Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, il reato di fabbricazione, vendita, esposizione, uso industriale ovvero introduzione nello Stato di oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido (art. 127, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) è configurabile anche in pendenza di un ricorso avverso l'annullamento della registrazione del modello o disegno comunitario. (Nella specie, relativa ad un procedimento di riesame di un sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto che spetta al giudice del merito l'accertamento dell'esito del procedimento giurisdizionale pendente in sede comunitaria in ordine alla validità del modello di cui è stata ravvisata la contraffazione, disponendo eventualmente la sospensione del processo ex art. 479 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 18/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1624
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30778/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Panelli Enrico, difensore di fiducia di De RT HA, n. a Venezia il 24.6.1969;
avverso l'ordinanza in data 16.4.2008 del Tribunale di Livorno, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di calzature emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 23.3.2008;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Panelli Enrico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Livorno ha confermato il decreto di sequestro preventivo di calzature, di cui ai carichi n. 9443 e 9444 in deposito presso l'Agenzia delle Dogane Ufficio SVAD di Livorno, emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 23.3.2008 nei confronti di De RT HA, indagata, quale legale rappresentante della società Dema S.r.l., del reato di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127. Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del predetto reato, osservando che dall'esame comparativo delle calzature sequestrate con quelle prodotte dalla CS Inc. erano emersi elementi per ravvisare la violazione del titolo di proprietà industriale appartenente alla CS con riferimento al modello comunitario n. 257001-0001 denominato Cajman. L'ordinanza ha, altresì, dato atto che la Divisione di Annullamento per l'Armonizzazione Del Mercato Interno aveva annullato la registrazione del citato modello comunitario, ma ha ritenuto egualmente operante il titolo di proprietà industriale vantato dalla CS Inc. in base al rilievo che la predetta società aveva impugnato detta decisione, con la conseguenza che l'efficacia esecutiva della stessa risultava sospesa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento CE n. 6/2002. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagata, che la denuncia per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127, in relazione al disposto del predetto codice sulla proprietà industriale, artt. 32, 33 e 34 e degli art. 5, 6, 7, 25 e 55 - 56 del Regolamento Comunitario n. 6/2002.
Si osserva, in sintesi, che la tutela prevista dalla fattispecie penale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 presuppone l'esistenza di un valido titolo di proprietà industriale, ai sensi delle norme del medesimo codice della proprietà industriale, e che, pertanto, il tribunale del riesame doveva effettuare detta verifica. Si rileva, poi, che i requisiti per la valida registrazione di un modello comunitario previsti dagli art. 5 e 6 del Regolamento CE n.6/2002, peraltro corrispondenti a quelli di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 32 e 33 del per la valida registrazione di un modello con efficacia nazionale, devono consistere nella novità del modello o disegno, secondo la definizione contenuta nel citato art. 5 del Regolamento CE e nell'art. 32 del codice della proprietà industriale, nel "carattere individuale" dello stesso, secondo i requisiti indicati dall'art. 6 del Regolamento e dall'art. 33 del Codice della proprietà industriale, ed occorre che lo stesso non sia stato divulgato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento e dell'art. 34 del Codice.
Si deduce, quindi, che il giudice penale, anche in sede di riesame, non può esimersi dall'effettuare la verifica della esistenza dei citati requisiti e non può limitarsi ad un esame meramente formale in ordine alla esistenza della registrazione del modello industriale;
che, nel caso in esame, dal provvedimento emesso dalla Divisione di Annullamento della UAMI emergeva con certezza la inesistenza del requisito previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 6/2002 per la validità del titolo di proprietà industriale, essendo stata accertata la divulgazione, in data anteriore al periodo previsto dalla norma, di prodotti con caratteristiche formali esteriori tali da far venir meno il requisito del carattere individuale del modello depositato dalla CS Inc.; che tale provvedimento di annullamento doveva essere valutato dal tribunale, al fine di verificare la validità del titolo di proprietà industriale, considerato, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 56 del Regolamento CE n. 6/2002 l'impugnazione del provvedimento di annullamento della registrazione di un modello industriale può essere proposta senza la indicazione dei motivi, che nella specie non sono stati presentati, con la conseguente possibilità di strumentalizzazione della stessa impugnazione per protrarre gli effetti di un titolo carente dei requisiti prescritti dalla legge.
Il ricorso non è fondato.
L'oggetto della tutela penale, di cui alla fattispecie criminosa ipotizzata a carico dell'indagata, è costituito da un disegno o modello comunitario indicato nella impugnata ordinanza con la sigla Cajman n. 257001-0001; modello che risulta essere stato regolarmente registrato ai sensi degli art. 1 e ss. del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001.
È noto, peraltro, che i Regolamenti comunitari, a differenza delle Direttive, sono immediatamente esecutivi nei singoli Stati membri della Unione Europea e, peraltro, nel caso in esame la obbligatorietà del Regolamento CE n. 6/2002 è espressamente stabilita dall'art. 111.
Orbene, il citato Regolamento CE attribuisce la competenza ad accertare le cause di nullità, ai sensi dell'art. 25, di un disegno o modello industriale registrato all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, mediante il procedimento previsto dall'art. 52 e ss., ovvero, in caso di domanda riconvenzionale, ai tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dai singoli Stati membri della Unione Europea, ai sensi dell'art. 80.
Correttamente, pertanto, il tribunale per il riesame ha confermato la misura cautelare, avendo ritenuto tuttora valido il disegno o modello comunitario registrato, del quale è stata accertata dagli organi di polizia giudiziaria la contraffazione, in quanto il ricorso proposto dalla CS Inc. avverso l'annullamento di detto disegno o modello comunitario ha effetto sospensivo ai sensi dell'art. 55, par. 1, del citato Regolamento, del provvedimento che lo ha disposto, emesso dalla Divisione d'annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.
È evidente, infatti, che, considerata la natura sommaria dell'accertamento demandato al giudice del riesame in ordine alla sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine, nessuna ulteriore verifica poteva essere effettuata in detta sede sul punto. Peraltro, l'art. 94 del Regolamento fa espressamente obbligo alle autorità giudiziarie nazionali di considerare valido il disegno o modello (registrato).
Sarà, invece, compito del giudice di merito accertare l'esito del procedimento giurisdizionale pendente in sede comunitaria in ordine alla validità del modello del quale è stata ravvisata la contraffazione, disponendo eventualmente la sospensione del processo ai sensi dell'art. 479 c.p.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009