Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
La legge n. 246 del 1991, istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (per effetto della quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "tutti gli affari pendenti dinanzi al tribunale di Messina salvo le cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento") introduce una deroga al criterio generale di cui all'art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ. (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che le cause pendenti dinanzi al tribunale di Messina sono senz'altro devolute d'ufficio (e non su istanza di parte) alla cognizione del nuovo tribunale, a prescindere da eventuali accordi tra le parti stesse in ordine a tale devoluzione ed alla natura del provvedimento con cui questa debba disporsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
USL/45 BARCELLONA POZZO DI GOTTO OGGI AZIENDA USL n. 5 per la provincia di Messina, in persona del suo, Direttore FF. Dott. Vito Larato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato C. RAIMONDO, difeso dall'avvocato LUIGI CELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato MIRTI DELLA VALLE G., difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 248/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 04/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato CELI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FAZIO PIETRO, difensore del, resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 23-5-1989 il Presidente del Tribunale di Messina ingiungeva all'Unità Sanitaria Locale n. 45 di Barcellona Pozzo di Gotto di pagare al dott. TO BA la somma di lire 13.912.500 oltre interessi e rivalutazione quale corrispettivo per l'attività di verifica della idoneità fisica di aspiranti al rilascio della patente di guida.
Proponeva opposizione l'USL; resisteva il BA;
nell'udienza collegiale d1e111 maggio 1993 avendo le parti fatto rilevare che in base alla legge 26 luglio 1991 n. 246 istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli affari civili pendenti davanti al tribunale di Messina riguardanti il territorio del nuovo circondario erano devoluti alla cognizione del nuovo tribunale, veniva ordinata la cancellazione della causa del ruolo ed assegnato alle parti il termine di giorni 90 per la riassunzione.
Alla stessa provvedeva l'USL con atto del 13-10-1993; il BA costituendosi, eccepiva l'estinzione del processo. perché tardivamente riassunto;
con sentenza 16-5-1994 il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava l'estinzione. Proponeva appello l'Azienda USL n. 5 di Messina subentrata all'USL n. 45 di Barcellona Pozzo di Gotto lamentando che la riassunzione non era necessaria in quanto la causa era devoluta d'ufficio alla cognizione del nuovo tribunale;
che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo risolvendosi in una pronunzia sulla competenza doveva emettersi con sentenza;
che lo stesso andava comunicato alle parti.
Resisteva il BA dolendosi con appello incidentale di un'erronea liquidazione delle spese del giudizio.
Con sentenza 4-6-1996 la Corte d'Appello di Messina accoglieva in parte solo l'impugnazione incidentale, rideterminava le spese liquidate dal tribunale e poneva a carico dell'Azienda USL quelle di secondo grado.
La Corte riteneva che nella legge n. 246 del 1991 non fosse prevista la devoluzione d'ufficio al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto delle cause pendenti davanti al tribunale di Messina e riguardanti il territorio del nuovo circondario;
che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, emesso sull'accordo delle parti, non richiedeva la forma della sentenza perché ordinatorio;
nè lo stesso doveva essere comunicato alle parti in quanto emesso in udienza.
Avverso la sentenza notificata il 27-6-1996, ha proposto ricorso con atto del 10-10-1996 e con tre motivi di censura l'Azienda USL n. 5 per la Provincia di Messina;
resiste con controricorso BA TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 26 luglio 1991 n. 246; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cpc), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che nell'udienza collegiale 11-5- 1993 le parti fossero state d'accordo nel richiedere un'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo a seguito dell' incompetenza per territorio del tribunale di Messina;
entrambe si erano invece limitate a far rilevare che "in virtù della legge istitutiva la competenza a conoscere il giudizio apparteneva al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto".
