CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE TR RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21 luglio 2022 del Tribunale di Taranto;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 9476 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/07/2022 il Tribunale di Taranto, nel giudizio cautelare di rinvio ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, avanzata nell'interesse di DE TR RI, avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione. 2. La Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 07/04/2022 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Taranto, emessa il 26/10/2021 sotto il profilo della gravità indiziaria, circa l'effettivo coinvolgimento, in termini di agevolazione o di rafforzamento nella condotta illecita posta in essere dal coniuge della ricorrente, concorrente nel reato. 3. Il Tribunale di Taranto ha rilevato che nei confronti della ricorrente, nelle more del giudizio cautelare, è stata emessa sentenza di patteggiamento in data 3.12.2021, con applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il medesimo reato per il quale era stato emesso il titolo cautelare. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto DE TR RI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso affidando le proprie doglianze ad un unico motivo. Deduce, in particolare, la violazione della legge penale in relazione agli artt. 309 e 314 cod. proc. pen. e la manifesta e logicità della motivazione, rilevando che erroneamente il giudice del rinvio ha dichiarato l'inammissibilità del riesame proposto, ritenendo infondati i motivi di ricorso e la richiesta fatta a verbale di riparazione per ingiusta detenzione, atteso che la sentenza di patteggiamento n. 970/2021 non è diventa irrevocabile per De IT RI, che ha proposto impugnazione, ma solo per il concorrente PP SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna nei confronti dell'imputato implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 1, n. 44081 del 11/11/2008, De Rosa, Rv. 241851; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483; Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, Barra, Rv. 235267; Sez. 4, n. 20620 del 10/04/2003, Fakid, Rv. 224908), in assenza di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 2010, Siclari, Rv. 246037). In particolare, la citata Sez. 1, "Siclari", ha precisato — evocando la sentenza Corte Cost. n. 71 del 1996 — che la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice della cautela dall'esame del materiale indiziario, atteso che l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi sino al punto da porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti;
tale preclusione può essere superata solo in presenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto. 3. Anche la sentenza di patteggiamento, deve ritenersi preclusiva alla rivalutazione dei gravi indizi, ciò sia per l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna di cui all'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., sia perché, con il patteggiamento, l'imputato rinunzia a contestare la propria responsabilità. Sulla prima considerazione, giova evidenziare che Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 hanno osservato che, pur non essendovi una vera e propria identificazione tra le pronunzie di patteggiamento e di condanna il regime dell'equiparazione impone di far discendere dalla pronunzia ex art. 444 cod. proc. pen. tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse, spettando tale esclusione al legislatore . Sulla questione, questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela relative al pericolo di inquinamento probatorio, quando sia intervenuta sentenza di patteggiamento sulla medesima contestazione e sul medesimo quadro indiziario posti a fondamento del provvedimento cautelare Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 279469 - 01). La citata Sez. 5, "Campioto", quanto al profilo della carenza di interesse\;icorrere, ha evidenziato l'attualità del principio espresso dalla remota Sez. 5, n. 29 del 10/01/1995, Franco, Rv. 200649- 01, secondo cui, la richiesta stessa di patteggiamento implica la sostanziale accettazione della completezza delle indagini e del risultato di queste, ciò che renderebbe irrazionale consentire all'imputato, che, sulla base della medesima piattaforma probatoria e della stessa qualificazione giuridica del fatto, ha concordato la pena, di contestare, poi, in sede di subprocedinnento cautelare, quel medesimo assettof Con riferimento, in particolare, all'indicato persistente interesse della ricorrente ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione avverso il provvedimento applicativo della misura custodiale nelle more revocato, al di là della genericità del motivo, giova richiamare il principio espresso da Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 - 01, che ha ritenuto "inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame confermi il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere - qualora l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle more del procedimento incidentale, abbia formulato - dinanzi al G.u.p. - richiesta di patteggiamento, successivamente accolta, considerato che il patteggiannento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva." Da tale assunto deve derivarsi che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condannaYè significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse, par51132 norrespresso personalmente 3 k2 2 o a mezzo di procuratore speciale, ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. 4. Alla luce dei richiamati principi deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigli e estensore Il Presii ante
