Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 2
La denuncia della violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda e di non esaminare domande nuove proposte tardivamente, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte al fatto, con il conseguente potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali al fine di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa. (Nella specie il ricorrente, assumendo che la domanda di simulazione, nella forma della interposizione fittizia di persona, fosse stata proposta tardivamente, censurava che i giudici d'appello avessero ritenuto ritualmente introdotta, sin dall'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa eccezione al fine di paralizzare la pretesa creditoria).
La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Ammissione prova testimoniale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DEUTSCHE BANK SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato RICCIO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ZO AZ, BU AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA B. CERRETTI 31, presso l'avvocato VIOLA GIANCARLO, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCIUTI BRUNO e RICCIUTI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 331/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 29/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tropiano, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'inammissibilità del secondo motivo.
Svolgimento del processo
Istante la Banca d'America e d'Italia, il Presidente del tribunale di Pescara ingiunse ad AZ Di ZO e a LA UT di pagare la somma di lire 76.680.522 oltre accessori.
Proposero opposizione gli intimati richiedendo a) che il decreto fosse revocato, b) che fosse dichiarata risolta, per inadempimento della Banca, la convenzione di finanziamento a suo tempo stipulata con la stessa, c) che la Banca fosse condannata in via riconvenzionale al risarcimento dei danni nella misura, provvisoriamente indicata, di lire 522.319.478, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza in data 28.02.1996 il tribunale rigettò l'opposizione.
Nel successivo giudizio di gravame, la Corte de L'Aquila, con sentenza non definitiva emessa il 29.10.1998, ha ritenuto tempestivamente proposta, già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di simulazione per interposizione di persona, formulata dagli opponenti AZ Di ZO e MA UT. Questi avevano dedotto che il conto corrente, acceso presso la Banca di America e d'Italia nella sede di Pescara a nome dei Di ZO, e per il quale la UT aveva prestato fideiussione, fosse in realtà riferibile, per l'effettiva titolarità, alla stregua degli accordi intervenuti inter partes, all'Unione Cristiana per il Commercio della quale lo stesso Di ZO era rappresentante legale.
Con la stessa sentenza la Corte ha ritenuto ammissibili, pur nei limiti indicati nella motivazione, i mezzi di prova dedotti dagli opponenti ed ha disposto con separata ordinanza per la relativa assunzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DE BA, succeduta nel rapporto alla Banca di America e d'Italia e in tale veste costituitasi già nel giudizio di appello. Gli intimati si sono costituiti con controricorso deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un provvedimento avente natura sostanzialmente ordinatoria ad onta della difformità di decisione sul punto relativo alla qualificazione giuridica della questione di simulazione e sulla tempestività della relativa eccezione.
Motivi della decisione
Il ricorso è ammissibile atteso che il provvedimento impugnato, per la parte relativa alle questioni processuali sul punto dell'insussistenza di preclusioni all'eccezione riconvenzionale proposta dagli opponenti, ha natura di sentenza, riconducibile alla previsione dell'art. 279 n. 4 c.p.c.. Il punto suddetto costituisce, infatti, un antecedente logico di natura processuale rispetto alla questione di merito e per tale sua natura è destinato ad essere ricompreso nell'ambito della questione stessa ed a formare, assieme ad essa, l'oggetto del possibile giudicato. E proprio da questa attitudine della questione preliminare di rito a formare, assieme alla questione di merito cui essa sia collegata da un rapporto di pregiudizialità logica di natura processuale, l'oggetto del giudicato, discende che il provvedimento decisorio abbia natura di sentenza e non di ordinanza. È la norma dell'art. 279 n. 4 del resto, ad imporre il provvedimento "sentenza" in tutti i casi in cui, anche non definendo il giudizio, il giudice decida alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 precedenti (per il n. 2: "questioni processuali attinenti al processo o questioni preliminari di merito"). Il ricorso stesso dev'essere dunque disaminato nel merito. Due i motivi proposti, a mezzo dei quali la banca ricorrente denuncia:
1^) la violazione degli artt. 1414 c.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente qualificato come "eccezione", la questione della simulazione, che, invece, aveva costituito oggetto di una domanda rivolta tanto all'accertamento della dedotta simulazione quanto alla condanna di essa Banca al risarcimento del danno. La domanda era stata proposta tardivamente, oltre la prima udienza di comparizione, sicché, non accettato il contraddittorio sulla stessa, come il tribunale non l'aveva presa in esame, avendola giudicata intempestiva, anche la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevarne la non proponibilità ex art. 345 c.p.c. 2^) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. per l'erronea qualifica di terzo riconosciuta alla UT, rispetto al rapporto bancario e all'obbligo solidale di pagamento assunto verso essa Banca, e per il conseguente, e altrettanto erroneo, giudizio di ammissibilità della prova testimoniale sulla simulazione. Il primo motivo denuncia, in tutta evidenza secondo lo svolgimento della censura, un error in procedendo, nel quale i giudici dell'appello sarebbero incorsi per aver dato ingresso nel giudizio, ritenendola ritualmente introdotta, alla questione concernente la simulazione relativa nei rapporti con la Banca e con riferimento al conto corrente n. 40705.
