Sentenza 30 gennaio 2001
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- 1. Giurisdizione, concessione contratto, beni demaniali, diritto condizionatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' R01265/0 1 POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 19591/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere - 291/99 Cron.2675 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Consigliere Rep. 423 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 04/04/00 Dott. Donato PLENTEDA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 416 UFFICIO COPIE SE NT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 6000 BANCA DI ROMA SpA GRUPPO BANCAROMA già denominata || 3.1 GEN. 2001 BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, risultante dalla fusione IL CANCELLIERE incorporazione del BANCO DI ROMA SpA nel BANCO DI per LIRE 3000 CANCELLER SPIRITO SpA, quest'ultimo già conferitario SANTO dell'AZIENDA BANCARIA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CG408142 elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI CG408143 35, presso l'avvocato MARZI M. F., rappresentata e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difesa dagli avvocati LEONINI ANTONIO, LEONINI UFFICIO COPIE FERNANDO, giusta procura in calce al ricorso;
Rilasciata copia legale MARILal Sig.
- ricorrente -
2000 per diritti L. 14000+5 il 13 APR 2001 contro 752 -1- ISTITUTO FINANZIARIO MILANESE I.F.M. SpA in liquidazione coatta amministrativa;
intimato e sul 2° ricorso n° 00291/99 proposto da: ISTITUTO FINANZIARIA MILANESE SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato AURELI STANISLAO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato INZITARI BRUNO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BANCA DI ROMA SpA DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso l'avvocato MARZI M. F., rappresentata e difesa dagli avvocati LEONINI ANTONIO, LEONINI FERNANDO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente CE avverso la sentenza n. 997/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
1'Avvocato Marzi, cong udito per il ricorrente, -2- BB205577 delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e si riporta agli scritti difensivi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Inzitari, che ha chiesto il rigetto del del ricorsoricorso principale e l'accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO d'appello di Milano, con sentenza La Corte pubblicata il 7 aprile 1998, rigettava l'impugnazione proposta dalla Banca di Roma s.p.a. contro la sentenza 17 nov. 1994 del Tribunale di Milano che, accogliendo la domanda di revocatoria proposta dai commissari liquidatori della s.p.a. Istituto Finanziario Milanese in liquidazione coatta amministrativa, aveva dichiarato la inefficacia della rimessa - nei limiti di lire 445.855.965 attuata il 6 ottobre 1989 (venti giorni prima che fosse dichiarato lo stato di insolvenza dell'I.F.M.) sul conto corrente acceso dall'I. F.M. presso la Banca di Roma. Rigettando il primo motivo dell'appello, la Corte di merito rilevava che la somma versata dal terzo DR NK - a mezzo bonifico era entrata nella disponibilità dell'I.F.M. e solo successivamente era passata ad estinguere il debito della correntista (per l'apertura di credito goduta) nei confronti della Banca per lire 449.980.000, debito liquido ed esigibile, sicchè la rimessa aveva avuto efficacia solutoria ed era perciò revocabile ex art. 671 comma 2, 1. f.. Rigettando il secondo motivo dell'appello, la Corte riconosceva che il conto corrente era assistito da apertura di credito fino all'importo di lire 500mila (secondo la risultanza del "libro fidi" del Banco di Roma che vi aveva annotato il 20 aprile 1988 la concessione all'I.F.M. di uno "scoperto di conto corrente" per quell'importo, utilizzato dalla correntista il consecutivo 6 maggio con l'emissione di un assegno per lire 500mila), ma negava che il attuato venti giorni prima dellaversamento dichiarazione dello stato di insolvenza fosse valso a ricostituire la provvista avendo invece realizzato, e sia pure con una valutazione ex post, l'effettivo rientro, come era confermato dal fatto che la rimessa non era stata seguita da ulteriori prelievi e dunque l'apertura di