Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
A norma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo. Pertanto il retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, sia ai sensi dell'art. 1361 cod. civ., non ha alcun diritto, fino all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha esercitato il riscatto, ne' di percepirne i frutti, spettando invece al retrattato l'amministrazione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SABATINI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA PP, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n. 44, presso l'avv. Maria Antonietta Perilli, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Vittorio Minervini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 400, presso l'avv. Antonio Cochetti, che lo difende anche disgiuntamente agli avv. Arturo e Carlo Braga, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 401/98 del 20 maggio - 3 luglio 1998 (R.G. 35/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. M.A. Perilli per il ricorrente e l'avv. A: Cochetti per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Giacalone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 8 agosto 1975 BO IO acquistava da LL GE un fondo rustico in comune di Cazzago S. Martino, in violazione del diritto di prelazione spettante, in qualità di proprietario di un appezzamento di terreno confinante con quello in vendita, a TA PP che, con atto 13 febbraio 1976 conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia il BO, esercitando il diritto di riscatto del fondo in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590.
Nella resistenza del convenuto l'adito tribunale accoglieva la domanda attrice, con sentenza 9 febbraio 1985, confermata dalla corte di appello di Brescia e passata in giudicato il 1^ agosto 1991 a seguito del rigetto, da parte di questa Corte suprema, del ricorso proposto dal BO.
Successivamente a tali fatti, con atto 18 marzo 1992 TA PP conveniva in giudizio innanzi al tribunale Brescia BO IO per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti patiti da esso concludente e conseguenti al mancato godimento del fondo in discussione nel more del giudizio sopra descritto.
Esponeva l'attore, infatti, di essere divenuto proprietario del fondo in questione sin dal 13 febbraio 1976 ma che aveva potuto godere lo stesso solo nel 1991 e, quindi, con ritardo di sedici anni e che il danno stesso era rappresentato, nella specie, dal mancato reddito determinato dalla ritardata consegna e ammontava secondo le caratteristiche del fondo, a circa lire 39 milioni oltre interessi. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda, eccependone la infondatezza e chiedendone il rigetto, atteso che il trasferimento della proprietà in favore del TA era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo entro i tre mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di riscatto di quest'ultimo. In via riconvenzionale, ancora, il BO, premesso di avere effettuato molti miglioramenti al fondo, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento del controvalore.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 4 ottobre 1996 accoglieva la domanda attrice e rigettava quella riconvenzionale, ponendo a carico del BO le spese di causa. Avverso tale pronunzia proponeva impugnazione il BO e la corte di appello di Brescia con sentenza 20 maggio - 3 luglio 1998 in parziale riforma della decisione dei primi giudici rigettava la domanda del TA condannando lo stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso il TA, affidato a 4 motivi. Resiste con controricorso, il BO. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Notificato il ricorso del TA il 18 novembre 1998, il controricorso del BO è stato notificato il 30 dicembre 1998 e, pertanto, oltre i termini di legge.
Deve pertanto, dichiararsene la inammissibilità.
È consequenzialmente, inammissibile anche la memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. 10 marzo 2000, n. 2805) mentre la circostanza non incide sul diritto del difensore nominato (con procura a margine del controricorso) alla discussione orale (cfr. Cass. 17 aprile 1998 n. 3915).
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da TA AN
contro
BO IO per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato godimento - tra il 1976 e il 1991 - di un fondò originariamente acquistato dal BO e riscattato dal TA ex art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, sul rilievo, assorbente che "l'accoglimento della odierna domanda risarcitoria presupponeva che BO fosse stato inadempiente all'obbligo di rilasciare immediatamente il fondo a TA a di lui semplice richiesta [sin dal momento, cioè, in cui il TA ha esercitato il riscatto], rimettendo alla definizione del giudizio la verifica della realtà del diritto del riscattando e a dopo tale accertamento la riscossione del prezzo".
Il TA - precisa, al riguardo, la sentenza gravata - peraltro, "non ha indicato alcuna fonte, normativa o contrattuale di tale obbligo".
"Nessun rilievo ha poi - si afferma nella sentenza gravata - la circostanza della retroattività del riscatto", atteso che "l'articolo 1361, secondo comma [c.c.] testualmente dispone che, salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione ... i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata e dunque nulla poteva pretendere TA a tale titolo precedentemente l'avvenuto pagamento".
3. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con i primi due motivi con i quali denunzia, rispettivamente "violazione e falsa applicazione della legge 26 maggio 1965 n. 590, nonché dell'art. 1360 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e "violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 1361 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Assume, in particolare, il ricorrente:
- "il TA ha promosso il giudizio non per avere la restituzione dei frutti percepiti dal BO nei diciassette anni di permanenza nel suo fondo, ma per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della impossibilità, imputabile indubbiamente al BO, di entrare nel possesso del fondo";
- "in applicazione dell'art. 1360 c.c., erroneamente interpretato dalla corte di appello, il fatto che TA abbia atteso il termine previsto dalla legge per versare il prezzo non modifica la "retroattività" del suo diritto a tutti gli effetti, correlativamente risulta evidente la illiceità della condotta del BO".
