Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25828
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Sentenza 3 marzo 2016

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La mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari "on line" in violazione del divieto di cui all'art. 7, comma terzo quater, D.L. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, ultimo periodo, della l. n. 401 del 1989, essendo necessaria a tal fine la predisposizione di personale e mezzi che sia tale da concretare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi come richiesta da tale ultima disposizione.

Il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) è integrato dalla condotta di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse realizzata dal soggetto che, dopo averle raccolte dai privati senza la licenza richiesta dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, convoglia le scommesse su di un conto corrente di comodo a lui intestato, in maniera tale da apparire lo scommettitore in luogo di quello reale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25828
    Data del deposito : 3 marzo 2016

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