Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9401
CASS
Sentenza 6 settembre 1999

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in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo

Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico - giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9401
Data del deposito : 6 settembre 1999

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