Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
L'art. 3 della legge n. 126 del 1992, istitutiva del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (per scorporo dal circondario di Napoli), secondo il quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata", introduce, in relazione all'esigenza pubblicistica di decongestionare gli uffici giudiziari preesistenti, una deroga al criterio generale di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 353 del 1990 (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che le cause pendenti davanti al tribunale di Napoli sono senz'altro devolute d'ufficio - e non su istanza di parte - alla cognizione del nuovo tribunale, se la competenza di quest'ultimo si radichi in base anche ad uno solo degli alternativi criteri di collegamento previsti dagli art. 18 e 20 cod. proc. civ..
Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.); con la conseguenza che la corte di cassazione deve, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., cassare statuendo sulla competenza la sentenza di appello che abbia erroneamente omesso di dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado, e deve, altresì, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio (liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).
Commentario • 1
- 1. Contratto di telefonia dello studio legale: l’avvocato non è consumatoreWp_9971631 · https://www.panaritimorelli.it/ · 10 aprile 2024
Di Marcella Ferrari Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/09/2018 n° 22810 Pubblicato il 16 ottobre 2018 Nel contratto di utenza telefonica concluso anche per uso professionale, l'avvocato non riveste la qualifica di consumatore, pertanto non trova applicazione il foro esclusivo stabilito dal Codice del Consumo (art. 33 c. 2 lett. u) d. lgs. 206/2005). Infatti, il negozio stipulato per soddisfare interessi connessi alla professione rientra negli “atti professionali”; inoltre, il fatto di essere “contraente economicamente debole” non qualifica, di per sé, la parte come consumatore. Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 26 settembre 2018 n. 22810. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10566 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO NA, PO RG, BUONOCORE MATILDE nella qualità di eredi di PP UI elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELE GAVA giusta procura speciale per Notaio Adolfo Cannavale di Sorrento rep. 53348 del 2 dicembre 2002 depositata in cancelleria il 6 dicembre 2002;
- ricorrente -
contro
AR TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTOPOLI 31, presso l'avvocato SANTE CALZA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO STASINO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1364/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gava che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30 settembre 1983, IT UL convenne in giudizio UI PP esponendo che, con sentenza del 10 maggio 1982, n. 3704, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli aveva, in accoglimento della domanda di esso attore, dichiarato l'esistenza, dal 25 gennaio 1973 al 31 ottobre 1978, di una società di fatto tra i due per la gestione della concessionaria di vendita di autoveicoli Ford di Castellammare di Stabia, condannando il convenuto a trasferirgli la quota del 50% della s.r.l. Autocoppola, a consegnargli un'autovettura "Ford Granada" nuova ed a risarcirgli i danni da liquidarsi in separata sede, e che egli aveva vanamente invitato il PP, con atti notificati il 16 maggio e l'8 giugno 1983, a comparire davanti al notaio Restaino di Napoli per eseguire il trasferimento della quota. Chiese, pertanto, dichiararsi risolto il contratto di società per inadempimento del convenuto e condannarsi quest'ultimo alla restituzione di L. 3.000.000, anticipategli quale versamento dei tre decimi del capitale sociale, e al risarcimento dei danni per L. 300.000.000 (o diversa somma da accertare a mezzo consulenza tecnica).
Resistette il convenuto assumendo di non aver potuto procedere al trasferimento per motivi di salute, ma di aver invitato il commercialista a regolarizzare la situazione, pur non avendo la società mai operato. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, pur dichiarandosi disposto alla restituzione della somma di L.
3.000.000 pretesa da controparte.
Sopravvenuto il decesso del PP, la causa venne riassunta nei confronti degli eredi LD OC, NA e SE PP e, all'esito dell'istruttoria, con prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, l'adito Tribunale di Napoli, con sentenza 4 novembre 1994/18 gennaio 1995, condannò i convenuti al pagamento, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, di L. 269.000.000, oltre interessi legali dalla domanda, rigettando la domanda riconvenzionale.
