Sentenza 2 dicembre 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la circostanza che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, dopo averla picchiata, procurandole la frattura di zigomo e mascella).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2023 , n. 7573 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra …
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Con la sentenza in argomento, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, …
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1. Le modifiche apportate al primo comma L'art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 è intervenuto sul primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. nei seguenti termini: “le parole: «massimo a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,”. La prima innovazione, che ha interessato codesto precetto normativo, quindi, riguarda la soglia edittale in relazione alla quale può essere riconosciuta siffatta causa di non punibilità. In particolare, se prima la particolare tenuità del fatto poteva essere concessa solo in relazione ai reati per i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2019, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2019 |
Testo completo
660-2020 In caso di diff: sione del presente provedimento s alivi, omotiere's a dell'art. 52 i gliari d d.lgs. 19 03 in quanto ä norma REPUBBLICA ITALIANA ☐ disposto d'uficio In nome del Popolo Italiano ☐ a richies di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imposto dalla legge QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 3588/2019 UP - 02/12/2019 ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI R.G.N. 12240/2019 BARBARA CALASELICE ELISABETTA MARIA MOROSINI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di C.R. avverso la sentenza del 30/01/2019 del TRIBUNALE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Massimiliano Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha assolto, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., dal reatoC.R. di lesioni personali, allo stesso ascritte per aver dato una spinta a M.S. la quale, cadendo, riportava la "frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro", malattia guarita in trenta giorni.
2. Con l'unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe svolto una valutazione complessiva della condotta, che ha prodotto un danno certo non esiguo, limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l'imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dopo una ricostruzione del fatto e una premessa di carattere introduttivo, il Tribunale riconosce la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. "in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all'evento". La decisione è errata.
2.1 Anzitutto essa non è rispondente all'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In alti termini, il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica non e l'identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza», l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel 2 tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.). Il Tribunale ha omesso del tutto di compiere tale valutazione;
ha completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l'entità del danno e del pericolo che pure, nella illustrazione del fatto, risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia "frattura dello zigomo e della mascella", guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa che si colloca in prossimità della "cornice superiore" dell'art. 582 cod. pen.
2.2 In secondo luogo va rammentato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non rileva la condotta "post delictum" (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, Gallorini, Rv. 272249). Ergo la pronuncia in esame, nell'assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall'imputato dopo la consumazione del reato (l'aver accompagnato la moglie al pronto soccorso), viola il precetto dell'art. 131-bis cod. pen. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui al comma primo dell'art. 133, cod. pen., restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma secondo.
3. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado. Il legame familiare tra parti impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 02/12/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Elisabetta Maria Morosini Paolo Antonio Bruno RB