Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1999, n. 5533
CASS
Sentenza 5 giugno 1999

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da un collegio di cinque magistrati, presieduto dal Dott. Michele Cantillo. Le parti in causa hanno presentato ricorsi in merito a questioni di legittimazione attiva e validità di un aumento di capitale sociale. La ricorrente principale ha contestato la legittimazione attiva di un soggetto, sostenendo che i suoi crediti fossero meramente potenziali e non sufficientemente accertati. Dall'altra parte, il controricorrente ha difeso la validità dell'aumento di capitale, sostenendo che la manifestazione di volontà dei soci fosse valida nonostante l'inesistenza giuridica della società al momento della delibera.

Il giudice ha rigettato il ricorso incidentale, affermando la legittimazione attiva della ricorrente principale, evidenziando che l'interesse a procedere era concreto e attuale, nonostante le contestazioni. Inoltre, ha confermato la validità dell'aumento di capitale, riconoscendo la valenza contrattuale della volontà dei soci, che, pur in assenza di personalità giuridica, avevano manifestato un consenso unanime. La Corte ha sottolineato che la pubblicità nel registro delle imprese ha una funzione meramente dichiarativa e non condiziona la validità degli atti interni alla società. Infine, ha compensato le spese processuali, considerando la complessità della materia trattata.

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Massime4

La disposizione del terzo comma dell'art. 2331 cod.civ., che sancisce la nullità dell'emissione e della vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, deve reputarsi analogicamente applicabile alla fattispecie della cessione di quote di società a responsabilità limitata, effettuata prima dell'iscrizione di tale società nel registro delle imprese, stante la non configurabilità sul piano logico del trasferimento di una partecipazione sociale prima che la società sia venuta a giuridica esistenza e considerato che il mancato richiamo all'art. 2331 terzo comma da parte dell'art. 2475 cod.civ. trova spiegazione in ragioni di incompatibilità sul piano letterale, dipendenti dalla suddivisione del capitale sociale della società a responsabilità limitata in quote e non in azioni.

Con riferimento ad una situazione, nella quale taluno, a tutela di pretesi diritti di credito, a suo dire originanti da due rapporti giuridici intercorsi con altro soggetto abbia ottenuto, nell'ambito di due giudizi promossi contro il preteso debitore a tutela dei diritti nascenti da detti rapporti, provvedimenti di sequestro conservativo e li abbia, quindi, eseguiti a carico della quota sociale di partecipazione del debitore stesso in una s.r.l., nelle forme del pignoramento presso terzi, qualora nel relativo procedimento l'amministratore di detta società, comparso per fare la dichiarazione di terzo, abbia riferito che la quota è stata trasferita, deve reputarsi che sussista l'interesse ad agire del preteso creditore, con riguardo all'azione successivamente da lui intrapresa contro il preteso debitore, i soci, la società ed i cessionari delle quote, per sentir dichiarare l'inesistenza (o comunque la nullità) di una deliberazione con cui (anteriormente all'iscrizione dell'atto costitutivo della società) era stato disposto un aumento di capitale mediante un conferimento di un complesso aziendale da parte del socio debitore, nonché la conseguente nullità o inefficacia del trasferimento della partecipazione societaria da parte del medesimo. Sussiste, infatti, un interesse attuale e concreto all'esercizio di tali azioni, che sono dirette ad evitare che il debitore si spogli del suo patrimonio, costituente la garanzia del credito, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il credito in relazione al quale i provvedimenti di sequestro sono stati ottenuti sia ancora oggetto dei relativi accertamenti negli altri due giudizi, poiché, se si ritenesse che la pendenza di tali giudizi renda soltanto eventuale ed ipotetico l'interesse a dette azioni e che si debba attendere l'esito degli stessi per agire, si avrebbe che la sola contestazione del debitore sarebbe sufficiente ad impedire al creditore di attivarsi per la conservazione delle garanzie patrimoniali del proprio credito.

La deliberazione assembleare di una s.r.l. con cui sia stato approvato, anteriormente all'iscrizione della società nel registro delle imprese, un aumento di capitale ed una modificazione dell'attribuzione delle quote ai soci, non essendo la società al momento della sua adozione ancora venuta a giuridica esistenza (ex art. 2331, primo comma c.c., richiamato dall'art. 2475 cod. civ. ), deve considerarsi assolutamente inesistente come deliberazione, in quanto emanata da un'assemblea ancora priva della possibilità giuridica di deliberare. Tuttavia, qualora la manifestazione di volontà dei soci sia stata plenaria ed unanime e si sia concretata mediante la sottoscrizione dell'atto da parte di ciascuno, può essere apprezzata come espressione di un patto, volto a modificare l'importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell'atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto (cioè l'atto pubblico), con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese, così come non condiziona la validità della stipulazione dell'atto costitutivo, che ad essa è necessariamente anteriore e prodromica, non condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l'omologazione ed iscrizione della società.

In ipotesi di processo con pluralità di parte, nel quale il litisconsorzio sia necessario in senso sostanziale ovvero sia divenuto necessario in senso processuale, la parte contro la quale sia stata proposta impugnazione, deve reputarsi legittimata a proporre, a sua volta, impugnazione incidentale tardiva, ancorché essa sia diretta contro una parte diversa da quella che contro di lei ha introdotto l'impugnazione principale e concerna un capo di sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1999, n. 5533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5533
    Data del deposito : 5 giugno 1999

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