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 9476 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/07/2022 il Tribunale di Taranto, nel giudizio cautelare di rinvio ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, avanzata nell'interesse di DE TR RI, avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione. 2. La Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 07/04/2022 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Taranto, emessa il 26/10/2021 sotto il profilo della gravità indiziaria, circa l'effettivo coinvolgimento, in termini di agevolazione o di rafforzamento nella condotta illecita posta in essere dal coniuge della ricorrente, concorrente nel reato. 3. Il Tribunale di Taranto ha rilevato che nei confronti della ricorrente, nelle more del giudizio cautelare, è stata emessa sentenza di patteggiamento in data 3.12.2021, con applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il medesimo reato per il quale era stato emesso il titolo cautelare. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto DE TR RI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso affidando le proprie doglianze ad un unico motivo. Deduce, in particolare, la violazione della legge penale in relazione agli artt. 309 e 314 cod. proc. pen. e la manifesta e logicità della motivazione, rilevando che erroneamente il giudice del rinvio ha dichiarato l'inammissibilità del riesame proposto, ritenendo infondati i motivi di ricorso e la richiesta fatta a verbale di riparazione per ingiusta detenzione, atteso che la sentenza di patteggiamento n. 970/2021 non è diventa irrevocabile per De IT RI, che ha proposto impugnazione, ma solo per il concorrente PP SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna nei confronti dell'imputato implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363; Sez. 1, n. 44081 del 11/11/2008, De Rosa, Rv. 241851; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483; Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, Barra, Rv. 235267; Sez. 4, n. 20620 del 10/04/2003, Fakid, Rv. 224908), in assenza di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 2010, Siclari, Rv. 246037). In particolare, la citata Sez. 1, "Siclari", ha precisato — evocando la sentenza Corte Cost. n. 71 del 1996 — che la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice della cautela dall'esame del materiale indiziario, atteso che l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi sino al punto da porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti;
tale preclusione può essere superata solo in presenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto. 3. Anche la sentenza di patteggiamento, deve ritenersi preclusiva alla rivalutazione dei gravi indizi, ciò sia per l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna di cui all'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., sia perché, con il patteggiamento, l'imputato rinunzia a contestare la propria responsabilità. Sulla prima considerazione, giova evidenziare che Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 hanno osservato che, pur non essendovi una vera e propria identificazione tra le pronunzie di patteggiamento e di condanna il regime dell'equiparazione impone di far discendere dalla pronunzia ex art. 444 cod. proc. pen. tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse, spettando tale esclusione al legislatore . Sulla questione, questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela relative al pericolo di inquinamento probatorio, quando sia intervenuta sentenza di patteggiamento sulla medesima contestazione e sul medesimo quadro indiziario posti a fondamento del provvedimento cautelare Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 279469 - 01). La citata Sez. 5, "Campioto", quanto al profilo della carenza di interesse\;icorrere, ha evidenziato l'attualità del principio espresso dalla remota Sez. 5, n. 29 del 10/01/1995, Franco, Rv. 200649- 01, secondo cui, la richiesta stessa di patteggiamento implica la sostanziale accettazione della completezza delle indagini e del risultato di queste, ciò che renderebbe irrazionale consentire all'imputato, che, sulla base della medesima piattaforma probatoria e della stessa qualificazione giuridica del fatto, ha concordato la pena, di contestare, poi, in sede di subprocedinnento cautelare, quel medesimo assettof Con riferimento, in particolare, all'indicato persistente interesse della ricorrente ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione avverso il provvedimento applicativo della misura custodiale nelle more revocato, al di là della genericità del motivo, giova richiamare il principio espresso da Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 - 01, che ha ritenuto "inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame confermi il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere - qualora l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle more del procedimento incidentale, abbia formulato - dinanzi al G.u.p. - richiesta di patteggiamento, successivamente accolta, considerato che il patteggiannento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva." Da tale assunto deve derivarsi che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condannaYè significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse, par51132 norrespresso personalmente 3 k2 2 o a mezzo di procuratore speciale, ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. 4. Alla luce dei richiamati principi deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022 Il Consigli e estensore Il Presii ante