Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici -, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. (Nella specie, la Corte ha precisato che, dovendo essere riconosciuto all'esaminato lo "status" di teste assistito, le sue dichiarazioni andavano valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità").
Commentari • 2
- 1. Laconiche conferme delle SIT bastano per prova (Cass. 35428/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
Leggi di più… - 2. Testimone smemorato, vale "se l'ho detto è vero" (Cass. 17089/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Va riconosciuto valore probatorio alla conferma del testimone immemore di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari nel corso della deposizione dibattimentale ed a seguito di contestazione. E ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si limiti all'affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacchè la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza. Quando il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18973 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI ON - Presidente - del 09/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 689
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 3204/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IG n. il 09/12/1954;
avverso SENTENZA del 9/11/2004 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
Udito il difensore Avv. GAITO Alfredo, del Foro di Roma, che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO
Con sentenza emessa il 2 ottobre 1998, il Tribunale di Macerata assolveva IA GI dal reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 9 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con ER ON (posizione stralciata), abusando della qualità di pubblico ufficiale di quest'ultimo quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, illecitamente detenuto e ceduto a IO Michele, in conto vendita, partite di cocaina di 10 - 15 - 50 grammi cadauna, per due o tre volte alla settimana e per aver illecitamente detenuto gr. 8 della medesima sostanza in parte per consumo di gruppo (in Porto Recanati in epoca imprecisata e comunque per svariati mesi fino al 13.10.1993).
In particolare, riteneva il Tribunale -nonostante l'irruzione della P.G. nell'abitazione del ER che veniva sorpreso assieme al IO e al IA a consumare cocaina e il rinvenimento di oltre 8 gr. di cocaina al lordo degli involucri - che nessuna prova vi era della responsabilità del IA in ordine ai fatti di cessione di stupefacente, essendosi il IO, patteggiale e sentito ex art. 210 c.p.p., avvalso della facoltà di non rispondere e le relative dichiarazioni accusatorie rese alla P.G. non si erano potute utilizzare in difetto dell'accordo delle parti secondo quanto disposto dall'art. 513 c.p.p. nel testo innovato dalla L. n. 267 del 1997; inoltre lo stupefacente rinvenuto poteva ritenersi riferibile al IA limitatamente al quantitativo presente sul tavolo e pronto ad essere inalato e quindi destinato all'uso personale e come tale non integrante reato.
Con sentenza in data 9 novembre 2004 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della predetta sentenza del Tribunale di Macerata, affermava la penale responsabilità del IA in ordine al reato ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 (come da motivazione), condannandolo, con attenuanti generiche, alla pena di anni sei (ndr: di reclusione) ed Euro 25.000,00 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In accoglimento del gravame del Procuratore della Repubblica di Macerata, la Corte disponeva, attesa la sentenza n. 361 del 1998 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'art. 513 c.p.p. parzialmente illegittimo, la rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione del IO e relative contestazioni nonché per l'acquisizione della sentenza di patteggiamento del predetto. La Corte rilevava che a seguito delle contestazioni effettuate dal P.G. sulla scorta dell'interrogatorio reso dal IO il 25 ottobre 1993 agli ufficiali di P.G. della Polizia tributaria di Ancona, il IO ne aveva sostanzialmente confermato il contenuto con particolare riferimento alla posizione del IA. Inoltre, nella motivazione della sentenza del 23 ottobre 2001, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Macerata aveva assolto il ER dallo stesso reato ascritto al capo A) al
IA, si leggeva testualmente che il IO, sentito in dibattimento, aveva ammesso di essersi trovato il giorno 13.10.1993 all'interno dell'abitazione del ER insieme a quest'ultimo e al IA, che sul tavolo vi era un bustina di cocaina appartenente al ER e che il IO deteneva circa 15 grammi di cocaina ricevuta da IA GI, dichiarazione che riproduceva quanto affermato dal IO nel corso dell'interrogatorio del 25 ottobre 1993 al P.G..
La Corte territoriale riteneva inoltre la correità del IA nella detenzione dello stupefacente sequestrato (tre reperti di cocaina per un quantitativo complessivo di circa 8 grammi con principio attivo di notevole entità) e rinvenuto nell'appartamento del ER al momento dell'irruzione della G. di F. che non appariva, per il quantitativo stesso, destinabile ad uso personale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia del IA deducendo i seguenti motivi.
1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del teste IO contestate al medesimo nel corso dell'esame dibattimentale. Assume, in particolare, che non potevano essere ritenute pienamente utilizzabili le dichiarazioni del IO nel corso delle indagini preliminari, avendo il medesimo risposto con una sequela di "non ricordo" e simili, alle contestazioni del P.G. basate su di esse, limitandosi poi a confermare gli atti usati per le contestazioni e che tale impostazione della Corte territoriale avrebbe potuto essere giustificata solo nel contesto normativo precedente alla novella di cui alla L. n. 63 del 2001 vigente al momento dell'ordinanza di rinnovazione che richiamava, appunto, anche l'art. 197 bis c.p.p.. 2. Violazione dell'art. 197 bis c.p.p., u.c., art. 238 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva, a tal proposito, che manca nella sentenza impugnata ogni riferimento esplicito al criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. ("unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"), e che il problema della conferma dell'attendibilità del IO era stato affrontato solo richiamando le dichiarazioni rese dal medesimo, nel corso del processo a carico del ER, come riportate nella sentenza del 23 ottobre 2001 del Tribunale di Macerata, così facendo propria una prova non acquisita in contraddittorio nel presente procedimento: ma ciò avrebbe dovuto ritenersi precluso dal principio di cui all'art.111 Cost. e art. 526 c.p.p., comma 1.
