Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 497702 IN NOME DEL POPOLO D CASSA O LA CO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE |CONDOMINIO-INNOVAZIONI- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - INSTAUAZIONE DI ASCENJORE - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 15966/00 - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere 19762/00 Cron. 3007 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Rep. 341 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Ud.06/06/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FR, in proprio e nella qualità di Proc. Gen. della Sig.ra ER SOLE, elettivamente presso lo domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 15, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato VALERIANO VENTURI, che lo Richiesta copia studio- difende, per procura speciale Consolato D'Italia - KZ-MÍOS-1 dal Sig. Sydney, n.238/2000 del 13/7/2000; per diritti 3.0 GEN. 2002 π - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
LI, CONDOMINIO di VIA BEATO IZ IO CANCELLERIA ANGELICO 12 ORVIETO in persona dell'Amm.re p.t.; .2001 - intimati e sul 2° ricorso n° 19762/00 proposto da: 959 -1- IO IZ LI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ER FR, CONDOMINIO VIA BEATO ANGELICO 12 ORVIETO, in persona dell'Amm.re p.t.MAGGI Enrico;
- intimati -
avverso la sentenza n. 61/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 29/02/00; h udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato VENTURI Valeriano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NEGLIA Salvatore, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con delibera del 24.6.1995 il Condominio di via Beato Angelico 12 di Orvieto autorizzava la condomina LE IS ad installare nello stabile condominiale un ascensore a condizione che ciò non pregiudicasse la stabilità delle strutture e l'estetica dell'edificio e purché avesse acquisito le relative autorizzazioni di tutti gli organi competenti;
verbale dell'assemblea nel si aggiungeva che M l'eventuale installazione sarebbe avvenuta alle condizioni espresse nella comunicazione del 21.11.1994 diretta all'amministratore del Condominio da parte di LF IS, comodatario dell'appartamento di proprietà di LE IS, con la quale era stata trasmessa una relazione di stima attinente alla proposta di installazione dell'ascensore con accollo da parte sua della realizzazione del progetto, della acquisizione delle necessarie autorizzazioni e con il riconoscimento della facoltà per gli altri Condomini di usufruire dell'impianto previa partecipazione alle spese. La condomina dissenziente NA IO ND impugnava tale delibera con atto di citazione del 22.7.1995 convenendo in giudizio 3 dinanzi al Tribunale di Orvieto il suddetto Condominio deducendo che l'innovazione approvata relativa alla installazione dell'ascensore, era vietata dall'art. 1120 C.C., che mancava l'assenso di tutti i condomini, che la menzionata delibera non era stata approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136 quinto comma C.C., necessaria anche per l'ipotesi di installazione dell'ascensore a spese del singolo condomino, che il IS, carente di legittimazione attiva quale semplice u comandatario, non poteva fruire, riguardo alla sua proposta, delle agevolazioni di cui alla legge essendo egli neppure 9.1.1989 n. 13, non parzialmente disabile. Costituendosi in giudizio il Condominio contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto;
successivamente interveniva volontariamente nel processo "ad ComDomino adiuvandum" il Condominio LF IS in proprio ed in qualità di procuratore generale della condomina LE IS. Con sentenza del 17.7.1996 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice. A seguito di impugnazione da parte della IO ND, cui resisteva LF IS in proprio e nella suddetta qualità mentre il Condominio di via Beato Angelico 12 di Orvieto restava contumace, la Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 29.2.2000, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità della delibera assembleare del 24.6.1995. La Corte territoriale, premesso che l'oggetto della controversia era costituito soltanto dalla legittimità o meno della delibera del 24.6.1995 e non da quanto deciso in una successiva assemblea intervenuta nel corso del giudizio, rilevava di dover preliminarmente accertare se, ai fini della maggioranze di legge necessarie per approvare la menzionata delibera, occorresse far riferimento C.C. in relazioneall'art. 1136 quinto comma all'art. 1120 C.C. oppure fossero sufficienti i "quorum" di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1136 C.C. richiamati dall'art. 2 della legge 9.1.1989 n.13 dettata per il superamento e disabili, delle l'eliminazione, in favore dei edifici privati;