4. I riferiti motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.1. Recita l'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590, per quanto rilevante al fine del decidere che:
- "in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusì di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante [nonché i soggetti indicati nell'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817], a parità di condizioni, ha diritto di prelazione ..." (comma 1);
- "il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni" (comma 4);
- "qualora il proprietario non provveda a tale notificazione ... l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa" (comma 5);
- "in tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito" (comma 8).
4.2. Pacifico quanto sopra ( è evidente che i giudici del merito non sono incorsi in "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", e - in particolare - dell'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590, allorché hanno rigettato la domanda attrice.
Come evidenziato dai giudici a quibus, infatti, in tanto poteva prospettarsi - giusta l'ottica in forza della quale è stato impostato il presente giudizio - una responsabilità del BO, per il mancato godimento, da parte del TA, del fondo oggetto di controversia per tutti gli anni [dal 1976 al 1991] per quali si è protratto il giudizio di riscatto, in quanto si fosse, previamente, dimostrato che l'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 faceva obbligo al retrattato di rilasciare immediatamente il fondo al TA a di lui semplice richiesta e solo in conseguenza dell'esercitato diritto di retratto.
In termini opposti, per contro, deve affermarsi che un tale obbligo, non deriva dalla lettera della legge, nulla prevedendo al riguardo il più volte citato art. 8.
4.3. Un tale obbligo, contemporaneamente, non può dedursi neppure dalla ratio della disposizione in esame o dalla sistematica della legge in esame.
Come noto i interpretando autenticamente l'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, l'art. unico l. 8 gennaio 1979, n. 2, ha precisato che
"la disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e settimo comma dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo [riscatto del fondo]".
"I termini - prosegue la disposizione in esame - decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o ... ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto".
Dovendosi escludere - pena l'illegittimità costituzionale della previsione, se non altro sotto il profilo della sua palese irrazionalità - che il "retraente" possa da un lato, corrispondere il prezzo della vendita [senza interessi o rivalutazione, cfr. Cass. 30 gennaio 1982 n. 597] solo decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il suo diritto, e, dall'altro, disporre liberamente del fondo, coltivandolo e facendone propri i frutti per tutto il tempo in cui si protrae il giudizio di riscatto, è evidente che la sistematica della norma è orientata in termini opposti, rispetto a quelli invocati dall'attuale ricorrente.
4.4. Quanto precede trova ulteriore conforto nel comma 8 dell'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590, sopra trascritta, secondo cui, in particolare, "in tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito".
Se, infatti, per espressa previsione normativa, il retraente diviene proprietario del fondo riscattato esclusivamente al momento del pagamento del prezzo del caso (Cfr. Cass.6 settembre 1999, n. 9401) è evidente che le norme specifiche in materia non possono interpretarsi (come pure pretende il ricorrente) nel senso che il diritto del retraente al godimento dei frutti sorga in un momento anteriore e, in particolare, già nel momento in cui lo stesso esercita il diritto di riscatto.
4.5. L'obbligo del retrattato di rilasciare nella disponibilità del retraente il fondo, a seguito della sola proposizione della domanda di riscatto, e in pendenza del giudizio che accerti l'esistenza del diritto ex adverso azionato, da escludersi in forza della speciale normativa di cui alla legge n. 590 del 1965, non può - ancora - affermarsi neppure ex art. 1360 e 1361 c.c. Pur se, infatti, "gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto" (cfr., art. 1360, comma 1, prima parte c.c.), ciò non esclude l'eventualità che "per la natura del rapporto, gli effetti del contratto ... debbano essere riportati a un momento diverso" (art. 1360, comma 1, seconda parte) e che "l'avveramento della condizione non pregiudica la validità della atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui in pendenza della condizione spettava l'esercizio del diritto" (art. 1361, comma 1 c.c.). Pacifico quanto sopra è palese che non vi è stata, da parte dei giudici di merito, alcuna violazione o falsa applicazione delle norme codicistiche da ultimo richiamate, allorché hanno rigettato la domanda di risarcimento del TA.
Dette norme, infatti, ben lungi dal prevedere - come si assume - che per effetto dell'avveramento della condizione gli effetti del contratto retroagiscono comunque, e in ogni caso, al momento della conclusione del contratto stesso, non solo fanno salva l'eventualità che tali effetti possano non retroagire a causa della peculiare "natura" del contratto, ma prevedono, altresi, espressamente, "la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto".
