Sentenza 6 settembre 1999
Massime • 2
in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo
Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico - giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.
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Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7110 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – rel. Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18277/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro …
Leggi di più… - 3. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 6 settembre 1999 |
Testo completo
Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL EL TO E NI OS LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, difesi dagli avvocati GIULIANO MILIA, GIOVANNI TATONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI EL ND, DI EL ES, DI EL NA, DI EL CA, DI AR EL VED DI EL, DI EL FI, DI EL RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RATTAZZI 33, presso lo studio dell'avvocato NOTAIO DI EL R., difesi dall'avvocato COSIMO PEDULLÀ giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 374/96 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 21/5/1996 depositata il 18/9/96; RG. 549/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'avvocato GIOVANNI TATONI;
udito l'Avvocato COSIMO PEDULLÀ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del marzo 1983, i coniugi AN OM TR e MA RO ST convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti gli eredi di LD Di BI e, cioè, ER, ND e RO di LI nonché CI Di ES, ved. Di LI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori IL, RA e VA, deducendo che la Di BI aveva notificato loro un preliminare di compravendita del fondo detenuto a mezzadria e che essi avevano esercitato il diritto di prelazione, offrendosi di stipulare l'atto pubblico con contestuale pagamento del prezzo innanzi al notaio rogante. Deceduta la Di BI, gli eredi avevano ritenuto di non essere obbligati e non erano comparsi dinanzi al notaio, che aveva redatto un verbale, dandone comunicazione agli eredi.
Ciò premesso gli attori chiedevano al tribunale di pronunziare sentenza a norma dell'art. 2932 c.c. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del febbraio 1995, dichiarava che la proprietà del fondo era stata trasferita agli attori dal 18 dicembre 1981, data in cui la Di BI era venuta a conoscenza dell'avvenuto esercizio della prelazione. La Corte d'appello, con sentenza dell'agosto 1997 riformava la sentenza impugnata rigettando la domanda, in base al rilievo che il tribunale aveva giudicato ultra petita, rendendo una pronunzia dichiarativa della vendita già perfezionata in luogo di quella costitutiva, richiesta dagli attori, per produrre gli effetti del contratto del contratto. I coniugi TR ed ST, con citazione dell'ottobre 1988 convenivano nuovamente in giudizio gli eredi di LD Di BI, chiedendo al Tribunale di Chieti di dichiarare che il trasferimento della proprietà del fondo era avvenuto sin dal 18 dicembre 1981. Il Tribunale, con sentenza del settembre 1990 accoglieva la domanda. Proposto appello, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 18 settembre 1996 riformava la sentenza del Tribunale e respingeva la domanda di acquisto per prelazione agraria del fondo in questione, con condanna alle spese di entrambi i gradi, rilevando che non era stata adempiuta la condizione del pagamento del prezzo. Avverso tale sentenza AN OM TR e MA RO ST propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ER, DR, NN, RA, IL e RO Di LI, nonché CI Di ES ved. Di LI resistono con controricorso. Sia i ricorrenti che gli intimati hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Deducono che nel primo giudizio intercorso tra le parti, il Tribunale di Chieti con la sentenza del 1985, investito della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art.2932 c.c., aveva statuito che la proprietà del fondo si era trasferita a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione il 18 dicembre 1981, allorché la venditrice Di BI aveva avuto conoscenza dell'accettazione da parte dei coltivatori aventi diritto alla prelazione. Il Tribunale aveva altresì accertato che essi avevano adempiuto la loro obbligazione. La Corte d'appello di L'Aquila, pur facendo proprie le considerazioni del primo giudice in ordine al trasferimento della proprietà in conseguenza dell'esercizio della prelazione e all'adempimento dell'onere relativo al pagamento del prezzo, aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che il tribunale aveva pronunziato su di una domanda diversa da quella formulata dagli attori. Conseguiva che le circostanza accertate nelle sentenze indicate - e, cioè, il trasferimento della proprietà del fondo e l'adempimento dell'onere relativo al pagamento del prezzo -, costituendo i presupposti logico-giuridici posti a base della decisione sia del primo che del secondo giudice erano coperti dal giudicato. In altri termini, la sentenza impugnata risultava aver violato l'art. 2909 c.c. per non aver considerato che le circostanze indicate erano ormai coperte dal giudicato formatosi a seguito del primo giudizio intercorso tra le parti.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici (v. di recente Cass. S.U. 14 giugno 1995, n. 6689; Cass.18 ottobre 1997, n. 10196; Cass. 17 maggio 1997, n. 4393).
