbraio 2001 n. 181), sul presupposto che ove tali procedure non rendano configurabile un deposito temporaneo devono essere rispettate le disposizioni in tema di rifiuti relative all'obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 10662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10662
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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