Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., procede alla correzione del provvedimento che, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non può essere operata nei confronti di un atto nullo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'udienza preliminare deve instaurare una nuova udienza preliminare e provvedere all'esito della sua celebrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 27320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27320 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA SAD 27320 -19 1.9 GIU 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA IL FUND In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. N. 2579/2018 sez. 5 Rosa PEZZULLO Barbara CALASELICE rel- C.C.-13/12/2018 Alessandrina TUDINO R.G.N. 26669/2018 Irene SCORDAMAGLIA Roberto AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BI CA nata a [...] in data [...] nel procedimento penale pendente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, C. Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1.Nei confronti dell'odierna ricorrente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con il provvedimento impugnato, ha disposto, inaudita altera parte, la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto che disponeva il giudizio, trasmesso a seguito di declaratoria di nullità dell'atto da parte del Tribunale in sede, rinviando CA BI nuovamente a giudizio dinanzi al medesimo Tribunale, per l'udienza del 24 maggio 2018. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, l'abnormità del provvedimento.
2.1. La ricorrente premette che: - il capo di imputazione in origine formulato dal Pubblico ministero quanto al reato di falso ideologico, consisteva nell'avere, nel parere espresso in sede di conferenza di servizi, in data 18 ottobre 2013, attestato dati falsi, fatto commesso in Gagliano del Capo ( in provincia di Lecce ) il 18 ottobre 2013; - l'imputata aveva documentato, con memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen., di non aver partecipato alla indicata conferenza di servizi ma di aver redatto, in Bari, una nota in data 11 ottobre 2013, di cui veniva contestata la falsità; per tale motivo era stata chiesta la trasmissione degli atti a Bari, luogo di commissione del reato, richiesta non accolta, a fronte della quale il Pubblico ministero aveva, però, modificato l'imputazione originaria, nella quale veniva contestata la mera redazione del parere espresso relativamente al progetto presentato dal Comune di Gagliano del Capo, contestando il fatto come accertato in Gagliano del Capo;
all'udienza preliminare del 10 maggio 2017, a fronte dell'eccepita incompetenza per territorio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, il Pubblico ministero aveva precisato che la nota del 11 ottobre 2013, pur redatta in Bari, era confluita nella conferenza svoltasi in Gagliano del Capo il 18 ottobre 2013, definitivamente individuando quest'ultimo come luogo di commissione del reato;
- il Giudice, aggiornata l'udienza preliminare al 30 maggio 2017, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo il parere oggetto di contestazione solo materialmente redatto a Bari, ma funzionalmente inserito in un complesso procedimento amministrativo, conclusosi con la seduta del 18 ottobre 2 ہو 2017, presso il Comune di Gagliano del Capo, disponendo il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale in sede.
2.2. La ricorrente, ciò premesso, evidenzia che il decreto che dispone il giudizio non aveva recepito le modifiche, quanto al luogo del commesso reato, apportate dal pubblico ministero sopra descritte e che, alla prima udienza dinanzi al Tribunale, aveva eccepito l'incompetenza per territorio dell'autorità procedente, rilevando che il reato di falso ideologico è istantaneo e che si consuma nel momento e nel luogo di formazione del documento contenente l'immutatio veri. Il Tribunale, dunque, tenendo conto che l'avvenuta modifica dell'imputazione, da parte del Pubblico ministero, non era riportata nel decreto che disponeva il giudizio, aveva restituito gli atti al Giudice dell'udienza preliminare il quale, con il provvedimento impugnato, inaudita altera parte, aveva corretto l'errore materiale, emettendo nuovo decreto con l'integrazione disposta dal Pubblico ministero, fissando l'udienza per il 28 maggio 2018. 3. Il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare che, a fronte della declaratoria di nullità del decreto e, dunque, della regressione nella fase in cui la rilevata nullità si era verificata, cioè all'udienza preliminare, non aveva dato avviso alle parti, correggendo l'errore materiale, peraltro senza esperire la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. ma provvedendovi de plano.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento, con trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato senza rinvio.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa da quella of configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni 3 ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Si verte, invece, in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
2. Sul tema dell'abnormità, in relazione ai provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., senza fissazione della camera di consiglio si è, di recente, sostenuto in sede di legittimità che il provvedimento di correzione di errore materiale, adottato senza avviso alle parti, non è abnorme ma affetto da nullità di ordine generale, ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638-01). Tuttavia nella specie, la peculiarità del caso al vaglio riguarda l'adottata correzione, peraltro effettuata de plano, in relazione ad un decreto di citazione già dichiarato nullo, pronuncia per effetto della quale l'atto era stato trasmesso dal Tribunale al Giudice dell'udienza preliminare che aveva adottato, ex art. 130 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato.
