Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l'assenza del timbro a secco e, comunque, dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
Commentari • 3
- 1. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 2. Pass invalidi: esibire fotocopia non sempre è reatoAccesso limitatoFrancesco Crimi · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2015
- 3. Falsificare la fotocopia del pass per la ZTL senza farla valere come originale non è reatoAccesso limitatoFrancesco Crimi · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 14308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1290
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 003363/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA RL, N. IL 27/03/1943;
avverso SENTENZA del 29/11/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di LO ST in ordine al reato di cui agli artt. 477-482 c.p., relativo alla falsificazione di un contrassegno per parcheggio riservato agli invalidi del comune di Ferrara. Ricorre per cassazione l'imputato sostenendo che l'esposizione della fotocopia d'un contrassegno non rientra nel concetto di "contraffazione" e che, comunque, nella specie, si versa in una chiara ipotesi di falso grossolano, a ragione dell'assenza del timbro a secco.
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa (artt. 477-482 c.p.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede (cfr., per tutte, Cass. Sez. 5, 11 febbraio 2005, Polloni, rv 231971; Cass. sez. 5, 17 agosto 1996, Jacobacci, rv. 205547). Quanto all'altro profilo di doglianza, va ricordato che il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione (Cass. Sez. 5, 15 luglio 1996, Ruscitti;
Cass. Sez. 2, 9 maggio 2003, Samba): sicché, avendo la corte di merito considerato che la falsità in aggetto era stata accertata da persona qualificata, a seguito di un attento esame evidenziante la mancanza del timbro a secco, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque, l'impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008