Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Non è configurabile il concorso formale fra l'ipotesi di reato di cui all'art. 494 cod. pen., consistente nell'attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici, e l'ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. rappresentata dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 cod. pen. nel caso di un furto in abitazione commesso fingendosi ispettore dell'Inps).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2002, n. 21531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21531 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE PIZZUTI - Consigliere - N.
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da FI TA nata in [...] il 10-11- 66 e da SE US nata in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 9-10-01 dalla Corte di appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso della FI e per il rigetto del ricorso della SE.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 12-4-01 il Tribunale di Foggia dichiarava FI TA e SE US responsabili di due reati di furto ex art.81 cpv, 110, 624, 625 n. 1 - 4 - 5 c.p. (capo A e B) e di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (capo D); con la continuazione tra tutti i fatti le condannava a pena ritenuta di giustizia.
Con pronuncia 9-10-01 la Corte di appello di Bari, concessa con riguardo al delitto contestato al capo B l'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.), equivalente per tale violazione alle aggravanti contestate, riduceva la pena alle predette inflitta.
Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso le imputate negli infradescritti termini.
FI TA.
1 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2 - Violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo all'entità della pena inflitta. SE US.
Violazione degli artt. 624, 625 n. 1 c.p. in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 1 c.p. posto che le donne si erano introdotte nell'abitazione della parte lesa con il di lei consenso nonché in relazione alla affermata possibilità di concorso del reato contemplato dall'art. 494 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Il motivo dedotto dalla SE è estensibile ai sensi dell'art. 587 c.p.p. anche all'altra imputata siccome a carattere non esclusivamente personale.
Il medesimo sotto il primo dei suoi profili è infondato. Invero, in tema di violazione di domicilio, l'art. 614 c.p.p espressamente equipara all'ingresso in un'abitazione effettuato contro il volere del soggetto titolare del diritto quello operato con l'inganno, in quanto quest'ultimo rende privo di valore un'eventuale consenso: pertanto - poiché le imputate ebbero accesso all'abitazione delle parti lese fingendosi ispettrici dell'INPS - correttamente è stata ritenuta l'ipotesi del furto aggravato dalla violazione de qua.
Fondata risulta invece l'ulteriore censura.
L'art. 84 c.p.p. dispone che le norme in materia di concorso formale non si applicano nel caso di reato complesso ed in particolare quando la legge considera come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero per sè stessi reato;
in siffatta ottica deve affermarsi che la fattispecie delineata dall'art. 494 c.p. e consistente nell'attribuirsi una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, risulta ricompresa in quella di cui all'art. 625 n. 5 c.p., rappresentata dal simulare la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio: ne consegue che si è in presenza di una situazione di concorso fittizio di norme, con necessità di escludere l'operatività dell'art. 494 c.p. assorbito nella previsione aggravata, in quanto altrimenti si determinerebbe una duplice addebito del medesimo fatto in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale al quale il citato art. 84 c.p. è ispirato.
Per le svolte considerazioni s'impone per entrambe le imputate l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio per il reato di sostituzione di persona, con eliminazione della relativa pena, pari ad 1 mese di reclusione e lire 250.000 di multa;
per il resto va rilevato che le censure della FI sono del tutto generiche e pertanto inammissibili.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per entrambe le imputate limitatamente al reato di cui al capo D ed elimina la relativa pena pari ad 1 mese di reclusione e lire 250.000 di multa, così restando la pena per i restanti reati fissata in anni 3 e mesi 3 di reclusione e lire 1.750.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002