Da tale principio, tuttavia, non possono trarsi le conseguenze volute dai ricorrenti. I presupposti logico-giuridici della decisione ai quali si estende l'effetto del giudicato sono, per definizione, quelli che costituiscono la necessaria premessa dell'accertamento compiuto dal giudice. E non è questo ovviamente il caso di specie, atteso che la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 26 agosto 1987 riformò la sentenza di primo grado per aver pronunziato ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c. Tale essendo il contenuto della decisione deve escludersi che il trasferimento della proprietà del fondo e l'adempimento dell'onere relativo al pagamento del prezzo possano essere coperti dal giudicato. Non solo perché non costituiscono in alcun modo presupposto logico-giuridico della decisione, ma anche perché su di essi la Corte non ha compiuto alcun accertamento. Il vincolo di giudicato non può poi trarsi dalla sentenza di primo grado - come sembrano ritenere i ricorrenti -, atteso che quella sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello.
Il motivo va dunque rigettato, anche se la motivazione in diritto della sentenza impugnata - che nel rigettare l'eccezione aveva fatto riferimento ad una differenza di petitum tra il presente giudizio e quello sul quale si fondava l'eccezione di giudicato - va integrata in diritto, secondo quanto esposto, a norma dell'art. 384, secondo comma Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 590 del 1965, in relazione agli artt. 1175, 1358, 1359 e 1375 c.c., nonché il vizio di omessa motivazione. I ricorrenti deducono che, dopo la notificazione della proposta, era stata inviata alla venditrice una certificazione dell'IPA di ammissione all'istruttoria per la concessione del mutuo e che, conseguentemente, il termine per il versamento del prezzo veniva a scadere il 31 marzo 1983. Se poi si considerava la disciplina del preliminare di vendita il termine cadeva il 31 luglio 1983. Nel rispetto di tale termine avevano manifestato una concreta e reale volontà di adempire ai loro obblighi mediante la richiesta di stipulazione dell'atto pubblico e il contestuale pagamento del prezzo. Inoltre, l'ulteriore citazione innanzi al Tribunale era stata preceduta da offerta e deposito del prezzo. A fronte di ciò, gli eredi della Di BI, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, non avevano dato il consenso alla stipulazione dell'atto pubblico "con contestuale pagamento del prezzo, prima, e con erogazione del mutuo, poi" e, dunque, avevano impedito in verificarsi della condizione sospensiva del pagamento del prezzo. In conclusione, secondo quanto dedotto dai ricorrenti, il comportamento illegittimo degli eredi della Di VO non poteva ricadere su di essi ed anzi doveva trovare applicazione l'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. In vizio di motivazione consisteva poi in ciò, che sui profili indicati era mancata ogni e qualsiasi considerazione da parte del giudice di merito. Anche tale motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, in tema di prelazione agraria, per la realizzazione del trasferimento della proprietà del fondo occorre che entro il termine stabilito venga effettuato il pagamento del prezzo o il deposito dello stesso nelle forme di legge nel caso di mancata accettazione da parte del proprietario del fondo offerto in vendita (Cass. 21 novembre 1990, n. 11236; 11 dicembre 1990, n. 11771; 7 agosto 1995, n. 8656). In particolare, richiamando le norme generali in tema di obbligazioni, la Corte ha rilevato che "il debitore non può liberarsi con la sola offerta reale (artt.
1208 e 1209 cod. civ) o secondo gli usi (art. 1214 cod. civ.) se queste offerte non vengono accettate, ma deve a quel fine fare ricorso al deposito così detto liberatorio, quale atto ulteriore cui, in ipotesi di obbligazione di consegna del denaro, viene assegnato il valore di surrogato dell'adempimento, idoneo a soddisfare l'interesse del creditore, contro la sua stessa volontà, e ad estinguere il vincolo obbligatorio (con definitiva liberazione del debitore una volta che detto deposito sia accettato oppure sia dichiarato valido con sentenza passata in giudicato;
sentenza di natura dichiarativa, gli effetti della quale retroagiscono sino al momento in cui il deposito stesso è stato eseguito). Per la realizzazione dello scopo ultimo del trasferimento della proprietà, occorre infatti che entro il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza il prelazionante abbia adempiuto - o mediante pagamento accettato dal venditore, o mediante deposito del prezzo - all'obbligazione volontariamente assunta al momento dell'esercizio del diritto potestativo;
mentre non rileva che egli abbia compiuto soltanto atti idonei unicamente ad evitare la mora debendi, oppure a costituire in mora il creditore" (Cass. 21 novembre 1990, n. 11236, in motiv.).