credito, avendo pieno cessato di essere operativa, con il soddisfacimento della banca "era venuta meno”. Quanto infine al terzo motivo attinente alla conoscenza dello stato di (negata dall'appellante) insolvenza, la Corte di merito giudicava che la prova al riguardo fosse stata raggiunta, avuto riguardo all'"alta professionalità dei dirigenti" dell'Istituto di credito che avevano per certo seguito le vicende del gruppo I.F.M., generalmente note per i negativi riflessi in borsa e per le bojevri 5 allarmanti notizie di crisi conclamata divulgate dalla stampa ("La Repubblica" e "Italia oggi" in particolare, con specifico riferimento al dissesto della controllata società I.F.M., già posta in liquidazione coatta amministrativa). Contro questa decisione la Banca di Roma s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sviluppando tre motivi di impugnazione. L'Istituto Finanziario Milanese s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa -- ha resistito con controricorso e incidentale prospettando dueha proposto ricorso motivi di censura;
la Banca di Roma ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo del ricorso la Banca di s.p.a. denuncia "violazione e falsa Roma applicazione" degli artt. 67, comma 2, 1.f.; 1180 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto - decisivo della controversia - relativo alla ritenuta della rimessa bancariarevocabilità operata da un terzo e critica la decisione per 6 "1la Corte di merito 'omesso di esaminare avere documenti decisivi agli atti del processo" (e in particolare la contabile di accredito) dai quali emergeva che il terzo mandante DR NK aveva inteso soddisfare l'obbligazione del debitore correntista con il versamento dell'intera somma oggetto della apertura di credito, così estinguendo il debito dell'I.F.M. verso la Banca di Roma. Con il secondo motivo la Banca ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, 1.f. 1823, 1842, 1843 e 2697 C.C., nonché omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla eccezione di irrevocabilità della rimessa perché eseguita su conto corrente assistito da apertura di credito e critica la decisione nel punto in cui la Corte di merito non ha considerato che l'accredito, conseguente al pagamento del terzo, è valso а ricostituire la provvista del conto corrente che anzi così registrava il saldo attivo di lire 38.137.027, prelevate infine dai commissari della liquidazione coatta amministrativa. La sentenza di considerare che il conto impugnata ha omesso corrente aveva avuto "scarsissima movimentazione" e nei quindici mesi precedenti all'accredito in 7 discussione erano state registrate soltanto quattro sicchè illogica ed espressione per operazioni, errore in diritto sarebbe la deduzione altro di un della natura solutoria della rimessa del 6 ottobre 1989 dalla duplice circostanza che essa era stata eseguita dopo circa due mesi dall'ultimo prelievo e era stata seguita da alcun addebito. Nonnon pertinenti sarebbero infine i riferimenti alla giurisprudenza di legittimità relativi а fattispecie nelle quali era stata ritenuta la natura solutoria delle ultime rimesse sul conto corrente, ma sul verificato presupposto che la banca aveva anticipatamente chiuso il conto (e da quel momento la obbligazione restitutoria era divenuta liquida ed esigibile). Con il terzo motivo la ricorrente infine lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 67 l.f.; 2359 e 2697 cod. civ. "in relazione alla ritenuta sussistenza della scientia decoctionis, dalla Corte di merito dedotta esclusivamente sul fondamento dell'articolo apparso su "La Repubblica” il 26 settembre 1989 relativo della Borsa a causa della "crisi" all'andamento dell'I.F.M., conoscenza per altro riferita ai Logert 8 "dirigenti" bancari "addetti a seguire l'andamento della Borsa", quando invece l'accreditamento del bonifico era avvenuto presso l'agenzia n.10 di Milano della Banca di Roma presso la quale era "Crisi" infatti non equivaleradicato il conto. affatto ad insolvenza e se, come ha ritenuto il giudice di appello, dipendente dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della controllata Istituto Milanese Fiduciario, non poteva essere considerata come sintomo di irreparabile situazione di dissesto (della controllante I.F.M.).