Il gravame principale dei convenuti e quello incidentale dell'attore sono stati respinti, con sentenza depositata il 4 giungo 1999, dalla Corte di appello di Napoli, la quale ha disatteso (per quanto qui ancora rileva) sia l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in favore del neoistituito Tribunale di Torre Annunziata, sia tutti gli altri motivi di appello articolati dai OC-PP ed incentrati, in estrema sintesi, sulla contestazione dell'inadempimento e della liquidazione del danno, erroneamente eseguita dal Tribunale con riferimento agli utili non della s.r.l. Autocoppola, ma a quelli della impresa individuale del PP, peraltro applicando criteri valutativi per vari versi scorretti.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza sia per essere stata formulata per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., sia perché, vertendo su competenza territoriale derogabile,
andava sollevata nel primo atto successivo al 14 gennaio 1994, data di entrata in funzione del Tribunale di Torre Annunziata istituito dalla legge 126/1992, considerato anche che tale data era antecedente a quella dell'udienza collegiale di primo grado, tenutasi il 28 ottobre 1994, fino alla quale l'eccezione avrebbe potuto tempestivamente essere formulata.
Avverso tale sentenza LD OC ed NA e SE PP propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso il UL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 126 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5, c.p.c, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Lamentano i ricorrenti che la sentenza trascuri completamente di considerare che il citato art. 3 della legge n. 162/1992 prevede la "devoluzione" - ossia la trasmissione, e quindi l'attribuzione di ufficio, senza necessità di eccezione di parte - al neo istituito Tribunale di Torre Annunziata della competenza su tutti i giudizi in corso relativi ai comuni compresi nel suo circondario e non ancora assegnati a sentenza;
si tratterebbe, dunque, più che di competenza per territorio, di una vera e propria competenza funzionale, perché stabilita direttamente per legge esclusivamente in favore di un determinato tribunale, a prescindere dalla possibile esistenza di competenze territoriali alternative: il che, del resto, o conforme alla ratio legis di deflazione del carico del Tribunale di Napoli, che impone di ritenere stabilito il trasferimento di tutti gli affari relativi al nuovo circondario, senza possibilità di deroghe. Il controricorrente eccepisce a sua volta: l'inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non specificando i ricorrenti il criterio di attribuzione della competenza al Tribunale di Torre Annunziata che sarebbe stato disatteso;
l'infondatezza, comunque, del motivo, avendo correttamente la Corte di appello ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, tardivamente proposta nonostante fosse riferita a competenza territoriale derogabile, rilevabile dunque solo su eccezione di parte;
l'infondatezza, comunque, dell'eccezione, atteso che la competenza era stata correttamente radicata davanti al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 20, essendo Napoli il luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto la sentenza che aveva stabilito l'obbligo a carico del PP di trasferire al UL il 50% delle quote della s.r.l. era stata pronunziata dal Tribunale di quella città, che era, altresi, il luogo ove avrebbe dovuto eseguirsi sia l'obbligazione di trasferimento delle quote (l'attore invitò all'uopo il PP a presentarsi davanti ad un notaio del capoluogo campano), sia la prestazione risarcitoria conseguente all'inadempimento della predetta obbligazione.
2. - Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. - Recita, infatti, l'art. 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 126 istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata:
"Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1 (Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Procura della Repubblica presso lo stesso, Pretura circondariale di Torre Annunziata: n.d.r.), gli affari, civili e penali pendenti davanti, al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passata in decisione...".
Questa Corte ha già avuto nodo di chiarire, con riferimento all'identico (mutatis matandis) art. 3 della legge 26 luglio 1991, n. 246, istitutiva del Tribunale e della Pretura circondariale di
NA PO di GO (per scorporo dal circondario di Messina), che detta norma introduce, in relazione all'esigenza pubblicistica di decongestionare gli uffici giudiziari preesistenti, una deroga al criterio generale di cui all'art. 5 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2 l. n. 353/1990 (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che le cause pendenti davanti al Tribunale di Messina sono senz'altro devolute d'ufficio - e non su istanza di parte - alla cognizione del nuovo tribunale (Cass. 3572/1999 e 5825/2001). I medesimi principi sono stati ribaditi, con riferimento alì(anch'esso identico) art. 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 127, istitutiva del Tribunale e della Pretura circondariale di
Nocera Inferiore, da Cass. 8240/2002 (che ha precisato che il trasferimento degli affari al tribunale di nuova istituzione prevale sullo stesso criterio funzionale di ripartizione della competenza stabilito dall'art. 645 c.p.c, in forza del quale l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta davanti al medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto). A tale orientamento, affermatosi con riferimento a leggi in tutto simili, anche nella testuale formulazione, alla legge n. 126/1992, della quale condividono la finalità di decongestione degli uffici giudiziari preesistenti e di razionalizzazione dell'organizzazione del servizio giudiziario, questo Collegio intende uniformarsi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Dalla ritenuta rilevabilità d'ufficio della sopravvenuta competenza del Tribunale di Torre Annunziata deriva che ha errato la Corte di appello di Napoli nel dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'odierna parte ricorrente con l'atto di appello.