In un caso che presenta analogie con quello sottoposto a questa Corte, si è statuito che "in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo" (Cass. 18 luglio 1992, n. 8726). A tale quadro giuridico di riferimento si è richiamata espressamente la Corte territoriale, deducendo che i termini previsti dalla legge per il versamento del prezzo, riguardando l'adempimento, impongono il ricorso ad istituti che attengano al processo di liberazione del debitore della prestazione dovuta e, quindi "all'offerta reale e, ove necessario, al deposito ex artt. 1209 e 1210 c.c.". La Corte di merito ha, quindi, dedotto che solo nel febbraio 1988 gli attuali ricorrenti avevano effettuato il deposito, quando ormai era scaduto il termine (sia quello breve che quello più lungo conseguente all'ammissione all'istruttoria di mutuo) per il pagamento. Non si ravvisa dunque alcuna violazione di legge. Non si ravvisa poi alcun vizio della motivazione, essendo ben chiara la ratio decidendi adottata.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 590 del 1965, in relazione agli artt. 1175, 1358, 1359 e 1375 c.c. e all'art. 40, comma secondo del d.P.R. n. 637 del 1972, nonché il vizio di omessa motivazione.
Più specificamente i ricorrenti deducono che a norma dell'art. 49 del d.P.R. n. 637 del 1972 gli eredi della Di BI "avrebbero dovuto includere nella denuncia di successione le loro ragioni creditorie nei confronti dei prelanti mezzadri TR ed ST, secondo il criterio da loro scelto e preferito, anche in via alternativa, sia come ragione creditoria del prezzo, sia come negazione del trasferimento e risoluzione del contratto, e di tale denunzia dare cognizione ai concessionari prelanti onde metterli in condizione di adempiere gli obblighi conseguenti alla situazione creatasi con l'esercizio della prelazione, specie per il pagamento del prezzo".
Il motivo, che si fonda sul disposto dell'art. 49 del d.P.R. n. 637 del 1972, è inammissibile, atteso che il profilo è stato dedotto per la prima volta in questa sede. Nel giudizio d'appello, la prospettazione relativa ai possibili effetti sulla fattispecie litigiosa della norma in questione era contenuta unicamente nelle note di replica che hanno la funzione, appunto, di replica alle deduzioni avversarie formulate con la comparsa conclusionale e non possono contenere una nuova un'eccezione, ampliando il thema decidendum. Peraltro, non può non rilevarsi che il credito in questione non possa ricomprendersi tra i "crediti compresi nell'asse ereditario", secondo la formula dell'art. 49 del d.P.R. n. 637 del 1972, dal momento che gli eredi contestano di essere creditori. Con
il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, primo ed ultimo comma, nonché il vizio di omessa motivazione. La comproprietaria del fondo RO Di LI era stata citata innanzi al Tribunale, rimanendo contumace e non aveva appellato la sentenza ne' era stata evocata in giudizio dagli altri eredi-comproprietari con l'atto di appello. Non ricorreva l'ipotesi di integrazione del contraddittorio, sicché doveva ritenersi che la sentenza del Tribunale era divenuta definitiva nei confronti di RO Di LI.
Anche tale motivo è infondato.
Esercitata la prelazione nei confronti di tutti i proprietari del fondo, fra gli stessi viene a costituirsi un litisconsorzio necessario, in quanto la sentenza con la quale si richiede di dichiararsi l'avvenuto trasferimento del fondo non può che avere effetto nei confronti di tutti i comproprietari per poter realizzare o negare quegli effetti che la domanda presupponeva. Correttamente dunque la Corte d'appello ha integrato il contraddittorio nei confronti di RO Di LI. Per quanto detto la domanda dev'essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 279.000 per spese e in lire 6.000.000 per onorari.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte di Cassazione il 3 giugno 1999.