Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2019, n. 660
CASS
Sentenza 2 dicembre 2019

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Massime1

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la circostanza che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, dopo averla picchiata, procurandole la frattura di zigomo e mascella).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2019, n. 660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 660
Data del deposito : 2 dicembre 2019

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