Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.
Commentari • 5
- 1. La falsa denuncia di smarrimento di assegno per evitare il pagamento: configurabilità della calunnia realehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 367 - Simulazione di reatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegnoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra …
Leggi di più… - 5. Nuovo 131bis cp applicabile retroattivamente (Cass. 7573/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023
A seguito della cd. riforma Cartabia si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al “passato” o al “presente” rispetto al momento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 40021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40021 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
4002 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE М. (распись) SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1256 Giacomo Paoloni -Presidente- Andrea Tronci UP - 15/09/2016 R.G.N. 11606/2015 Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2014 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv., che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Viene impugnata la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Genova ha ritenuto la responsabilità di AN DI per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), per avere egli falsamente denunciato dinanzi alle forze di P.S., in data 27 agosto 2007, lo smarrimento ed il furto di un assegno tratto sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca. л In tal modo si è ritenuto che il prevenuto abbia incolpato di ricettazione o appropriazione di cose smarrite il prenditore del titolo che aveva ricevuto l'assegno dal primo a garanzia della restituzione del deposito, ricevuto in conto vendita, di taluni orologi di antiquariato.
2. L'imputato, in proprio, propone ricorso per cassazione e chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza articolando tre motivi con cui denuncia violazione di legge penale, processuale e sostanziale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Si censura la motivazione della sentenza (art. 596, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso l'eccezione di nullità (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) dell'ordinanza con cui il primo giudice aveva rigettato, senza motivare, la richiesta di perizia grafologica avanzata dalla difesa dell'imputato.
2.2. Si denuncia, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante l'acquisizione di sentenza relativa ad altro giudizio, avente ad oggetto altro titolo di pagamento e nel quale il prevenuto era stato assolto, la Corte aveva respinto la richiesta di perizia grafica avanzata dall'appellante. Con motivazione contraddittoria e violativa delle norme di disciplina del processo di formazione della prova (artt. 190 e 220 cod. proc. pen.), la Corte di merito aveva infatti disatteso la richiesta di perizia non perché superflua o irrilevante, ma per averne escluso l'attendibilità degli esiti, nella inammissibile apprezzata inidoneità del mezzo ad individuare la mano dell'autore della sigla apposta sull'assegno.
2.3. La sentenza non avrebbe, infine, fatto corretta applicazione delle norme penali (artt. 43 e 368 cod. pen.), incorrendo in motivazione mancante, illogica e contraddittoria, nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del dolo di calunnia senza considerare: la mancanza di un rapporto debitorio a cui sarebbe stata collegata la consegna del titolo;
l'esclusione della negoziabilità dell'assegno al momento della consegna perché già denunciato smarrito.
3. Con memoria depositata il 9 settembre 2016, per l'udienza del 15 settembre 2016, il ricorrente sollecita declaratoria di intervenuta estinzione del reato per maturata prescrizione alla data del 03 marzo 2016 (reato consumato il 3 settembre 2007). 1 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i proposti motivi.
