Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 12 della l. n. 197 del 1991 l'indebita utilizzazione di assegni circolari, quando essi siano utilizzati non già nella loro normale funzione di titoli di credito, bensì quale strumento indebito ed artificioso di pagamento, sostitutivo della moneta al pari di una carta di credito od altro documento similare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2010, n. 26061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26061 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 820
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 18205/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO TI N. IL 22/04/1968;
avverso la sentenza n. 500/2008 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del 14/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Salvi Giovanni che conclude per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO
TT IA, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 14.4.2008, con cui il GIP presso il Tribunale di Ravenna, su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., applicava al TT la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati, unificati dalla continuazione, di cui alla L. n. 197 del 1991, artt. 110-12 (capo a);
artt. 110-648 e art. 61 c.p., n. 2 e art. 7 c.p.; artt. 56-640 c.p. e art. 110 c.p.; artt. 110-485-491 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 e art. 7 c.p.. Il ricorrente,con un unico motivo, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., per la sua mancata assoluzione dal reato sub a) della rubrica di cui alla L. n. n. 197 del 1991, art. 12, relativo all'indebita utilizzazione presso la Banca di Romagna di n. 16 assegni circolari, apparentemente emessi dalla Banca di Campania.
Rilevava che tale norma non poteva trovare applicazione nell'ipotesi di utilizzo di assegni circolari, non avendo tali titoli di credito natura analoga alle carte di credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che sussiste contrasto dottrinario e giurisprudenziale in ordine all'estensione della L. cit., art. 12, ad altri strumenti diversi dalla carte di credito o di pagamento ed alla assimilazione alle stesse dell'assegno circolare, per la sua natura di titolo di credito.
Si è affermato, infatti, che la disposizione di cui alla L. cit., art. 12, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trame profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo "di provenienza illecita", vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 c.p., prevedendo come autonome figure di reato, limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari che abilitino al prelievo di denaro contante, situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale, come desumibile dal fatto che detta norma contiene un generico riferimento alla "provenienza illecita", sia amministrativa che civile della ricezione dei predetti documenti (Cfr. Cass., sez. 2^, n. 8911/94;
Cass. n. 359/1992; S.U. n. 22902/2001). Nella specie la qualificazione del fatto, ai sensi della L. n. 197 del 1991, art. 12, non può, peraltro, considerarsi manifestamente erronea, tenuto conto del complesso dei reati contestati, riguardanti la falsificazione degli assegni di provenienza illecita ed il tentativo del TT, in concorso con altri, di versarli presso un istituto di credito, aprendo un conto corrente, "in previsione di eseguire successivamente dei bonifici esteri verso la Croazia". In riferimento alle modalità delle condotte complessivamente contestate poteva, quindi, giustificarsi e configurarsi l'imputazione, L. cit., ex art. 12, relativamente alla utilizzazione degli assegni bancari, non già nella loro normale funzione di titoli di credito, ma quale strumento indebito ed artificioso di pagamento, sostitutivo della moneta alla pari di una carta di credito od altro documento similare. Tanto rilevato va rammentato che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per Cassazione per l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata alle ipotesi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena comporti un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa allorché la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, ipotesi ricorrente nella specie (Cfr. Cass. n. 45688/2008; n. 44278/2007). Alla stregua di quanto osservato il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al palmento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010