barriere architettoniche negli orbene, pur ritenendo l'art. 2 della citata legge n.13 del 1989 applicabile anche alla installazione degli ascensori, il giudice di appello assumeva che nella specie il EL non aveva provato la propria 5 qualità di disabile se non con certificati di parte contestati dalla controparte, e che inoltre l'art. 1 della legge n.13/1989 prevede per la progettazione di nuovi edifici obbligatoriamente l'installazione di nuovi ascensori soltanto immobili con più di tre livelli nel caso di fuori terra, mentre dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel processo di primo grado l'edificio condominiale in questione risultava costituito da due piani fuori terra oltre al piano M terreno;
pertanto nella specie, trattandosi di innovazione e non di eliminazione di barriere architettoniche, la maggiorazione richiesta per la validità della delibera del 24.6.1995 erano quelle previste dall'art. 1136 quinto comma C.C., e tali erano state raggiunte nella maggioranze non · relativa assemblea. La Corte territoriale inoltre non condivideva l'assunto del giudice di primo grado per il quale, trattandosi di innovazione la cui spesa sarebbe rimasta a carico del IS, occorreva applicare ricorrendo il caso di uso dellal'art. 1102 C.C., cosa comune da parte del singolo condomino, e quindi escludere l'operatività dell'art. 1120 c.c.: invero, rilevava il giudice di appello, anche 6 volendo aderire a tale indirizzo giurisprudenziale, ribadito che nella specie l'oggetto della lite era costituito soltanto dalla legittimità o meno della delibera impugnata, doveva concludersi che tale delibera, per le ragioni sopra esposte, era nulla. Infine la Corte territoriale, pur ritenendo che realizzazione del progetto di installazione la dell'ascensore non avrebbe comportato alcun pregiudizio estetico e statico per l'edificio condominiale, rilevava, sulla scorta della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che la messa in opera del suddetto impianto avrebbe determinato, parzialmente о per l'intero, l'eliminazione della veduta dalle finestre delle singole proprietà, ed in particolare della veduta sul Duomo di Orvieto con conseguente limitazione della proprietà esclusiva dei condomini, cosicchè in proposito sarebbe stata necessaria l'adesione unanime di tutti i comunisti. Per la cassazione di tale sentenza LF IS in proprio e nella qualità di procuratore generale di LE IS ha proposto un ricorso articolato in tre motivi;
ha resistito con LI controricorso LI IO ND che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato;
7 entrambe le parti hanno presentato memorie, mentre il Condominio di via Beato Angelico 12 di Orvieto non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve anzitutto procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Occorre poi disporre lo stralcio della documentazione prodotta per la prima volta dal IS in questa sede, attinente al suo stato di salute, in quanto in contrasto con quanto disposto dall'art. 372 c.p.c.. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il IS denuncia violazione dell'art. 1102 C.C., falsa applicazione degli articoli 1120 e 1136 c.C., insufficiente motivazione, e violazione degli articoli 113 c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Il ricorrente principale assume che il giudice di appello senza adeguate argomentazioni ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1120 C.C. invece che l'art. 1102 C.C., disattendendo l'orientamento di questa Corte che ha affermato l'operatività di quest'ultima disposizione quando, 8 come nella fattispecie, l'innovazione non comporti un riparto di spese tra i condomini in quanto tale onere economico è assunto interamente a proprio carico dal singolo condomino. Con il secondo motivo il IS deduce violazione e mancata applicazione degli articoli 1- 2-7 della L.
9.1.1989 n.13, dell'art. 27 primo comma della L. 30.3.1971 n.118 e dell'art. 1 primo comma del D. P. R. 27.4.1978 n. 384; omessa motivazione su molteplici punti decisivi della controversia, violazione degli artt. 4 e 5 della L. n.104/1992; insufficiente, illogica contraddittoria motivazione;
violazione dell'art. 12 della disposizione sulla legge in generale;
violazione e mancata applicazione degli artt. 112- -115 primo comma 277 e 359 c.p.c.. Il ricorrente principale sostiene che con motivazione il giudice di appello ha erronea ritenuto che la documentazione da lui prodotta non avrebbe provato il suo stato di disabile;
inoltre censura l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla domanda per la concessione di un termine per sottoporsi all'esame della competente commissione prevista dall'art. 4 delle L.
5.2.1992 n.104. 9 Il IS infine censura la statuizione del giudice di appello relativa al fatto che l'edificio condominiale in questione sarebbe costituito soltanto da due piani oltre al pianterreno, e pertanto non rientrerebbe nell'ambito di operatività dell'art. 1 della L.