Il tenore della censura consente (v. ex multis, e per un principio di diritto non controverso e costantemente riaffermato da questa Corte di legittimità, la sentenza n. 1988 del 1993) un esame diretto degli atti processuali - segnatamente dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui complesso svolgimento, unitariamente ("i fatti esposti, le considerazioni svolte, le finalità avute di mira dagli opponenti") considerato, la Corte di merito ha ritenuto posta, e dunque introdotta, "in via di eccezione, la simulazione relativa, da accertare incidenter tantum, al fine di paralizzare l'azione proposta dalla Banca, sull'assunto che del debito risultante dal conto n. 40705, intestato a Di ZO AZ e garantito con fideiussione dalla UT, dovesse rispondere l'Ucict, perché, per accodo tra le parti, quel conto era sorto in nome e nell'interesse di detta associazione, della quale lo stesso Di ZO era il presidente".
Il motivo è fondato.
Il Di ZO contrastò la stessa esistenza di un'obbligazione pecuniaria a lui personalmente riferibile (pag. 5 dell'atto di opposizione), avente ad oggetto il saldo contabile del conto n. 40705 che della pretesa di pagamento avanzata dalla banca nei suoi confronti costituiva l'oggetto. E le ragioni della contestazione egli ebbe a ricondurre agli accordi intercorsi tra l'Unione e la banca, deducendo in particolare che il conto era stato aperto a suo nome, ma con riferimento alla sua qualità di presidente dell'Unione suddetta, e che a quest'ultima, nell'ambito di un complesso rapporto bancario regolato da una convenzione stipulata con la Banca a vantaggio degli associati, il conto stesso e le relative obbligazioni erano sostanzialmente imputabili, l'Unione stessa essendo la vera destinataria e beneficiaria degli affidamenti di cui al conto n. 40705.
Orbene, da tale tenore dell'atto di opposizione, e dal fondamento stesso della domanda di risarcimento che gli opponenti proposero con lo stesso atto, risulta che effettivamente la questione di simulazione, nella forma della interposizione fittizia di persona - in questi termini ridefinito giuridicamente l'assunto che esso Di ZO era stato, in forza di accordi, reso intestatario soltanto formale del conto corrente n. 40705, riferibile in realtà all'Unione, che del relativo rapporto era la parte effettiva ebbe ad essere inizialmente dedotta.
Che detta questione dovesse poi intendersi come sollevata in via di mera eccezione, finalizzata a sorreggere la richiesta di rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Banca, assumendo in tal caso la configurazione giuridica di "eccezione riconvenzionale", ovvero che la questione stessa dovesse travalicare i limiti dell'eccezione in quanto diretta a sostenere, come antecedente logico giuridico, una connessa e conseguente domanda riconvenzionale, risulta, alfine, del tutto irrilevante.
I suddetti rilievi, circa il contenuto dell'atto di opposizione, mentre arrecano conforto alla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui questa, interpretando gli atti di parte (atto di opposizione a decreto ingiuntivo e memoria istruttoria depositata dagli opponenti all'udienza del 20.02.1991), ha riformato la decisione del primo giudice sul punto della rituale e tempestiva introduzione dell'eccezione di simulazione, dimostrano anche l'infondatezza della censura di violazione dell'art. 345 c.p.c.. Il secondo motivo di ricorso propone una censura inammissibile. Risolta nel senso di cui sopra la questione giuridica processuale che dell'ammissione dei mezzi istruttori richieste dagli appellanti costituiva la premessa, la Corte ha giudicato nel senso dell'ammissibilità della prova per testimoni richiesta anche dalla UT. In parte qua la sentenza ora impugnata ha contenuto sostanziale di ordinanza, che è il provvedimento tipico con il quale, anche in grado di appello, il giudice del merito decide (impregiudicata la decisione finale) circa l'ammissibilità dei mezzi di prova. Il ricorso va dunque rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 92.000 oltre lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001