Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 21624
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell'imputato è privo delle connotazioni necessarie ai fini della concessione anche della ulteriore attenuante speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 21624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21624
    Data del deposito : 15 aprile 2015

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