Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, l'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice dell'esecuzione in relazione a un provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 47149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47149 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3206
Dott. BONITO AN M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 29826/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AN n. il 9 aprile 1967;
avverso l'ordinanza 8 luglio 2009 - Tribunale di Foggia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per illeggibilità del provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 8 luglio 2009, il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione nei confronti di CO AN, procedeva alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia 28 aprile 2008 resa nei confronti dello stesso CO e di PA AN (non erano stati indicati data e luogo di commissione del reato).
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore Avv. Ventarola AN, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione PA AN chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- violazione dell'art. 130 c.p.p., comma 1 e art. 587 c.p.p., comma 1 posto che, pendendo impugnazione avverso la sentenza citata da parte del solo PA, il Tribunale non avrebbe potuto provvedere alla correzione dell'errore materiale nei riguardi del coimputato non appellante, stante la competenza sul punto del giudice dell'impugnazione.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1. - Sul punto questo Collegio intende dar continuità al principio secondo il quale deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l'atto di correzione di errore materiale adottato da un giudice diverso da quello dell'impugnazione, quale per esempio il giudice che ha emesso il provvedimento erroneo (Cass., Sez. 2^, 29 maggio 2009, n. 24551, Bolla e altro, rv. 244245) ovvero il giudice dell'esecuzione nei confronti dell'imputato non appellante. Nella fattispecie, risulta dall'esame degli atti - controllo esperibile in questa fase di legittimità per la natura dell'eccezione sollevata ~ che, in pendenza del gravame avverso la posizione del PA, il Tribunale, nel giudizio di esecuzione nei confronti del coimputato non appellante CO AN, ha provveduto alla correzione ex art. 130 c.p.p. peraltro anche in relazione al PA contravvenendo così al principio di diritto più sopra espresso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009