Accertato, come si è accertato in sede di esame del primo motivo, che in forza della legge speciale (art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590) il potere di amministrazione del fondo, in pendenza del giudizio volto all'accertamento della spettanza al retraente del diritto di prelazione, spetta al retrattato, è evidente che rimangono validi, una volta verificatasi la condizione, gli atti di amministrazione compiuti dal retrattato.
È legittimo, quindi, il godimento del fondo da parte del retrattato come anche è conforme a diritto l'appropriazione da parte di lui, dei frutti del fondo nel tempo del processo (cfr., recentemente, nel senso che la semplice dichiarazione, da parte del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, di volere esercitare il diritto di prelazione non fa acquistare al prelazionante il diritto di entrare nel godimento del fondo oggetto della dichiarazione stessa o di farne propri i frutti, prima del pagamento del prezzo e, pertanto, qualora in forza del preliminare il promissario acquirente sia stato immesso nel godimento del fondo oggetto del contratto non esiste titolo, in capo al prelazionante, di pretendere, nei confronti del promissario acquirente, i frutti da quest'ultimo raccolti in epoca anteriore al pagamento del prezzo da parte sua, Cass. 7 dicembre 2000, n. 15531).
4.6. Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione della lite, infine, è la circostanza che il processo, diretto all'accertamento del diritto di riscatto, a causa della resistenza del retrattato, si sia protratto per moltissimi anni (nella specie 16 anni), così privando, per molti anni, il retraente del legittimo godimento del fondo.
Giusta, infatti la testuale previsione di cui all'art. 24, comma 1, cost. "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
È evidente, pertanto, che non può affermarsi che il BO deve risarcire, ex art. 2043 c.c., i danni patiti dal TA - per non avere questo ultimo potuto godere del fondo riscattato per tutti gli anni durante i quali si è protratto il processo - solo perché ha resistito all'avversa domanda ed è risultato, al termine di un lungo processo, soccombente.
In realtà, giusta la testuale previsione di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza". È evidente, pertanto, che, eventualmente, era onere del TA, invocare la "responsabilità" del BO per il pregiudizio patito (per non avere potuto disporre del fondo per tutti gli anni per i quali si era protratto il giudizio) nel giudizio di riscatto (cfr. Cass. 29 marzo 1999, n. 2967, nonché Cass., 17 ottobre 1997, n. 10169), dimostrando peraltro, non solo il pregiudizio patito, ma anche che il BO aveva resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass., sez. un., 5 febbraio 1997, n. 1082; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1619).
5. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", censura la sentenza gravata perché la corte di appello di Brescia, "sia pure con un brevissimo accenno, sembra voler ritenere fondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal BO nel giudizio di secondo grado".
6. La deduzione è inammissibile.
Accertato - a seguito del rigetto dei primi due motivi - che il TA non vanta, nei confronti del BO, per i fatti per cui è causa, alcun diritto è palesemente ultroneo e irrilevante, al fine del decidere, qualsiasi indagine (che nell'ultima parte del motivo il ricorrente assume omessa) sulla sua contestata estinzione per prescrizione.
7. Con il quarto, e ultimo, motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione del d.m. .. 5 ottobre 1994, n. 585 nonché degli artt. 10 e 14 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Si osserva, in particolare, al riguardo, che mentre il tribunale, accogliendo la domanda proposta dal TA e ritenendo quindi, la infondatezza delle pretese avanzate dal BO, lo ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in lire 2.870.000, la corte di appello mentre non ha modificato l'importo delle spese stabilite dal tribunale (ancorché ponendo le stesse a carico di esso TA) ha liquidato, per il solo procedimento di appello, la somma di lire 11.726.000.
"Appare del tutto evidente - prosegue il ricorrente - la enorme sproporzione tra le due somme, non giustificata in alcun modo", "la somma liquidata dalla corte di appello per spese legali non corrisponde a quanto stabilito dalla tariffa forense in relazione al valore della causa determinato secondo quanto stabilisce il codice di procedura civile".
8. Il motivo è inammissibile.
In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa.
Alla luce di un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato di questa Corte regolatrice, peraltro, deve ribadirsi che la parte che lamenti con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso.
È onere, in particolare, dell'interessato specificare le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione (cfr., Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 24 marzo 2000, n. 3536). L'interessato - in altri termini - deve specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate, indicando anche i conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate (Cass. 3 aprile 1999, n. 3267; Cass. 26 novembre 1998. n. 11994). Applicando i riferiti principi al caso di specie è palese, come anticipato, la inammissibilità del motivo.
Rientrando, infatti, nel potere discrezionale del giudice del merito liquidare gli onorari tra un minimo e un massimo, è evidente che purché risultino rispettati i detti limiti è irrilevante che esista un certo, anche se notevole divario tra le spese liquidate per un grado e quelle per un altro grado (senza neppure dedurre e dimostrare quale sia stata l'attività svolta in detti gradi di giudizio).
9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidate in lire oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001