2. Il vizio di carenza assoluta di motivazione ove abbia ad oggetto un'ordinanza di natura istruttoria emessa in primo grado è destinato a conservare autonomo rilievo ove l'originaria mancanza non risulti colmata in sentenza. Non residua infatti spazio per l'esercizio di un sindacato sull'ordinanza, provvedimento strumentale ed interlocutorio se il vizio denunciato sia vizio di merito quale è quello con cui si segnali l'immotivata non ammissione di un mezzo istruttorio richiesto o ancora di uno strumento di ricerca della prova sollecitato -, ove la sentenza dia conto della scelta operata dal giudice, nell'ambito dei più ampi confini diretti a definire l'intero merito della decisione. E' in quest'ultimo momento infatti che confluiscono gli esiti di tutto il materiale probatorio in atti e si definiscono, anche implicitamente, i termini di rilevanza o irrilevanza delle prove ammesse o denegate. La Corte di appello nel ricomporre il quadro istruttorio posto a fondamento dell'assunta decisione ha definito, con giudizio non manifestamente illogico e che si sottrae, come tale, a sindacato di legittimità, la non rilevanza della richiesta perizia grafologica. Sono stati in tal senso valorizzati dalla Corte gli esiti delle prove per testi sulla circostanza della sottoscrizione del titolo per mano del prevenuto ed è stata congruamente sottolineata la presenza sul titolo di una stampigliatura, in corrispondenza della sigla apposta, che richiama la persona del prevenuto, ivi indicato come 'restauratore'. L'improprietà della valutazione, pure espressa in sentenza, sulla non capacità del mezzo sollecitato ad individuare in modo attendibile l'autore della sigla con sostituzione del giudizio della Corte al preliminare vaglio - tecnico rimesso alla perizia non esperita non esaurisce quindi la - motivazione dei giudici di appello che, secondo più ampi e corretti binari, si trovano conclusivamente ad esprimere un apprezzamento sulla non essenzialità, o rilevanza, del mezzo ai fini decisori. Nello speso rilievo, la tecnica osservata in ricorso di estrapolare dalla sentenza il solo passaggio motivatorio che non soddisfa ai richiesti canoni di イ giudizio non vale a scomporre ed invalidare la più ampia motivazione espressa dalla Corte di appello.
3. Il secondo motivo è del pari inammissibile perché le sorti assolutorie conosciute dal diverso giudizio subìto dal ricorrente per altro assegno emesso nel medesimo contesto e denunciato come smarrito sono debitamente valutate dalla Corte di merito per gli elementi caratterizzanti le singole fattispecie e per la conseguente differente derivata rilevanza del mezzo, che si apprezza come non manifestamente illogica.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello.
4.1. Per i principi affermati da consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, il primo ai danni del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013, Salvatore, Rv., 257029; Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012, Rv. 252557, Predieri). Fattispecie, queste ultime, che possono integrare il reato presupposto insieme all'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen., in un rapporto di astratta alternatività su cui non incide l'intervenuta depenalizzazione del reato di appropriazione di cosa smarrita ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Galletti, Rv. 266534). Resta comunque certa l'integrazione del delitto di calunnia anche ove, pur non formulata una diretta accusa di uno specifico reato nella natura di pericolo della calunnia, sia prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d'ufficio a carico di persona determinata (Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016, Contenti, Rv. 266153). La Corte di appello in applicazione delle segnalate regole di giudizio ha segnatamente devalutato, in modo congruo rispetto alla raggiunta all'affermazione di responsabilità, la dedotta anteriorità della denuncia rispetto alla negoziazione del titolo. -Il rapporto temporale e quindi anche l'eventuale anteriorità del prima rispetto alla seconda tra denuncia di smarrimento e consegna del titolo - non assume rilevanza quanto all'integrazione del reato di calunnia indiretta o reale ove sussista uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la prima e la negoziazione, risultando altrimenti integrata la 4 meno grave figura della simulazione di reato (Sez. 6, n. 3910 del 17/12/2008 (dep. 2009), Salamone, Rv. 242521). Non conduce a pertinente critica il profilo del motivo con cui si deduce la non legittimazione dell'offeso a porre all'incasso l'assegno in quanto rilasciato a titolo di garanzia dell'adempimento di una presupposta obbligazione la vendita degli orologi - la cui attuazione non era stata - verificata dall'offeso al momento di presentazione dell'assegno. La Corte ha infatti chiarito, con motivazione in fatto che non si presta a censura di legittimità, le ragioni per le quali non poteva più valere la causa di garanzia essendo risultato il titolo, ad una verifica bancaria dell'offeso, inesigibile.
5. Nella inammissibilità del proposto mezzo, alcuna rilievo anche d'ufficio (tra le altre: Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202), può attribuirsi alla prescrizione eccepita come maturata in epoca successiva all'adozione dell'impugnata sentenza di appello, per deduzione introdotta dal ricorrente con la memoria depositata (art. 611 cod. proc. pen.).
6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro 1.500,00, in ragione dei profili di colpa che connotano l'assunta iniziativa giudiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolohi Laura Scalia haxe DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 26 SET 2016 E IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri T R O C