Evidenzia che, attraverso l'acquisizione delle sentenze irrevocabili, non può darsi ingresso - come da pronuncia della S.C. citata - ai verbali di dichiarazioni raccolte in altro procedimento fuori del contraddittorio e che le sentenze irrevocabili sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., solo ai fini della prova del fatto in esse accertato e comunque a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. In data 2 marzo 2009 sono state depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente.
DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Le contestazioni nel corso dell'esame del IO sono intervenute a seguito dell'ordinanza del 1 giugno 2004 che ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la sua escussione. Quindi le dette contestazioni ricadono sotto la disciplina, all'epoca già vigente, di cui alla L. n. 63 del 2001 che ha sostituito l'art.500 c.p.p.. Senonché, deve rilevarsi come gli atti utilizzati per le contestazioni siano stati in ogni caso confermati dal IO, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, a prescindere dalle cautelative premesse di non ricordare con precisione i fatti risalenti a molti anni prima, di cui da atto anche la Corte territoriale. Ora, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che, laddove il contenuto della contestazione abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, esso non debba poi necessariamente e logicamente essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In sostanza, la norma di cui all'art. 500 c.p.p., comma 2 concerne pur sempre l'ipotesi di dichiarazioni dibattimentali dell'esaminato difformi da quelle contenute nell'atto adoperato per le contestazioni, che in precedenza (nel testo previgente dell'art. 500 c.p.p., comma 4) "erano acquisite al fascicolo dibattimentale e valutate come prova dei fatti in esse affermati". Sicché laddove non sia possibile ravvisare tale difformità, ovvero questa sia venuta meno a seguito della contestazione, si rientra nell'ambito della normale deposizione che nel caso di specie va ricondotta nei limiti delle dichiarazioni rese dal "teste assistito" di cui all'art. 197 bis c.p.p. (quale è appunto il IO) alle quali si applica la disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (art. 197 bis c.p.p., u.c.), secondo cui le medesime "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
Ma a tal riguardo non può sottacersi che gli "altri" elementi di prova possono essere di qualunque natura e possono avere anche una mera valenza logica, la quale, però, deve incidere positivamente, in modo univoco, sull'attendibilità del teste. Orbene, il primo elemento di riscontro rinvenibile e reiteratamente richiamato dall'impugnata sentenza, consiste proprio nell'esito dell'irruzione della Polizia giudiziaria che colse il IO assieme al IA nell'abitazione del ER in atto di inalare cocaina e rinvenne della sostanza stupefacente di tipo cocaina in quantitativo pari a gr. 7,257 al 6,5 %, un primo reperto, ed altri due, di gr. 0,309 e gr. 0,458 per un principio attivo rilevante, pari rispettivamente al 60,4 % e al 58,0 %.
Tale sostanza deve ritenersi, come osservato dalla Corte territoriale, alla luce del contestato sodalizio criminoso con il ER riferito dal IO - al punto che il ER si serviva per l'approvvigionamento e consegna ai clienti dello stupefacente dell'auto Lancia Thema guidata del IA e di proprietà di costui - nella disponibilità anche del IA, al di là dell'atteggiamento del ER che tentò di occultare gli involucri di stupefacente, certamente non decisivo al fine di escludere la correità del IA palese frequentatore dell'abitazione di quello.
Nè può essere precluso, con l'acquisizione della sentenza assolutoria irrevocabile del ER, l'enucleazione dell'ulteriore riscontro (tratto dalle dichiarazioni dibattimentali rese in quella sede dal IO) a quanto riferito dal medesimo teste nella fase delle indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla G. di F., laddove ha ammesso di essersi trovato il 13.10.1993 nell'abitazione del ER assieme a quest'ultimo e al IA e di aver detenuto 15 grammi di cocaina ricevuti dal IA.
Tanto meno si può supporre che le Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto che la norma di cui all'art. 238 bis c.p.p., che circoscrive l'utilizzabilità delle sentenze irrevocabili "ai fini della prova del fatto in esse accertato" (id est, per la loro parte motiva), consentisse l'ingresso improprio nel presente procedimento di dichiarazioni raccolte in quel diverso processo fuori del contraddittorio, in quanto la detta disposizione di legge ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (Cass. pen. Sez. 5^, 14.4.2000, n. 5618): invero, le richiamate dichiarazioni rese in quella sede dal IO assumono qui la valenza oggettiva non di prova bensì solo di mero "fatto" adoperato come riscontro a quanto affermato dal medesimo in questo procedimento. E la constatazione che il IO abbia riferito le medesime circostanze in due distinti procedimenti, a distanza di tempo e senza contraddirsi, come correrne osservato dalla Corte territoriale, consente di apprezzarne in modo granitico ed incontrovertibile l'attendibilità.
Si deve però rilevare che, il minimo al quale, come pena base, ha fatto riferimento .a Corte territoriale nel calcolo della pena, è quello stabilito dalla formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 vigente all'epoca del fatto (1993): si deve rilevare, allora,
tramandosi comunque di questione rilevabile d'ufficio ex art. 609 cpv. c.p.p., che tale pena e divenuta ora illegale in ragione dello ius superveniens introdotto con il D.L. 30 dicembre 2005, n 272, art.1 bis, conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49,
che ha modificato in senso favorevole al reo le pene previste per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 (riduzione dei minimi edittali: sei anni di reclusione, in luogo degli otto anni precedente previsti) (Cass. Sez. 6^, 9.5.2006, n. 24718 e Sez. 4^, 11.3.2008 n. 24353, rv. 240778). Consegue, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame sul punto.
Il ricorso va, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009