Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7573
CASS
Sentenza 21 febbraio 2023

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La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7573
Data del deposito : 21 febbraio 2023

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