La sentenza, ritenendo inoltre che la devoluzione al nuovo tribunale delle cause pendenti davanti a quello di Messina non fosse stata automatica, non ha considerato che essa non doveva necessariamente essere tale, con la conseguenza che il richiamo ad altre leggi, come quella istitutiva del tribunale di TA (legge 1^ marzo 1968 n. 198) che prevedevano la devoluzione d'ufficio era ininfluente;
che in applicazione della legge sopravvenuta erano stati trasmessi d'ufficio al nuovo tribunale i procedimenti esecutivi immobiliari;
le procedure fallimentari, comprese quelle in cui non era ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento e i procedimenti penali;
che nella legge richiamata n. 246/1991 non si fa menzione di una riassunzione;
che essa ha determinato una competenza per territorio inderogabile del nuovo tribunale istituito anche per meglio amministrare la giustizia.
Il motivo è nel complesso fondato.
Le disposizioni della legge 26 luglio 1991 n. 246 (in G.I. 8 agosto 1991 n. 246) istitutiva del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto vanno coordinate con l'art. 5 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 2 legge 26-11-1990 n. 353 in vigore dall'l-1-1993 e applicabile ai sensi dell'art. 90
anche ai giudizi, come quello in esame, pendenti alla data dell1-1- 1993 e per il quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa.
La legge n. 246/1991 costituisce una deroga a tale criterio voluta dal legislatore per un migliore funzionamento della giustizia;
è di immediata applicazione per la sua natura pubblicistica salvo per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui sia stato già dichiarato aperto il dibattimento. Per le controversie non ricomprese in tali eccezioni l'immediata operatività della legge induce a ritenere pleonastiche le indicazioni circa il modo in cui la translatio judici deve avvenire, se d'ufficio o su impulso di parte.
Tali precisazioni, ritenute decisive nella sentenza impugnata per una devoluzione "d'ufficio" indicata nelle leggi n. 172/1968; n. 198/1968; n. 708/1975 e n. 11/1983 istitutive, rispettivamente, della sezione distaccata della Corte d'Appello di Salerno;
dei tribunali di TA, Marsala e Prato;
della Corte di assise di Locri e della Corte di appello autonoma di Salerno, mancanti nella legge in esame ed in altre, come quella del 1^ marzo 1990 n. 42 istitutiva del tribunale e della pretura circondariale di Gela, non possono interpretarsi nel senso di una contrapposizione di criteri, voluta dal legislatore;
essendo identiche le finalità delle leggi richiamate vi sarebbe stata una spiegazione della diversa disciplina, non il semplice inserimento di espressioni superflue. L'opposta interpretazione finisce per assegnare alle parti un (non previsto dalla legge) potere di scelta del giudice competente per l'ulteriore trattazione e decisione delle cause pendenti (anche in fasi iniziali) in contrasto con le esigenze pressanti e gli interessi di ordine generale considerati dal legislatore e con le finalità della legge istitutiva dei nuovi uffici giudiziari, diretta appunto a restituire efficienza e produttività a quelli già esistenti, oppressi da eccessivo carico di procedure;
là dove il trasferimento non automatico dei processi alle nuove sedi implicherebbe, invece, una serie di istanze e provvedimenti, al fine di dismettere le singole cause, da sommare a quelli propri della trattazione delle cause non trasferite. E ciò conferma la natura di competenza territoriale inderogabile di quella introdotta dalla normativa in esame (art. 3 legge 26 luglio 1991 n. 246); competenza incompatibile con ogni deroga o scelta di parte.
Ritenendosi che la devoluzione della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto operava d'ufficio, restano assorbite le altre questioni prospettate con il motivo di ricorso in esame e con i successivi, relative all'esistenza di un accordo fra le parti in ordine a tale devoluzione e alla natura del provvedimento con il quale essa doveva disporsi.
La sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame ad altra Corte di appello designata in quella di Catania, quale giudice di appello, atteso che nella specie non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice, di cui all'art. 354, comma secondo, c.p.c., che richiama, in modo esclusivo, il secondo comma dell'art. 308 . sent. 15.7.1980 n. 4545, 20.4.1995 n. 4470), avendo trovato applicazione il precedente art. 307.
La stessa Corte, pertanto, deciderà la causa in relazione ai punti e questioni ritualmente devoluti dalle parti in seconde cure e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri due;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999