9.1.1989 n.13. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi sono infondati. Deve in effetti ritenersi che correttamente la Corte territoriale ha delimitato l'ambito della controversia introdotta dalla IO ND con l'impugnazione della delibera assembleare del 24.6.1995 alla legittimità o meno di quest'ultima. E' pur vero, infatti, che spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda indipendentemente dalla indicazione della parte e che a tal fine egli deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali medesimo, precisazione formulate nel corso del provvedimento in concreto richiesto nonché del (Cass. S.U. 21.2.2000 n.27); tuttavia è evidente che tale attività non può comportare il mutamento degli elementi oggettivi della domanda proposta, e che dunque la qualificazione adottata dal giudice 10 non può risolversi nella sostituzione della domanda medesima con altra fondata su fatti diversi o su diversa " 'causa petendi". Orbene nella fattispecie, premesso che la IO ND aveva dedotto la nullità ° l'annullabilità della menzionata delibera sotto diversi profili, conseguentemente il giudice di appello li ha esaminati iniziando da quello, ritenuto preliminare rispetto agli altri, relativo alle maggioranze di legge necessarie per la sua u approvazione. Inoltre il giudice di appello, come si è visto, si è posto il problema dell'applicabilità 0 meno dell'art. 1102 C.C. nel caso di specie, dando risposta negativa al quesito proprio sulla base del corretto rilievo che tale questione era estranea all'oggetto della controversia, costituito soltanto dalla impugnativa della delibera assembleare del 24.6.1995. Del resto la fondatezza di tale assunto confermata dallo stesso comportamento del IS, il quale a suo tempo richiese al Condominio di via Beato Angelico 12 di Orvieto una delibera di autorizzazione alla messa in opera di un ascensore nell'edificio condominiale, e non fece valere il 11 diritto alla installazione a proprie spese di tale impianto nel suddetto stabile con una azione di accertamento nei confronti degli altri condomini che avessero contestato la sua pretesa. Ciò posto, deve poi rilevarsi che non merita censure il convincimento del giudice di appello LA che, esaminando a. questione relativa ai "quorum" necessario alla approvazione della delibera impugnata, ed in particolare se occorressero le maggioranze di cui all'ar. 1136 quinto comma C.C. ovvero fossero sufficienti le maggioranze previste dal secondo e dal terzo comma del suddetto articolo richiamati dall'art. 2 della L.
9.1.1989 n..13, finalizzata a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha ritenuto inapplicabile la normativa ora menzionata non avendo il IS provato il suo stato di disabile. IN proposito infatti la Corte territoriale ha rilevato l'inidoneità della documentazione di parte prodotta dal IS in quanto contestata dalla IO ND, e soprattutto ha evidenziato la mancata prova da parte dell'attuale ricorrente principale della qualità di disabile secondo le modalità, ritenute imprescindibili, stabilite 12 dall'art. 4 della L.
5.2.1992 n.104, ovvero tramite l'accertamento delle apposite commissioni mediche ivi previste;
orbene tale convincimento è il frutto di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e dunque immune da censure in questa sede. Pertanto le doglianze del ricorrente principale in ordine al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale di valore probatorio ai certificati attestanti il suo precario stato di salute e sottoscritti da autorevoli rappresentanti dell'ambiente medico sono infondate non solo perché tali scritture, in quanto provenienti da terzi, non avevano efficacia di prova piena ma erano rimesse alla libera valutazione del giudice di merito, ma anche e soprattutto perché nella fattispecie era necessario acquisire, come riconosciuto dallo stesso IS, l'accertamento dello stato di disabile di quest'ultimo effettuato dall'apposita commissione di cui all'art. 4 della L.
5.2.1992 n. 104; né, evidentemente, può riconoscersi ordine alla mancata fondamento alla censura in concessione al IS di un termine per sottoporsi all'esame della suddetta commissione, posto che costituiva specifico onere probatorio di quest'ultimo produrre in giudizio la relativa 13 documentazione secondo le modalità ed i termini previsti dal codice di rito. In definitiva, quindi, il convincimento della Corte Territoriale secondo cui le maggioranze necessarie per l'approvazione della delibera del 24.6.1995 erano quelle previste dall'art. 1136 quinto comma C.C., nella specie non ricorrenti, è immune dalle censure sollevate dal ricorrente principale. Alla luce di tale considerazione deve ritenersi assorbita l'ulteriore doglianza. avanzata nel secondo motivo di ricorso relativa al numero dei piani fuori terra da cui è costituito l'edificio condominiale in questione. Del pari deve ritenersi assorbito il terzo motivo con il quale il ricorrente principale, denunciando contraddittoria motivazione, omesso esame di punti decisivi con conseguente travisamento dei fatti, violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1120 C. C. anche in relazione all'art. 1122 c.c., e violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che dell'ascensore nell'edificio l'installazione comporterebbe, parzialmente о per condominiale 14 l'intero, l'eliminazione della veduta dalle finestre della proprietà singola e, in particolare, della veduta sul Duomo di Orvieto. 109T 129,11 Infine deve pure dichiararsi assorbito l'unico 456T 11,32 motivo articolato a base del ricorso incidentale TOT. 170,43 condizionato dalla IO ND con cui, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 secondo comma C.C. ed in subordine dell'art. 1102 C.C., nonché omessa e/o carente motivazione decisivo della controversia, circa un punto quest'ultima censura il convincimento espresso dal giudice di appello secondo il quale la messa in opera dell'ascensore in base al progetto presentato un pregiudizio dal IS non determinerebbe estetico e statico dell'edificio. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso il ricorsoprincipale, dichiara assorbito incidentale e compensa interamente tra le parti le ADD 002 spese di giudizio. M R E L francs Doctording 2 L 0 E Così deciso in Roma il 6.6.2001. 0 C 2 N S A . C E UM Maroline entemmo N N R I E IL CANCELLIERE C1 E G O L T L A 0 y Francesco Catania T I E e S C 3 v O N r P A a a E C D m H o L I R