Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
In tema di procedimento arbitrale, la nomina dell'arbitro (atto di indiscutibile natura negoziale), compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), è suscettibile di ratifica "ex tunc", ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., da parte dell'interessato titolare del rapporto controverso, a meno che il soggetto non legittimato non abbia attivato il giudizio arbitrale (nominando l'arbitro fiduciario) nel proprio esclusivo interesse, prospettando, cioè, una pretesa in radicale contrapposizione (o addirittura in rapporto di totale esclusione) rispetto a quella di cui risulta portatore il soggetto legittimato alla ratifica (da ritenersi, per l'effetto, del tutto inefficace, difettandone il necessario connotato di dichiarazione negoziale sanante un atto di chi, non avendone facoltà, lo compia purtuttavia nell'interesse del soggetto legittimato).
La parte soccombente nel giudizio arbitrale, che abbia impugnato per nullità il lodo e che intenda conseguire il rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute in quel giudizio, proponendo la relativa domanda di condanna, ha l'onere di documentarle, non potendo, all'uopo, soccorrere il potere officioso del giudice - che trova giustificazione nello speciale ruolo assegnato al patrocinio del difensore nel processo dinanzi all'autorità giudiziaria - poiché nel procedimento arbitrale, non vigendo l'onere del patrocinio, il rapporto tra la parte ed il difensore, il cui ministero è soltanto eventuale, si svolge sul piano contrattuale - meramente privatistico - del mandato con rappresentanza, senza, peraltro, implicare alcuna forma di "costituzione" in senso proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato VINCIGUERRA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TALARICO DOMENICO, GIZZI MASSIMO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAMPA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAFILE 51 presso l'avvocato FIORMONTE L., rappresentata e difesa dall'avvocato MASTROIANNI ANDREA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO LAZIO a r.l.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 00534/99 proposto da:
SOCIETÀ COOPERATIVA CENTRO LAZIO a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso l'avvocato DE LUCA M., rappresentata e difesa dagli avvocati PIETROSANTI ANGELO e PIETROSANTI MARIO LAURO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato VINCIGUERRA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TALARICO DOMENICO e GIZZI MASSIMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CAMPA STEFANIA;
intimata avverso la sentenza n. 2133/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Piccialuti, con delega, che si riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 18 giugno 1998, accogliendo l'impugnazione proposta da GA TI, dichiarava la nullità del lodo arbitrale pronunciato il 10 maggio 1996 nella controversia insorta tra il TI, IA CA e la società coop. Agricola RO IO in ordine all'esecuzione del contratto preliminare con cui il TI aveva promesso la cessione di un proprio credito (per lire 1 miliardo e 940 milioni) alla CA la quale poi, esercitando la facoltà riservatasi nel contratto, aveva comunicato all'altra parte la nomina della società RO IO come contraente cessionario (essendo infine intervenuta l'accettazione della nominata e avendo il TI preso atto della nomina).
Riteneva la Corte di merito che la CA, che aveva promosso il giudizio arbitrale avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, non fosse legittimata ad attivarlo per effetto della dichiarazione di nomina (art. 1404 c.c.) e che il difetto del potere al riguardo "assoluto ed inemendabile" non potesse essere stato sanato dall'intervento della società RO IO che aveva dichiarato di ratificare la nomina dell'arbitro fatto dalla CA, ma aveva fatto valere nel giudizio pretese in radicale conflitto con essa, avendo chiesto che fosse dichiarata a proprio favore la cessione definitiva del credito. La Corte d'appello di Roma, accogliendo l'impugnazione del TI, dichiarava perciò la nullità del lodo che aveva affermato la legittimazione della CA a promuovere il giudizio arbitrale (in ragione dell'asserita autonomia del negozio compromissorio rispetto alle vicende del contratto nel quale era stato inserito), giudicato ammissibile l'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c. della RO IO (il cui comportamento doveva intendersi come accettazione dell'operato della CA in ordine al promovimento arbitrale) e infine accolto la domanda della stessa RO IO per il trasferimento a proprio favore del credito.
Rilevava per altro la Corte di merito che la RO IO, costituendosi nel giudizio, aveva contestato l'impugnazione del lodo proposta dal TI e aveva spiegato impugnazione incidentale limitatamente al regolamento delle spese del giudizio arbitrale (integralmente compensate tra le parti), ma si era astenuta da alcuna domanda di merito che aveva invece proposto - in linea subordinata - in sede di precisazione delle conclusioni (per il trasferimento a proprio favore del credito ex art. 2932 c.c., conformemente alla decisione del lodo). Ma poiché le altre parti avevano espressamente rifiutato il contraddittorio sulla nuova domanda e la difesa della RO IO nella comparsa conclusionale si era limitata a chiedere il rigetto dell'impugnazione del TI, la Corte riteneva che la stessa società avesse ridotto la sua posizione nella presente causa alla contestazione dell'impugnazione, e che perciò non restasse "spazio per procedersi alla decisione sul merito".