2.1. Orbene si rileva che, nel caso in esame, il Tribunale già investito del giudizio, aveva dichiarato nullo il decreto, facendo regredire il procedimento alla fase dell'udienza preliminare, evidentemente non ravvisando un mero errore materiale del decreto, vizio che avrebbe potuto direttamente correggere (Sez. 1, n. 9004 del 04/02/2009, Cioffi, Rv. 242884 - 01 nel senso che l'omessa indicazione del luogo di commissione del reato può essere causa di nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto tale omissione può costituire vizio di insufficiente indicazione - sanzionata da nullità del requisito consistente nella enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto). Ciò, peraltro, in un caso in cui la individuazione del luogo del commesso reato era stata oggetto di espressa modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, non recepita nel decreto che dispone il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare. Una volta dichiarata la nullità, dunque, al giudice dell'udienza preliminare era preclusa la possibilità di correzione del decreto, atto che per effetto della pronunciata nullità, era ormai privo di qualsiasi efficacia;
sicché poteva solo essere ripetuta l'udienza preliminare, onde giungere all'emissione di altro decreto, risultando la correzione dell'errore materiale di un atto nullo non ammissibile, vista la formulazione testuale dell'art. 130 cod. proc. pen.
2.2. Il provvedimento in questione, dunque, è affetto da abnormità strutturale. L'abnormità, invero, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. n. 215094; Sez. 2, n. 2484 4 ت ک del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Pmt, Rv. 259830 01; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. n. 259159) investe il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur costituendo, in astratto, manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, infatti, può riguardare tanto il profilo strutturale (ove l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). Ciò posto, ritiene il collegio che l'atto impugnato presenti le caratteristiche dell'abnormità strutturale, come delineate dal descritto orientamento. Si rileva, infatti, che l'istituto della correzione dell'errore materiale può trovare applicazione soltanto per la rettificazione di omissioni o errori che non producano nullità, o la cui correzione non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Ne consegue, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 429 comma 2, cod. proc. pen., il quale sancisce espressamente la nullità del decreto che dispone il giudizio, nell'ipotesi di mancanza o insufficiente indicazione tra l'altro dell'enunciazione del fatto o degli altri elementi idonei all'identificazione dell'imputazione, che non può ricorrersi alla procedura di correzione degli errori materiali, peraltro attivata con provvedimento de plano, per integrare un decreto che dispone il giudizio già dichiarato nullo, per effetto della riscontrata insufficiente enunciazione del fatto.
3. Alla luce di tali considerazioni, la decisione impugnata è affetta da abnormità strutturale, nella parte in cui ha comportato l'indebita correzione dell'errore contenuto in un decreto che dispone il giudizio dichiarato già nullo e, dunque, inefficace, senza fissazione di nuova udienza preliminare, momento al quale il procedimento è regredito, in conseguenza della declaratoria di nullità del medesimo decreto, adottata dal Tribunale.
3.1. Gli atti, dunque, vanno trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce per l'emissione di valido decreto che dispone il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Gup del tribunale di Lecce per il corso ulteriore. Così deciso, il 13/12/2018 Rosa Pezzullo Pezzallo Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice al leels 5