Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7030
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Sentenza 23 maggio 2001

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A norma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo. Pertanto il retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, sia ai sensi dell'art. 1361 cod. civ., non ha alcun diritto, fino all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha esercitato il riscatto, ne' di percepirne i frutti, spettando invece al retrattato l'amministrazione dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7030
    Data del deposito : 23 maggio 2001

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