La Corte d'appello di Roma infine condannava in solido CA e società RO IO al rimborso delle spese del giudizio di impugnazione a favore del TI, ma, quanto alle spese del giudizio arbitrale (che gli arbitri avevano compensato tra le parti dichiarando per altro l'obbligo di ciascuna al pagamento di un terzo del compenso che sarebbe stato liquidato a favore degli stessi arbitri e del segretario), affermava che la dichiarata nullità del lodo aveva reso "non utilmente esaminabile la domanda del TI riguardante le spese del procedimento arbitrale" perché non era stato provato che egli avesse "sostenuto effettivi esborsi in adempimento della specifica finale statuizione degli arbitri". Contro questa decisione ha proposto ricorso GA TI con un unico motivo. Ha resistito con controricorso IA CA. Resistendo con controricorso, la società coop. a r.l. RO IO ha proposto ricorso incidentale con due motivi di impugnazione, cui resiste con controricorso il TI, il quale ha infine presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel Ruolo generale benché proposti contro la medesima sentenza, debbono essere preliminarmente riuniti.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale GA TI deduce violazione dell'art. 112, in relazione agli artt. 90 e seguenti c.p.c., nonché motivazione "carente e contraddittoria" e critica la decisione impugnata per avere la Corte di merito omesso di provvedere in ordine al regolamento delle spese del giudizio arbitrale (essendo stato il provvedimento degli arbitri al riguardo travolto dalla pronuncia di integrale nullità del lodo) sull'erroneo presupposto che "la nullità (avesse reso) non utilmente esaminabile" la domanda del TI di condanna, delle altre parti - risultate infine soccombenti - al rimborso delle spese anche di quel giudizio e si dovesse perciò provvedere esclusivamente al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione. Rileva infine il ricorrente che non costituisce motivazione pertinente l'asserzione che il TI non avesse provato di aver "sostenuto effettivi esborsi in adempimento della specifica statuizione del collegio arbitrale", in ordine cioè all'obbligazione di pagamento del compenso dovuto ad arbitri e segretario (posto a suo carico nella misura di un terzo).
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società RO IO prospetta violazione dell'art. 1399 c.c. e degli artt. 105 - 111 c.p.c., nonché motivazione contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia e censura la decisione per avere la Corte di merito negato validità e rilevanza alla ratifica, operata dalla stessa società intervenuta nel giudizio arbitrale, della nomina dell'arbitro fatta da IA CA, che aveva promosso quel giudizio. Afferma la ricorrente che una tale decisione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la irrituale nomina dell'arbitro, perché compiuta da soggetto non legittimato, può essere sanata dalla successiva ratifica operata dall'effettivo titolare del potere di nomina, con ciò venendo sanato l'originario vizio con efficacia ex tunc. Come atto di natura negoziale - e non processuale - la nomina, infatti, è suscettibile di ratifica mediante qualsiasi dichiarazione scritta - giudiziale o stragiudiziale - che manifesti la volontà della parte di investire gli arbitri del potere di decidere la controversia. Per altro - infine - l'art. 827 c.p.c., come novellato, consentendo l'impugnazione del lodo ex art. 404 c.p.c., implicitamente ammette l'intervento ex art. 105, primo comma, nel procedimento arbitrale al fine di far valere un diritto proprio dell'interventore, incompatibile con quello delle parti originarie del procedimento (e pure sotto questo riguardo il giudizio arbitrale non poteva ritenersi affetto da nullità alcuna).
Con il secondo motivo la società RO IO deduce violazione dell'art. 830 c.p.c. per avere la Corte d'appello di Roma omesso la pronuncia rescissoria, ignorando che la fase rescissoria non è subordinata ad una specifica domanda di parte, poiché il secondo comma dell'indicato articolo dispone che, salvo volontà contraria di tutte le parti, la Corte d'appello pronuncia anche sul merito.
4. Il ricorso incidentale, che mette in discussione il fondamento della decisione di accoglimento dell'impugnazione del lodo, assume rilievo pregiudiziale rispetto al ricorso principale (relativo al regolamento - conseguente a quella decisione - delle spese del giudizio arbitrale) e deve perciò essere con precedenza esaminato.
