CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2184/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2981/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina, 39 Sett. Finaz. 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400001247 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19855/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di COMUNE DI ERCOLANO, l'avviso di accertamento esecutivo n° 42122400001247, notificato in data 20/12/24, avente ad oggetto TASI periodo d'imposta 2019, per un importo di euro 453.
A sostegno del proprio ricorso deduce l'infondatezza ed illegittimità dell'atto e rassegna le seguenti conclusioni: «1)In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare l'avviso di accertamento n. 42122400001247 , notificato in data 20/12/2024, per posta RC, periodo d'imposta 2019 e per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio;
2)In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari».
Si è costituito il Comune di Ercolano il quale allega di aver annullato l'atto impositivo e chiede volersi dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito all'annullamento dell'atto da parte del Comune deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per c.m.c. e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2981/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina, 39 Sett. Finaz. 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400001247 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19855/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di COMUNE DI ERCOLANO, l'avviso di accertamento esecutivo n° 42122400001247, notificato in data 20/12/24, avente ad oggetto TASI periodo d'imposta 2019, per un importo di euro 453.
A sostegno del proprio ricorso deduce l'infondatezza ed illegittimità dell'atto e rassegna le seguenti conclusioni: «1)In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, annullare l'avviso di accertamento n. 42122400001247 , notificato in data 20/12/2024, per posta RC, periodo d'imposta 2019 e per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio;
2)In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari».
Si è costituito il Comune di Ercolano il quale allega di aver annullato l'atto impositivo e chiede volersi dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In seguito all'annullamento dell'atto da parte del Comune deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per c.m.c. e compensa le spese.