Sentenza 31 ottobre 2023
Massime • 1
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Commentario • 1
- 1. La rinuncia al ricorso per Cassazione richiede la procura speciale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 gennaio 2025
La rinuncia al ricorso per Cassazione richiede la procura speciale? Questo è il quesito affrontato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, destinata a chiarire un aspetto procedurale di grande rilevanza. La questione trae origine da un caso in cui il difensore di un indagato, dopo aver presentato ricorso per Cassazione contro una decisione del Tribunale di Lecce, ha dichiarato la rinuncia tramite memoria difensiva. La Suprema Corte, tuttavia, l'ha ritenuta priva di effetti giuridici, sottolineando che essa richiede una manifestazione chiara ed inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o attraverso un procuratore speciale. Questa decisione conferma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2023, n. 49480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49480 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MAURO DEZIO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da OS UE avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12/06/2023, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 302 cod. proc. pen. per violazione del termine di cui all'art. 194 cod. proc. pen. 1. OS UE ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si Penale Sent. Sez. 2 Num. 49480 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/10/2023 riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 294,297, 302, cod. proc. pen.; ha evidenziato come nel caso concreto fosse stato violata la disciplina relativa al computo e decorrenza del termine per effettuare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, con particolare riferimento alla individuazione del dies a quo, da individuare in relazione al momento della cattura e non secondo la previsione dell'art. 172 comma 4, cod. proc. pen., come affermato dalla ordinanza impugnata. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. In data 16/10/2023 il difensore del ricorrente faceva pervenire comunicazione mail con la quale affermava: "Il sottoscritto difensore di OS UE dichiara di rinunciare al ricorso proposto, come in oggetto individuato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare occorre considerare la comunicazione inviata a mezzo mail in data 16/10/2023. La rinuncia in tal senso espressa, in quanto del tutto irrituale, non può essere presa in considerazione. In tal senso si deve richiamare quanto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, nel senso della possibilità di rinunciare solo se il difensore sia effettivamente munito di procura speciale, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Si è, difatti, affermato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01). 2. Il motivo di ricorso proposto è infondato. Difatti, il principio applicato dalla decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, con principio che qui si intende ribadire 7 che: "In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia, trattandosi di un normale termine processuale, al quale si applica la regola generale dell'art. 172 c.p.p., comma 4, che non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice" (Sez. 6, Sentenza n. 24964 del 06/04/2018, Caltabiano, Rv. 273103-01). Il ricorrente, nell'introdurre il ricorso, non si è realmente confrontato con la soluzione del Tribunale e con il principio di diritto correttamente applicato al caso concreto. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed incarico alla cancelleria perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artj. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 ottobre 2023.