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Non pone in discussione la società ricorrente la premessa da cui muove la sentenza impugnata e cioè la constatazione che l'avvenuta dichiarazione di nomina (art. 1402 c.c.) del contraente promissario cessionario, accompagnata dall'accettazione della società RO IO nominata, e comunicata all'altra parte, aveva comportato l'effetto del subentro della società stessa, in luogo di IA CA, nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto (nei confronti di GA TI la parte promittente cedente ivi compreso il vincolo determinato dalla clausola compromissoria, con la definitiva estromissione della CA da quel rapporto. Sicché la stessa CA che aveva inteso avvalersi tuttavia della clausola compromissoria, nominando il proprio arbitro fiduciario e così attivando il procedimento arbitrale, era priva di legittimazione al relativo giudizio, perciò costituito con un inemendabile vizio originario.
La ricorrente nega invece quest'ultima conseguenza e critica la decisione là dove la Corte d'appello non ha riconosciuto all'intervento della società RO IO, nel giudizio così costituito, efficacia sanante di quel vizio originario, avendo giudicato che all'espressa dichiarazione della stessa società di accettare e fare propria la nomina dell'arbitro operata dalla CA non potessero ricondursi gli effetti di ratifica a norma dell'art. 1399 c.c.. A questo argomento la ricorrente oppone la giurisprudenza di legittimità che ravvisa nella nomina dell'arbitro la natura di dichiarazione negoziale che, se compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri o dal rappresentante che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitigli, è suscettibile di ratifica con effetti retroattivi, a norma appunto dell'art. 1399 c.c., da parte dell'interessato titolare del rapporto controverso. Ma
la ricorrente - è agevole rilevare - non coglie la ragione - ineccepibile - per cui all'intervento del terzo società RO IO la Corte di merito ha negato l'effetto di ratifica, giacché la CA aveva attivato il giudizio arbitrale, nominando l'arbitro fiduciario, nel proprio esclusivo interesse e prospettando una pretesa in radicale contrapposizione, anzi in rapporto di esclusione, rispetto alla pretesa che la società RO IO fece valere, intervenendo successivamente nel giudizio arbitrale, pure verso la stessa CA. Sicché della ratifica faceva difetto il necessario presupposto della dichiarazione negoziale fatta da chi non ne aveva la facoltà ma nell'interesse della società RO IO: alla quale perciò non era dato di avvalersi, facendola sua, della dichiarazione di nomina dell'arbitro che la CA aveva fatto a proprio nome e nel proprio esclusivo interesse. Si deve dunque condividere il conclusivo giudizio della Corte di merito secondo cui il procedimento arbitrale, promosso da un soggetto definitivamente estraneo al rapporto sostanziale controverso (e perciò, non legittimato ad avvalersi della clausola compromissoria, privo del potere di investire gli arbitri della potestas iudicandi), era affetto da un vizio radicale originario che l'intervento della parte effettivamente legittimata non poteva valere a sanare e che si era riflesso su ogni atto successivo e sul lodo.
È appena il caso di aggiungere (con riferimento al rilievo conclusivo del motivo) che non è qui questione di ammissibilità dell'intervento del terzo nel procedimento arbitrale (riconosciuta da autorevole dottrina pur nella previgente disciplina e implicitamente confermata dalla riforma del 1994 che ha dato al terzo la legittimazione ad impugnare il lodo con l'opposizione nei casi dell'art. 404 c.p.c.), ma si discute se l'intervento del titolare del rapporto controverso nel giudizio promosso da un soggetto non legittimato possa valere a sanare il vizio originario della costituzione del collegio arbitrale privo di potestas iudicandi. La risposta negativa che la Corte di merito ha dato al riguardo deve essere condivisa per le ragioni più sopra argomentate.
5. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso incidentale che denuncia violazione del disposto dell'art. 830, comma 2, c.p.c. per non avere la Corte d'appello pronunciato - astenendosi dal giudizio rescissorio - anche sul merito della controversia. Afferma la ricorrente che nella specie non ricorreva la condizione ("la volontà contraria di tutte le parti") posta da quella norma alla conclusione del giudizio con la pronuncia rescindente. La Corte d'appello ha sul punto motivato e ha rilevato innanzitutto che la CA, di cui era stata riconosciuta l'estraneità al rapporto sostanziale e quindi il difetto di legittimazione (come la ragione di radicale nullità del procedimento arbitrale e del lodo), non aveva titolo per proporre alcuna domanda di merito (e cioè per far valere il diritto all'"adempimento degli obblighi che il TI si è assunto nei confronti di altro soggetto"). Quanto alle altre parti, dall'esame in concreto delle rispettive difese la stessa Corte ha ricavato il comune proposito di contenere la controversia entro i limiti della impugnazione del lodo - cioè del giudizio rescindens -. E tale motivato apprezzamento della condotta processuale delle parti la società ricorrente non critica, limitandosi a richiamare la "norma di riferimento" che sarebbe stata violata "non avendo le parti espresso tale volontà contraria" (che invece, come si è constatato, la Corte di merito ha colto nelle difese in concreto delle parti).
