Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte contro la declaratoria di incompetenza sull'istanza di fallimento resa sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia pendente davanti ad altro Tribunale ritenutosi competente , non integrando l'anzidetto provvedimento una pronuncia sulla competenza suscettibile di autonoma impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Giulio Graziadei rel. presidente f.f.
Giuseppe Marziale consigliere
Giuseppe Maria Berruti "
Luigi Macioce "
Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da
AN PA e RA ER, senza domicilio eletto in Roma, difesi dall'avv. Prof. Luigi Oliverio per procura a margine del ricorso;
ricorrenti contro
Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli Lombardi IRCES, in amministrazione straordinaria, in persona del commissario dott. Luigi Petrillo, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 59, presso l'avv. prof. Franco Di Sabato, che lo difende per procura a margine della memoria difensiva;
resistente e contro
S.p.a. Impresa Costruzioni Enrico Romagnoli e S.r.l. IRCES 95 ingg. Pisa e C.;
intimati avverso la sentenza dei Tribunale di Napoli del 16/19 ottobre 1996;
sentito il relatore;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'affermazione della competenza del Tribunale di Brescia.
La Corte, considerato:
-che il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27 settembre/4 ottobre 1996, previa affermazione della propria competenza per territorio, ha dichiarato lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), del Consorzio Imprese Costruzioni Romagnoli Lombardi IRCES, con sede legale in Napoli;
-che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16/19 ottobre 1996, su istanza di fallimento di detto Consorzio presentata dai dipendenti e creditori AN PA e RA ER, ha richiamato detta anteriore pronuncia, ed ha declinato la propria competenza, osservando che la sede effettiva del Consorzio medesimo si trovava nel circondario del Tribunale di Brescia;
-che il PA e la BR, con atto notificato il 10 dicembre 1996, hanno proposto ricorso per regolamento contro la sentenza del Tribunale di Napoli, sostenendo che questo doveva affermare la propria competenza (in linea con altra sua decisione del marzo 1996 di rigetto di analoga domanda di fallimento), perché la sede legale dell'IRCES era il reale centro delle attività d'impresa, in conformità delle clausole dell'atto costitutivo;
-che l'IRCES, in persona del Commissario dell'amministrazione straordinaria, ha replicato con memoria difensiva, contestando, oltre al fondamento, anche l'ammissibilità del ricorso, sul rilievo che la questione di competenza doveva ed è stata in concreto sollevata dagli istanti con opposizione avverso la pronuncia del Tribunale di Brescia, che il ricorso stesso non riproduce la procura al difensore nella copia notificata, ed è stato inoltre avanzato tardivamente, oltre che irritualmente indirizzato contro due distinte sentenze;
-che il Pubblico ministero ha concluso nei termini sopra riportati;
-che la declaratoria d'incompetenza sull'istanza di fallimento, ove resa, come nella specie, sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia pendente davanti ad altro tribunale ritenutosi competente, non integra pronuncia sulla competenza, suscettibile di autonoma impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ., pure se esprima adesione all'affermata devoluzione della domanda a quell'altro tribunale, atteso che il relativo provvedimento si esaurisce nell'esclusione di ragioni giustificative dell'apertura di un conflitto positivo di competenza, e, comunque, è carente degli indefettibili requisiti dell'atto giurisdizionale decisorio, non ravvisabile nella mera condivisione di una statuizione già presente nell'ordinamento;
-che la consistenza di tale declaratoria ed il conseguenziale sottrarsi di essa al regolamento trovano conferma nel rilievo che la precedente pronuncia è impugnabile con opposizione estesa al problema della competenza, ovvero con ricorso (facoltativo) per regolamento, e che, pertanto, l'esperibilità del regolamento anche contro la pronuncia successiva porterebbe agli anomali risultati a secondo che sia stata o meno impugnata la statuizione anteriore, di affidare a questa Corte la soluzione della questione della competenza in via preventiva od in un secondo procedimento di regolamento inerente alla medesima causa, oppure di devolverle un sindacato a posteriori su decisione ormai vincolante (cfr. Cass. n. 12839 del 15 dicembre 1995);
-che, peraltro, nella concreta vicenda, il PA e la ER risultano aver proposto opposizione, anche per la competenza, contro la sentenza del Tribunale di Brescia, con piena facoltà di far valere le loro tesi in tale sede e nelle eventuali fasi d'impugnazione;
-che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la suddetta natura dell'atto denunciato, rendendosi ultronei gli ulteriori quesiti sollevati dal resistente circa la tempestività e ritualità della sua proposizione;
-che le particolarità della vicenda e la sostanziale novità della questione affrontata rendono equa la compensazione fra le parti delle spese di questo procedimento;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999