CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26243 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per la rideterminazione della pena ai sensi delliart. 619 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore delléimputato avv. Fortunato Rendiniello, che ha chiesto léaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26243 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha formalmente confermato la condanna di AR IN per il delitto di furto aggravato e per le contravvenzioni di cui agli artt. 4 I. n. 110 del 1975 e 707 c.p., pur riconoscendo in motivazione l'errore di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado nella determinazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata riforma della pronunzia appellata in merito alla quantificazione della pena nonostante con il gravame di merito fosse stato puntualmente denunziato l'errore nel calcolo della medesima in cui era incorso il giudice di primo grado all'atto dell'applicazione della diminuente processuale conseguente alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In realtà la Corte territoriale non ha ignorato la censura avanzata con i motivi d'appello in merito all'erroneo calcolo della pena finale in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale aveva diminuito per il rito la pena di due anni di reclusione, determinata all'esito degli aumenti per la continuazione, anziché, come dovuto, ad anni uno e mesi quattro. Infatti, in motivazione il giudice dell'appello ha rilevato l'errore segnalato dalla difesa, statuendo espressamente che la sentenza appellata doveva essere riformata sul punto, sanando l'errore di calcolo. Decisione che non è stata però tradotta in maniera coerente nella formulazione del dispositivo, che si limita a statuire la conferma della sentenza appellata. 3. L'evidente contrasto tra la motivazione della sentenza ed il suo dispositivo appare frutto di un mero errore materiale e dunque potrebbe essere sanato in questa sede. Va infatti ribadito che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516). 1 Così deciso il 5/5/2023 Non di meno rilevarsi che, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, è maturato il termine di prescrizione relativo alle due contravvenzioni per cui è intervenuta condanna, compiutosi al più tardi, anche tenuto conto dei 313 giorni di sospensione registrati nel primo grado di giudizio, il 24 agosto 2022. Ne consegue che in riferimento alle suddette contravvenzioni, contestate ai capi b) e c) dell'imputazione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per la ragione illustrata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a), spettando al giudice del rinvio verificare pregiudizialmente la eventuale presentazione di querela da parte della persona offesa nei termini stabiliti dal d.l. n. 162 del 2022 come modificato dalla legge di conversione n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) perchè i reati sono estinti per prescrizione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di bari per rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a)
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per la rideterminazione della pena ai sensi delliart. 619 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore delléimputato avv. Fortunato Rendiniello, che ha chiesto léaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26243 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha formalmente confermato la condanna di AR IN per il delitto di furto aggravato e per le contravvenzioni di cui agli artt. 4 I. n. 110 del 1975 e 707 c.p., pur riconoscendo in motivazione l'errore di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado nella determinazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata riforma della pronunzia appellata in merito alla quantificazione della pena nonostante con il gravame di merito fosse stato puntualmente denunziato l'errore nel calcolo della medesima in cui era incorso il giudice di primo grado all'atto dell'applicazione della diminuente processuale conseguente alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In realtà la Corte territoriale non ha ignorato la censura avanzata con i motivi d'appello in merito all'erroneo calcolo della pena finale in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale aveva diminuito per il rito la pena di due anni di reclusione, determinata all'esito degli aumenti per la continuazione, anziché, come dovuto, ad anni uno e mesi quattro. Infatti, in motivazione il giudice dell'appello ha rilevato l'errore segnalato dalla difesa, statuendo espressamente che la sentenza appellata doveva essere riformata sul punto, sanando l'errore di calcolo. Decisione che non è stata però tradotta in maniera coerente nella formulazione del dispositivo, che si limita a statuire la conferma della sentenza appellata. 3. L'evidente contrasto tra la motivazione della sentenza ed il suo dispositivo appare frutto di un mero errore materiale e dunque potrebbe essere sanato in questa sede. Va infatti ribadito che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516). 1 Così deciso il 5/5/2023 Non di meno rilevarsi che, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, è maturato il termine di prescrizione relativo alle due contravvenzioni per cui è intervenuta condanna, compiutosi al più tardi, anche tenuto conto dei 313 giorni di sospensione registrati nel primo grado di giudizio, il 24 agosto 2022. Ne consegue che in riferimento alle suddette contravvenzioni, contestate ai capi b) e c) dell'imputazione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per la ragione illustrata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a), spettando al giudice del rinvio verificare pregiudizialmente la eventuale presentazione di querela da parte della persona offesa nei termini stabiliti dal d.l. n. 162 del 2022 come modificato dalla legge di conversione n. 199 del 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) perchè i reati sono estinti per prescrizione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di bari per rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a)