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale Finanziario Milanese s.p.a. in l'Istituto amministrativa denuncia liquidazione coatta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 345, primo comma, c.p.c. e 1283 cod. civ., nonché insufficiente motivazione in ordine alla domanda di interessi anatocistici sugli interessi liquidati nella sentenza di primo grado, erroneamente rigettata dalla Corte di merito, quando invece consolidata giurisprudenza di-secondo la legittimità - l'art. 345, primo comma, ultima parte, c.p.c., escludendo dal divieto dello ius novum in appello le domande relative ad interessi, frutti ed When 9 accessori maturati dopo la sentenza di primo grado, ammette che gli interessi anatocistici sugli interessi il cui credito scade con la - sianopubblicazione della sentenza di primo grado richiesti in sede di appello. Con il secondo motivo la stessa I. F.M. prospetta "violazione e falsa applicazione” degli artt. 671 comma 2, 1.f., 1823, 1842, 1843 e 2695 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria decisivo dellamotivazione circa il punto controversia relativo a esistenza e validità di un'apertura di credito in conto corrente conclusa tacitamente, e critica la decisione per avere la Corte di merito desunto nella specie la prova della conclusione del contratto dalla mera annotazione del libro fidi della banca (con la espressione: "scoperto di c/c lire 500milioni") che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non dimostra, in sé, la stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente se abbia trovato corrispondenza nellopur svolgimento del conto anche con reiterati adempimenti della banca in difetto di provvista, ben potendo una tale situazione di fatto trovare fondamento nella attitudine di tolleranza della Colwort 10 banca.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che critica la motivazione della decisione impugnata nel punto della (ritenuta conclusa) apertura di credito in conto corrente per l'importo di lire 500 milioni e pone dunque una questione pregiudiziale rispetto a quella affrontata con il secondo motivo del ricorso principale (circa le efficacia di ricostituzione della provvista, ovvero solutoria della rimessa-bonifico della DR NK) - così come rispetto ai temi della imputazione del pagamento del terzo discussa con il primo motivo del ricorso principale e dei negati interessi anatocistici di cui al primo motivo dello stesso ricorso incidentale deve essere perciò esaminato con precedenza rispetto ad ogni altra censura delle due contrapposte impugnazioni. Wigsso Il secondo motivo del ricorso incidentale & Infondato. Benchè l'Istituto Finanziario Milanese denunci innanzi tutto "violazione e falsa applicazione" delle norme che regolano i contratti di conto corrente (art. 1823 c.c.) e di apertura di credito bancario (artt. 1842 -1845 C.C.), nonché del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); in realtà rimette in discussione e critica - come losend inadeguato il ragionamento che la Corte di merito 11 ha sviluppato sul fondamento degli elementi di conoscenza documentati dalla banca, giungendo al convincimento che essi integrassero la prova della conclusione del contratto di apertura di credito in conto corrente (nei limiti di lire 500 milioni), realizzabile per certo pur attraverso comportamenti concludenti. La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per cui doveva escludersi che la deliberazione bancaria interna, annotata nel "libro fidi" il 20 aprile 1988, con la quale la Banca di uno "scoperto diRoma aveva concessO all'I.F.M. conto corrente" di lire 500 milioni, fosse, come espressione di mera tolleranza, rimasta priva di manifestazione all'esterno (e tale perciò da non obbligare la banca a tenere quella somma di denaro a disposizione del cliente), e ciò perché l'incontro delle volontà - la conclusione dunque del contratto di apertura di credito - doveva desumersi dalla circostanza che 1'I.F.M. di 11 a qualche giorno il 6 maggio 1988 utilizzò la disponibilità emettendo un assegno di ammontare pari a quella somma, regolarmente pagato dalla Banca sulla stessa provvista. E un simile apprezzamento in fatto, congruamente motivato, si Losevio sottrae al sindacato in questa sede di legittimità. 12 Né è censurabile la interpretazione che la Corte di merito ha dato della espressione 'concessione di scoperto di conto corrente" come apertura di credito regolata sul conto corrente già attivato con l'istituto senza prestazione di alcuna garanzia reale o personale, come prevista dall'art. 1844 C.C. e risultante perciò in quei limiti affidato;
