Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 2
La mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari "on line" in violazione del divieto di cui all'art. 7, comma terzo quater, D.L. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, ultimo periodo, della l. n. 401 del 1989, essendo necessaria a tal fine la predisposizione di personale e mezzi che sia tale da concretare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi come richiesta da tale ultima disposizione.
Il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) è integrato dalla condotta di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse realizzata dal soggetto che, dopo averle raccolte dai privati senza la licenza richiesta dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, convoglia le scommesse su di un conto corrente di comodo a lui intestato, in maniera tale da apparire lo scommettitore in luogo di quello reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25828 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
25 82 8 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA SILVIO AMORESANODott. N. 576/2016 - Consigliere - Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GASTONE ANDREAZZA N. 22618/2015 Dott. GIOVANNI LIBERATI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NG N. IL 01/07/1983 GA IO N. IL 18/04/1976 avverso l'ordinanza n. 350/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 25/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. MAMILIA OI MARDU pon . . IL RIGEN DER RIGRSI Udit i difensor Avv.; : : RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2015, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto i mezzi strumentali all'impresa, emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 16 gennaio 2015, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 401 del 1989, contestato agli indagati in relazione allo svolgimento, presso un esercizio commerciale, dell'attività di raccolta diretta di scommesse su eventi sportivi, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. - Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto - tramite il difensore - ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Si deducono, in primo luogo, la violazione della disposizione incriminatrice e l'insussistenza dei presupposti di fatto di diritto per il sequestro. Si afferma, in particolare, che il Tribunale aveva già annullato, con ordinanza del 10 novembre 2014, un sequestro già posto in essere sui medesimi locali. Si evidenzia, inoltre, che l'indagata SS era legata da un contratto con la società austriaca SKS 365, che svolge stabilmente l'attività di raccolta di scommesse e che è dotata di licenza rilasciata dalle autorità austriache ed ha partecipato alla gara per le concessioni sul territorio italiano, avendo, in tale ambito, ottenuto la concessione n. 4584 del 30 ottobre 2013. Sarebbe dunque applicabile, nel caso di specie, il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve essere disapplicata la normativa sanzionatoria interna nel caso in cui il diniego di autorizzazione all'intermediario italiano trovi fondamento nell'assenza di concessione del gestore straniero, benché quest'ultimo sia debitamente autorizzato nel proprio stato. Nel caso di specie - afferma la difesa - vi era stata una richiesta di autorizzazione negata dalla Questura competente e tale diniego era stato oggetto di ricorso di fronte al giudice amministrativo, ancora non definito. -2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta ancora la violazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che l'attività svolta nell'esercizio degli indagati sarebbe solo quella della mera predisposizione delle apparecchiature cadute in sequestro, che consentono la connessione telematica ai clienti. Si afferma che il negozio esercita prevalentemente attività di cartoleria e di Internet point;
attività per le quali è dotato di regolare autorizzazione. Si richiama la sentenza di questa Corte, sez. 3, 27 giugno 2013, n. 40624, secondo cui la mera predisposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare su piattaforme messe a disposizione dai concessionari on-line non configura la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, 2 essendo necessaria a tal fine una predisposizione di personale e mezzi che sia tale da concretizzare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
3.1. Deve rilevarsi, quanto al primo motivo di ricorso, che il Tribunale ha chiarito - con valutazione di fatto adeguatamente argomentata e, comunque, insindacabile in questa sede, visti il limite di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – che, nel caso di specie, si verte nell'ambito di un'attività di diretta gestione delle scommesse da parte degli indagati;
circostanza, questa, che esclude in radice la possibilità di riferire ai ricorrenti la mera qualità di intermediari, con conseguente sola necessità di acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia, in particolare, che gli avventori dell'esercizio commerciale potevano agevolmente effettuare le giocate anche se sforniti di propri username e password, utilizzando conti di comodo intestati all'indagata SS. - pur richiamata dalla difesa -Ciò rende irrilevante la circostanza che, in occasione di un precedente sequestro, lo stesso Tribunale avesse annullato il vincolo imposto all'esercizio commerciale, perché in occasione del precedente accertamento non era venuta in rilievo un'attività di gestione diretta dei giochi da parte dei ricorrenti. L'attività svolta dai ricorrenti rientra, infatti, tra quelle sanzionate dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 401 del 1989, il quale punisce l'organizzazione, l'esercizio, la raccolta a distanza, attraverso l'apprestamento di una struttura per l'effettuazione dell'attività di gioco, con l'esclusione del mero occasionale supporto offerto ai giocatori (sez. 3, 13 ottobre 2015, n. 48453). E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'attività organizzata dagli indagati consisteva nella raccolta di puntate da parte dei singoli scommettitori, con l'utilizzazione di conti di comodo intestati all'indagata SS, la quale appariva ella stessa, nel collegamento con il sito Internet della società concessionaria, quale scommettitrice in luogo dello scommettitore reale. Ne deriva che le motivazioni utilizzate dalla difesa e relative alla conformità al diritto comunitario delle procedure di selezione dei concessionari condotte nello stato sono del tutto ininfluenti, perché irrilevante è il rapporto che vi è fra l'attività di raccolta di scommesse, svolta dagli indagati in proprio, e il bookmaker straniero. Ne deriva l'infondatezza della prima doglianza dei ricorrenti. 3.2. - Quanto, poi, al tipo di attività svolta nell'esercizio commerciale - rilevante ai fini del secondo motivo di doglianza il Tribunale ha chiarito che gli accertamenti - espletati hanno rivelato la predisposizione di un'organizzazione di mezzi e di personale A 3 Re •appositamente rivolta al fine dell'attività di raccolta di scommesse, pur nell'ambito di un negozio nel quale formalmente si vendevano prodotti di cartoleria. Trova, dunque, applicazione il principio affermato da questa Corte con la sentenza sez. 3, 27 giugno 2013, n. 40624 - richiamata dai ricorrenti - secondo cui, per la configurazione del reato è necessaria una predisposizione di personale e mezzi che sia tale da concretare e una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi. Come già evidenziato, infatti, nel caso di specie gli indagati raccoglievano scommesse, fungendo da intermediari con i privati, che non avevano accesso diretto a Internet con propri account, ma usufruivano di quelli, di comodo, messi a disposizione dagli stessi indagati. Ne deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
3.3. Deve, in conclusione, ribadirsi, in punto di diritto, che l'esistenza di un conto corrente intestato a persona diversa dal singolo utente, da parte del titolare di un esercizio commerciale, sul quale lo stesso faccia confluire il denaro frutto dell'attività di scommessa, non si configura quale mero ausilio, ma crea un rapporto strutturale strumentale, tale da configurare l'ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse, senza che possa assumere alcun rilievo in senso contrario l'intestazione formale dell'attività commerciale svolta dal soggetto che raccoglie le scommesse. 4.-Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio༼འ ་ Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 GIU 2016 ILGANGENIERE Luat Mariani 4