Basti quindi aggiungere che il giudizio rescissorio necessariamente presuppone la valida instaurazione della controversia davanti agli arbitri (Cass. 7872/1994): il contenuto del giudizio di merito conseguente alla pronuncia di nullità del lodo coincide infatti con quello devoluto alla cognizione degli arbitri, essendo oggetto di riesame le domande e le eccezioni ritualmente introdotte davanti ad essi. E nella specie lo sviluppo della controversia nel giudizio rescissorio era in ogni caso precluso dalla speciale natura del vizio originario che aveva inficiato l'intero procedimento arbitrale e comportato la nullità del lodo, poiché il procedimento stesso era stato promosso da un soggetto non legittimato e gli arbitri erano stati non validamente investiti della potestas iudicandi e perciò - appunto - la domanda introdotta dalla società RO IO, successivamente intervenuta davanti agli arbitri, non è stata considerata (in sede rescindente) ritualmente proposta e tale da conseguire una pronuncia di merito.
6. Infondato infine è anche il motivo del ricorso principale, pur se la motivazione della decisione sul punto (assai succinta e per altro non perspicua) esige una integrazione e una parziale correzione. Benché la sentenza affermi che "la dichiarata nullità del lodo rende non utilmente esaminabile la domanda del TI riguardante le spese del procedimento arbitrale", lo sviluppo dell'argomento nella esplicativa proposizione successiva ("Non è stato invero provato che l'interessato abbia sostenuto effettivi esborsi in adempimento della specifica finale statuizione del collegio arbitrale") invece configura la pronuncia come rigetto per difetto della prova "di effettivi esborsi" in relazione sia alla attività difensiva dovuta spiegare nel giudizio arbitrale, sia alla quota al TI addebitata di rimborso spese e compenso spettanti agli arbitri. E in effetti in tal senso il ricorrente intende la pronuncia e ad essa oppone il rilievo che l'entità della spesa sostenuta ad entrambi i titoli "doveva desumersi dal fascicolo d'ufficio" e che, pur in difetto della nota delle spese relative al procedimento arbitrale, alla relativa liquidazione avrebbe dovuto provvedere di ufficio il giudice della impugnazione del lodo, secondo il principio dalla giurisprudenza di legittimità affermato con riguardo alle spese del giudizio davanti all'autorità giudiziaria (anche relative a più gradi e fasi), non costituendo preclusione l'omissione del difensore che non abbia osservato il disposto dell'art. 75 disp. att. c.p.c.. Ma un tale principio osserva il collegio - non può trovare applicazione quando il giudice dell'impugnazione del lodo, avendone dichiarato l'integrale nullità, debba provvedere sulla domanda accessoria di rimborso delle spese anche del procedimento arbitrale. In quel procedimento non vige, infatti, la regola dell'onere di patrocinio e il rapporto tra parte e difensore (il cui ministero è dunque eventuale) si svolge sul piano contrattuale - meramente privatistico - del mandato con rappresentanza (senza implicare per altro costituzione in senso proprio, come ha da sempre riconosciuto la giurisprudenza di legittimità - da ultimo Cass. 345/1999 -), ne' può dirsi che nello stesso procedimento si formi un fascicolo di ufficio, analogo - per funzioni - a quello previsto nel processo ordinario (Cass. 2838/1972): con la conseguenza che la parte soccombente nel giudizio arbitrale che abbia impugnato di nullità il lodo, se intende conseguire il rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute in quel giudizio, proponendo la domanda di condanna al riguardo, è onerata di documentarle, non potendo soccorrere il potere ufficioso del giudice (che trova giustificazione nello speciale ruolo assegnato al patrocinio del difensore nel processo davanti all'autorità giudiziaria).
A questo principio si è dunque attenuta la Corte di merito e la decisione, anche sul punto, è esente da censura.
7. Poiché infondati sono i motivi di censura argomentati nel ricorso principale e in quello incidentale, entrambe le impugnazioni debbono essere rigettate.
Nella reciproca soccombenza delle parti ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001