e se è vero, come oppone l'istituto ricorrente, che specifiche e anche atipiche operazioni di credito ben possono essere regolate in conto corrente, la sentenza impugnata ha anche sul punto argomentato, nel senso che l'affidamento di lire 500 milioni sullo scoperto del medesimo corrente nel quale era regolato unconto preesistente deposito non poteva, privo di garanzie su titoli о merce, che considerarsi apertura di credito disciplinata non essendo altrimenti a norma dell'art. 1843 C.C. (conconvenuto facoltà dunque di utilizzo in più volte e di ripristino della disponibilità con successivi versamenti). La difesa dell'Istituto Finanziario Milanese richiama talune decisioni di questa Corte e in particolare Cass.10848 e 12947/1992 nelle quali fu negato che l'estratto del libro fidi (con la Glaun 13 indicazione della delibera interna di concessione dell'affidamento nel limite di un determinato scoperto) possa di per sé costituire la prova documentale di un rapporto di apertura di credito che vincoli la banca a tenere a disposizione del cliente la somma di denaro corrispondente, e ciò per la ragione che la annotazione sul libro fidi esprime la unilaterale elaborazione della volontà dell'istituto di credito e non rimanda necessariamente all'incontro delle volontà negoziali idoneo a costituire il rapporto tipico di cui all'art. 1842 C.C., E se il contratto di apertura di credito, non esigendo la forma scritta, ben potrebbe perfezionarsi per fatti concludenti, neppure dallo svolgimento in concreto del rapporto in conformità alla annotazione del libro fidi sarebbe corretto ricavare l'avvenuta conclusione del contratto, fonte di obbligazioni per la banca. Basterà al riguardo rilevare che le decisioni richiamate riflettano le particolarità di singole fattispecie e che "nel caso di specie" esaminato Cass. 12947/1992 trae la conferma della mancata conclusione del contratto di apertura di credito dalla considerazione della speciale situazione di fatto che rivelava la consapevolezza nella banca hidid 14 dello stato di insolvenza del correntista: consapevolezza che, se era compatibile con la attitudine di mera tolleranza della stessa banca, induceva invece ad escludere che essa avesse inteso obbligarsi verso il cliente ad assicurare una determinata provvista.
5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte di merito ha adeguatamente motivato il convincimento secondo cui (proprio sul fondamento - che registravano l'operazione dei documenti il cui omesso esame è dedotto come vizio bancaria - della decisione) doveva con certezza escludersi che il "bonifico" attuato dalla DR NK integrasse l'adempimento del terzo a favore della banca creditrice (del cliente I.F.M.), giacchè esso consueta nella prassi aveva assunto la forma, bancaria, dell'ordine di accreditamento sul conto corrente dell'I.F.M., cui deve riconoscersi la natura di delegazione di pagamento che la banca delegata, se accetta l'ordine, si impegna (verso il delegante) ad eseguire. E 10 sviluppo ulteriore dell'operazione trova la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal 15 a (eseguire e) ricevere pagamenti correntista per cliente, con autorizzazione a far conto del affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. A fronte dunque della documentazione bancaria univoca nel senso che il pagamento del terzo non era diretto alla banca, ma attraverso la banca stessa delegata, al correntista con piena ragione la Corte di merito, sul I.F.M., controverso presupposto che la DR NK non non era obbligata verso la Banca di Roma, ha giudicato circostanza non decisiva - nel senso di la"bonifico" contraddire il significato del corrispondenza della somma di cui all'ordine a quella del saldo passivo del conto corrente (ritenuto affidato per lo stesso importo).
6. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso principale (e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti il terzo motivo dello stesso requisito soggettivo ricorso dedotto sul e il primo motivo del dell'azione revocatoria attinente al negato ricorso incidentale riconoscimento degli interessi anatocistici sugli interessi liquidati nella sentenza di primo grado). Palese è infatti la contraddizione interna alla decisione, avendo la Corte di merito da un lato betesw 16 ritenuto che fosse stato concluso il contratto di apertura di credito, ma poi dall'altro negato che alla "rimessa" qui in discussione (che comportò un saldo attivo pari a lire 38.137.027, versate infine, a procedura aperta, al commissario) potesse essere attribuita l'efficacia di ricostituire la provvista, per la sola ragione che successivamente, e prima che fosse disposta la liquidazione, l'I.F.M. non utilizzò la corrispondente disponibilità: e perciò a quella rimessa, non seguita da ulteriori prelievi, si dovrebbe riconoscere il ruolo di pagamento della esposizione pur nei limiti dell'accordato affidamento, avendo la banca realizzato un "effettivo rientro". La sentenza impugnata richiama al riguardo due decisioni di questa Corte (n. 3919 del 1987 e 9064 del 1992) che riflettono però fattispecie (essenzialmente diverse da quella del presente giudizio) in cui il debito relativo al saldo passivo del conto corrente pur nei limiti dell'affidamento era divenuto esigibile a seguito della chiusura del conto, per effetto cioè del recesso dal contratto ex art. 1847 C.C., da parte della banca, sicchè il successivo versamento aveva necessariamente assunto funzione Tolumn solutoria, ad estinzione della obbligazione di 17 restituzione. Sul presupposto di un operante contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e finchè la banca non abbia esercitato la facoltà di recesso, i versamenti conseguenti all'utilizzo del credito nei limiti dell'affidamento, idonei perciò, nel regolare svolgimento del rapporto, a ripristinare la provvista, non corrispondono a un debito scaduto ed esigibile e perciò non possono considerarsi pagamenti esposti a revoca a norma né, dell'art.67 comma 2, 1.f.; ovviamente, lo sviluppo successivo del rapporto che registri, come nella specie, il mancato ulteriore utilizzo del credito, da parte del cliente accreditato, finchè intervenga la procedura concorsuale, può indurre a diversamente considerare - a posteriori l'ultimo versamento (soltanto perché eseguito "entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento"), la cui attitudine a "ripristinare la disponibilità" del credito ex art. 1843 C.C. è funzionalmente incompatibile con il carattere di atto estintivo di debito immediatamente esigibile.
7. Accolto dunque il secondo motivo del ricorso principale per violazione della norma di cui all'art. 1843 c.c. in relazione all'art. 67, comma lossers 18 2, 1.f., e perciò cassata la decisione impugnata (che al versamento diretto a ripristinare la disponibilità ha attribuito ladell'accreditato natura di pagamento di debito liquido ed ulterioriesigibile), poiché non sono necessari accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, c.1, c.p.c., con il rigetto della domanda revocatoria proposta dai Commissari liquidatori della s.p.a. Istituto Finanziario Milanese nei confronti della s.p.a. Banca di Roma. Nella considerazione della singolarità della fattispecie oggetto della controversia ravvisa il Collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale e il primo motivo di quello principale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il terzo motivo dello stesso ricorso e il primo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda revocatoria;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. 19 Roma, 4 aprile 2000. sionual xevro, est, ALPOSITATA IN CE GEN. 2001 30 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 20 Jorzony IL CANCELLIERE Maria Di NujNuke Nute looooo 350000. UFFICIO DELLE ES MAR 2001 Registrato in dala Trecentocinquantamile Colle 350.00 al n.10634 (hre jorvizi p. I k FILIPPO (0.03) Budiziari 11 Respor 6MAR 100% GNTR