Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 40021
CASS
Sentenza 15 settembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

Commentari5

  • 1La falsa denuncia di smarrimento di assegno per evitare il pagamento: configurabilità della calunnia reale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Art. 367 - Simulazione di reato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la …

     Leggi di più…

  • 3Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …

     Leggi di più…

  • 4Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra …

     Leggi di più…

  • 5Nuovo 131bis cp applicabile retroattivamente (Cass. 7573/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023

    A seguito della cd. riforma Cartabia si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al “passato” o al “presente” rispetto al momento della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 40021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40021
Data del deposito : 15 settembre 2016

Testo completo