Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
La sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, prevista dall'art. 1 ter, comma ottavo, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, ne impedisce la definizione anche nella forma della richiesta delle parti di applicazione concordata di pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 13547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13547 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 749
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 37386/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CH OU BA N. IL 17/09/1982;
avverso la sentenza n. 609/2009 TRIBUNALE di PORDENONE, del 14/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. de SANDRELLI Gian Giacomo che ha chiesto annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14.08.2009, emessa su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale monocratico di Pordenone applicava al sengalese IA HE MA BA la pena, sospesa ex art. 163 c.p., di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui al
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) nullità per omesso avviso al difensore di fiducia previamente nominato;
b) nullità per violazione della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 1 ter, comma 8, relativa all'emersione del lavoro irregolare, che impone sospensione dei procedimenti penali in corso per il reato in parola.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero risulta assorbente il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della norma introdotta con la L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, comma 8, che prevede la sospensione obbligatoria anche dei procedimenti penali aventi ad oggetto, come il presente, violazioni relative all'immigrazione. Trattasi di disposizione, mirata a favorire l'emersione del lavoro irregolare, entrata in vigore il 5 Agosto 2009, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque prima della pronuncia dell'impugnata sentenza. Deve ritenersi poi del tutto evidente come, per la perentorietà del testo normativo, e per la ratto che la sottende, si tratti di sospensione obbligatoria ex lege che quindi supera la diversa volontà delle parti espressa con la soluzione concordata, trattandosi di materia non rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse. Si impone dunque annullamento senza rinvio.
Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso (il processo potrà essere riattivato, fatte salve le facoltà difensive di scegliere il rito, terminata la sospensione di legge).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010