Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2008, n. 36502
CASS
Sentenza 11 aprile 2008

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Massime1

In tema di omicidio colposo, la A.S.L. di appartenenza non è responsabile per i danni cagionati al paziente da un medico convenzionato, poiché tra quest'ultimo e la A.S.L. non ricorre un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà, e la A.S.L. non assume il rischio dell'attività del sanitario, pur sempre libera sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare. Il medico, infatti, non è dipendente della A.S.L., e tra quest'ultima ed il paziente, diversamente da quanto accade tra il paziente e la casa di cura, non intercorre il cosiddetto contratto di spedalità, sicchè non è configurabile alcuna responsabilità dell'ente "ex" artt. 1228 e 2049 cod. civ., né è configurabile una responsabilità dell'A.S.L. "ex" artt. 1218 e 2043 cod. civ., in difetto di una relazione diretta tra il paziente e l'ente, che non fornisce direttamente la prestazione sanitaria, in quanto l'unico "debitore" della prestazione sanitaria è il medico. (V. Cass. civ. Sez. U., 1.7.2002, n. 9556, rv. 555494).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2008, n. 36502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36502
Data del deposito : 11 aprile 2008

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