2.2. - Nè ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, per genericità dello stesso, sollevata dal controricorrente. Ed invero, posta la rilevabilità di ufficio della incompetenza in questione, e posto che in ordine alle questioni rilevabili di ufficio il giudice di legittimità non incontra altro limite che quello derivante dal giudicato interno (oltre che - ma qui non rileva - dalla preclusione di nuovi accertamenti in fatto), onere del ricorrente era evitare il formarsi di detto giudicato impugnando la statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata, ossia la statuizione di inammissibilità. A tale onere i ricorrenti hanno ritualmente ottemperato con il motivo in esame, che, dovendo contrastare la sola statuizione di inammissibilità, non aveva necessità di attardarsi anche sul fondamento della eccepita incompetenza, dispiegandosi a tal proposito, una volta superata - come nella specie - la precedente statuizione (di inammissibilità) del giudice di merito, i poteri officiosi di questa Corte.
2.3. - Si tratta, dunque, a questo punto, di stabilire se la controversia in esame effettivamente rientri nella competenza del Tribunale di Torre Annunziata. E in tale indagine, com'è noto, la Corte di cassazione ha poteri di diretta cognizione e valutazione degli atti relativi alle precedenti fasi processuali. Premesso che a sufficiente che la competenza territoriale del tribunale di nuova istituzione si radichi in ragione anche di uno solo dei criteri alternativamente previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c. (conformemente alla lettera ed alla ratio del richiamato art. 3 l. 126/1992), la competenza del Tribunale di Torre Annunziata è,
nella specie, indiscutibile in ragione del criterio generale di cui all'art. 18 cit., rientrando nel circondario di detto tribunale la città di Castellammare di Stabia, luogo di residenza del convenuto UI PP (nel quale allo stesso è stata notificata la citazione). Il che assorbe ogni ulteriore rilievo critico del controricorso in ordine alla fondatezza dell'eccezione di incompetenza.
2.4. - Appurata l'incompetenza del Tribunale di Napoli, occorre stabilire quale dispositivo debba pronunciare questa Corte. Riguardo ai poteri del giudice di legittimità in presenza di sentenza di appello che confermi la competenza erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado, infatti, si registra un contrasto, all'interno di questa Corte, tra le due più recenti pronunce in argomento: Cass. 7346/1997, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe comunque dovuto decidere la causa nel merito (avvalendosi dei suoi poteri sostitutivi), non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c, ha affermato che la Corte di cassazione deve limitarsi a correggere la motivazione della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 384 cpv. c.p.c, confermandone il dispositivo;
Cass. 9867/1997, sul contrario presupposto che il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'incompetenza del primo giudice, indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continuerebbe se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c, ha affermato, invece, che il giudice di legittimità deve cassare la sentenza statuendo sulla competenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Ritiene il Collegio di aderire a questa seconda tesi, che corrisponde, del resto, al costante orientamento più remoto di questa Corte (cfr. Cass. 4642/1984, 2586/1984, 1293/1978, 3090/1977, 1831/1973, 969/1972, 679/1966). Non convince, infatti, il contrario argomento basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. È ben vero che il giudice di appello può
rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto, come già chiarito da questa Corte (Cass. 2205/1996, richiamata dalla citata Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. Ma, a ben guardare, l'ipotesi che ci occupa è diversa, anzi opposta, a quella considerata da Cass. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado: il che non e per nulla indifferente ai fini della soluzione del nostro quesito. Il fatto e che gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c, davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di
"giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso da rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è cosi, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa e proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente). 3. - Deve allora, in conclusione, nel presente giudizio provvedersi ai sensi dell'art. 382 c.p.c, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza in primo grado del Tribunale di Torre Annunziata. Restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al inerito della decisione impugnata. Si reputa equo, in considerazione della particolarità della vicenda processuale, compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio (art. 385, secondo comma, c.p.c), comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio: queste ultime, in particolare, liquidate nel giudizio di merito in L. 2.434.200 (pari ad Euro 1.257,16) e poste a provvisorio carico dell'attore sig. UL e a definitivo carico della controparte, vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, compensando le spese dell'intero giudizio e ponendo a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, ciascuna, le spese della consulenza tecnica di ufficio di Euro 1.257,16.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003