Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3389
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di procedimento arbitrale, la nomina dell'arbitro (atto di indiscutibile natura negoziale), compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), è suscettibile di ratifica "ex tunc", ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., da parte dell'interessato titolare del rapporto controverso, a meno che il soggetto non legittimato non abbia attivato il giudizio arbitrale (nominando l'arbitro fiduciario) nel proprio esclusivo interesse, prospettando, cioè, una pretesa in radicale contrapposizione (o addirittura in rapporto di totale esclusione) rispetto a quella di cui risulta portatore il soggetto legittimato alla ratifica (da ritenersi, per l'effetto, del tutto inefficace, difettandone il necessario connotato di dichiarazione negoziale sanante un atto di chi, non avendone facoltà, lo compia purtuttavia nell'interesse del soggetto legittimato).

La parte soccombente nel giudizio arbitrale, che abbia impugnato per nullità il lodo e che intenda conseguire il rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute in quel giudizio, proponendo la relativa domanda di condanna, ha l'onere di documentarle, non potendo, all'uopo, soccorrere il potere officioso del giudice - che trova giustificazione nello speciale ruolo assegnato al patrocinio del difensore nel processo dinanzi all'autorità giudiziaria - poiché nel procedimento arbitrale, non vigendo l'onere del patrocinio, il rapporto tra la parte ed il difensore, il cui ministero è soltanto eventuale, si svolge sul piano contrattuale - meramente privatistico - del mandato con rappresentanza, senza, peraltro, implicare alcuna forma di "costituzione" in senso proprio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3389
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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