Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10566
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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L'art. 3 della legge n. 126 del 1992, istitutiva del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (per scorporo dal circondario di Napoli), secondo il quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata", introduce, in relazione all'esigenza pubblicistica di decongestionare gli uffici giudiziari preesistenti, una deroga al criterio generale di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 353 del 1990 (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che le cause pendenti davanti al tribunale di Napoli sono senz'altro devolute d'ufficio - e non su istanza di parte - alla cognizione del nuovo tribunale, se la competenza di quest'ultimo si radichi in base anche ad uno solo degli alternativi criteri di collegamento previsti dagli art. 18 e 20 cod. proc. civ..

Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.); con la conseguenza che la corte di cassazione deve, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., cassare statuendo sulla competenza la sentenza di appello che abbia erroneamente omesso di dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, e deve, altresì, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio (liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10566
Data del deposito : 4 luglio 2003

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