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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4467/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001370440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
contro
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050296746000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l' ZI delle Entrate CO ,nonchè contro la Direzione Provinciale di Salerno avverso e per l'annullamento dell' l'intimazione di pagamento n.
10020259001370440000 asseritamente notificata in data 27/05/2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 10020080050296746000 notificata il 13.06.2009, riconducibile all'iscrizione a ruolo eseguita dalla
Direzione Provinciale di Salerno per mancato versamento dell'Irpef e dell'Iva ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 – a.i. 2005, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione - omessa allegazione;
2) omessa notifica della cartella;
3) prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi;
4) omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi – violazione del diritto di difesa;
5) inesistenza delle notifiche effettuate a mezzo posta da ADER. Disconosceva a priori le sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute delle raccomandate. Instava per la sospensione.
Si costituisce, a mezzo del suo procuratore, ZI delle Entrate CO, nonchè la Direzione
Provinciale di Salerno, per contestare l'avverso dedotto.
- L'intimazione di pagamento n. 10020259001370440000, in copia allegata, è stata ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 13.05.25, come da attestazione di consegna, allegata in atti, e non come dichiarato dal ricorrente il 27.05.25.
- La Cartella n 10020080050296746000, relativa al ruolo n. 2008/450101 emesso dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Salerno, per omesso pagamento Irpef ed IVA 2005, è stata ritualmente notificata il 13.06.09, come da estratto di ruolo, che si allega;
La prescrizione interrotta da:
- Intimazione di pagamento n. 10020149006045917000, in copia allegata, ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 22.07.14, come da relata di notifica, che in copia si allega;
- Intimazione di pagamento n. 10020189014835250000, in copia allegata, ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 23.12.19, come da relata di notifica (n. 5 documenti), che in copia si allega;
- Sollecito procedurale n. 10020249012035941000, in copia allegato, ritualmente notificato a mezzo posta semplice, il 27.08.24.
Alla fissata udienza la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli alllegati al fascicolo di causa , l'intimazione di pagamento n. 10020259001370440000 risulta notificata,
a mani della destinataria, il 13.05.25 e quindi oltre il ternine del 12 luglio 2025,
Come risuta da una pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente,
è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie. La pronuncia infatti attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Il principio dettato è il seguente: “Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Il giudice della causa principale, infatti, deve limitarsi a verificare la rilevanza del documento impugnato nell'ambito del giudizio di merito (e, nel caso di specie, il documento è stato giudicato rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione) ma al giudice della causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità, scrutinio questo riservato al giudice della querela di falso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione Collegiale,dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese che vengono quantificate in euro 500,00 oltre accessori se spettanti , per ciascuna parte costituita .
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4467/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001370440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
contro
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050296746000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l' ZI delle Entrate CO ,nonchè contro la Direzione Provinciale di Salerno avverso e per l'annullamento dell' l'intimazione di pagamento n.
10020259001370440000 asseritamente notificata in data 27/05/2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 10020080050296746000 notificata il 13.06.2009, riconducibile all'iscrizione a ruolo eseguita dalla
Direzione Provinciale di Salerno per mancato versamento dell'Irpef e dell'Iva ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 – a.i. 2005, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione - omessa allegazione;
2) omessa notifica della cartella;
3) prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi;
4) omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi – violazione del diritto di difesa;
5) inesistenza delle notifiche effettuate a mezzo posta da ADER. Disconosceva a priori le sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute delle raccomandate. Instava per la sospensione.
Si costituisce, a mezzo del suo procuratore, ZI delle Entrate CO, nonchè la Direzione
Provinciale di Salerno, per contestare l'avverso dedotto.
- L'intimazione di pagamento n. 10020259001370440000, in copia allegata, è stata ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 13.05.25, come da attestazione di consegna, allegata in atti, e non come dichiarato dal ricorrente il 27.05.25.
- La Cartella n 10020080050296746000, relativa al ruolo n. 2008/450101 emesso dall'Amministrazione
Finanziaria Ufficio delle Entrate di Salerno, per omesso pagamento Irpef ed IVA 2005, è stata ritualmente notificata il 13.06.09, come da estratto di ruolo, che si allega;
La prescrizione interrotta da:
- Intimazione di pagamento n. 10020149006045917000, in copia allegata, ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 22.07.14, come da relata di notifica, che in copia si allega;
- Intimazione di pagamento n. 10020189014835250000, in copia allegata, ritualmente notificata, a mani della destinataria, il 23.12.19, come da relata di notifica (n. 5 documenti), che in copia si allega;
- Sollecito procedurale n. 10020249012035941000, in copia allegato, ritualmente notificato a mezzo posta semplice, il 27.08.24.
Alla fissata udienza la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli alllegati al fascicolo di causa , l'intimazione di pagamento n. 10020259001370440000 risulta notificata,
a mani della destinataria, il 13.05.25 e quindi oltre il ternine del 12 luglio 2025,
Come risuta da una pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente,
è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie. La pronuncia infatti attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Il principio dettato è il seguente: “Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Il giudice della causa principale, infatti, deve limitarsi a verificare la rilevanza del documento impugnato nell'ambito del giudizio di merito (e, nel caso di specie, il documento è stato giudicato rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione) ma al giudice della causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità, scrutinio questo riservato al giudice della querela di falso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione Collegiale,dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese che vengono quantificate in euro 500,00 oltre accessori se spettanti , per ciascuna parte costituita .