Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificato amministrativo (art. 477 e 482 cod. pen.), la formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento che appaia come atto giudiziale idoneo ad abilitare alla riscossione di una somma di denaro, considerato che in tal caso il documento formato con l'uso della riproduzione fotostatica di altro documento - previamente alterato nel suo contenuto - non si presenta come copia ma con l'apparenza di un documento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi di buona fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2006, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 01/02/2006
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 214
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 023089/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TO, N. IL 05/09/1956;
avverso SENTENZA del 04/02/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Granfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento s.r., perché il fatto non sussiste.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di IP NT in ordine al reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p.. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il IP, legale di tale MI in una procedura intesa ad ottenere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, venuto in possesso di un biglietto di cancelleria contenente la comunicazione di un provvedimento adottato dal Giudice istruttore in altro giudizio, aveva cancellato con il bianchetto i nominativi delle parti con quelli di "MI PE e TI OD + 1",e le parole "consulente tecnico" con la parola "ricorrente", alterando l'importo indicato nello stesso biglietto in L. 22.322.000 e inserendo nel margine destro del modulo le parole "BDS" per indicare le modalità di riscossione o l'ufficio presso il quale era stata accreditata la somma: quindi aveva fotocopiato il documento contraffatto consegnando l'atto all'MI a dismostrazione della avvenuta liquidazione della attesa liquidazione.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e contraddittorietà la motivazione. Si assume che non può assolutamente ritenersi che la riproduzione fotostatica di un documento possa avere l'apparenza dell'atto originale ne che l'alterazione del documento in oggetto, alterazione che la stessa Corte definisce eseguita con "modalità davvero ingenue e, per così dire, artigiali", possa integrare l'ipotesi di falso documentale, in quanto avrebbe avuto l'apparenza di atto originale. O l'atto era stato falsificato in modo tale da apparire un originale, ciò che non è essendo stata definita la contraffazione ingenua e artigianale, o la contraffazione era tale da indurre in errore chiunque ed allora non poteva essere eseguita in modo pedestre così come riconosce la stessa Corte.
Il ricorso va rigettato perché infondato.
La tesi in esso esposta non può essere condivisa. Ed infatti,nel caso di specie non è in discussione la rilevanza della fotocopia in se considerata, che, notoriamente, assume il carattere di documento solo per effetto di pubblica autenticazione del suo contenuto ovvero di mancato disconoscimento da parte degli interessati;
e non si tratta neppure di riproduzione fotostatica di un originale che, nell'intenzione dell'agente e della sua oggettiva valenza, sia destinata a rimanere come mera fotocopia. Si tratta, invece, della formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento (sia pure in fotocopia) che, all'apparenza, si pone come atto giudiziale che abilita la riscossione di una somma di danaro. Ed è certo che siffatta apparenza è stata realizzata fotocopiando altro documento previamente alterato nel suo contenuto.
La fattispecie in esame consente allora di ribadire in questa sede il principio già espresso da questa Corte in precedenti occasioni, con l'affermare che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato di falsità materiale quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi di buona fede (cfr., per tutte, Sez. 5^, 15 aprile 1999, Domenici). Idoneità, del resto, indiscutibile nel caso concreto, dal momento che,nonostante "le modalità davvero ingenue e, per così dire, artigianali" della contraffazione, l'MI si indusse ad esibire l'atto all'ufficio competente per conseguire la riscossione della somma in esso indicata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006