Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1503
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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La denuncia della violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda e di non esaminare domande nuove proposte tardivamente, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte al fatto, con il conseguente potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali al fine di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa. (Nella specie il ricorrente, assumendo che la domanda di simulazione, nella forma della interposizione fittizia di persona, fosse stata proposta tardivamente, censurava che i giudici d'appello avessero ritenuto ritualmente introdotta, sin dall'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa eccezione al fine di paralizzare la pretesa creditoria).

La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.

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  • 1Ammissione prova testimoniale: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1503
Data del deposito : 2 febbraio 2001

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