Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
La legge n. 246 del 1991, istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (per effetto della quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "tutti gli affari pendenti dinanzi al tribunale di Messina salvo le cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento") introduce una deroga al criterio generale di cui all'art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ. (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che il tribunale di Messina ha il potere di dichiarare "d'ufficio" la competenza del tribunale di nuova istituzione non potendo indurre ad un qualche ripensamento, nel senso di una contrapposizione di criteri, il fatto che tale potere di devoluzione, nelle precedenti legge 172/1968, n. 708/75 e n. 11/1983, rispettivamente istitutive della sez. n. C.A. Salerno, dei Tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato e delle C.A. autonome di Locri e Salerno, fosse espressamente previsto, essendo identiche le finalità di tutte le leggi richiamate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MESSINA, con ordinanza del 20/03/00, nella causa iscritta al no 875/1995 vertente tra
BA NO;
e
ENEL SPA, ALCATEL SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha chiesto dichiari la competenza del Tribunale di BARCELLONA p.g., con ogni conseguenza di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20 ottobre 1977 NT LE esponendo che nel maggio dello stesso anno l'ENEL s.p.a. aveva arrecato notevoli danni ad un terreno di sua proprietà, oltre a gravarlo di una servitù di elettrodotto - lo conveniva davanti al Tribunale di Messina chiedendone la condanna alla rimessione in pristino dei luoghi, al risarcimento del danno e a pagamento dell'indennizzo per la costituzione della servitù. Radicatosi il contraddittorio, l'ENEL chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la S.E.N. s.p.a. (in seguito ALCATEL). Rimessa la causa al Collegio, con ordinanza 15 gennaio 1994 il Tribunale, dato atto dell'istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avvenuta con legge 26 luglio 1991 n. 246, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando termine per la riassunzione.
Riassunta la causa, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rilevato che l'incompetenza ora stata dichiarata dopo due udienze colleggiali (rispettivamente in data 1 dicembre 1992 e 29 giugno 1993), mentre avrebbe dovuto essere sollevate inderogabilmente alla prima udienza, onde la competenza s'era definitivamente radicata davanti al Tribunale di Messina, dichiarava la competenza dello stesso Ufficio giudiziario, ed assegnava termine per la riassunzione. Riassunta la causa, il Tribunale di Messina, sezione stralcio, richiedeva il regolamento, sul rilievo che la legge 246/1991, costituente deroga all'art. 5 c.p.c., doveva essere applicata d'ufficio.
La parti non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 3 della legge 248/1991, istitutiva del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, stabilisce (in deroga all'art. 5 c.p.c. testo novellato, secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza successivi mutamenti di essa) che "Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale ordinario (...) di Messina riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del Tribunale ordinario (...) di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione (...), sono devoluti alla cognizione del Tribunale ordinario (...) di Barcellona Pozzo di Gotto".
Ciò detto, ove si ritenga che il Tribunale di Messina avesse il potere di dichiarare in via officiosa la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, secondo la disciplina ora detta, tale competenza sarebbe indiscutibile, ricorrendo nella specie le condizioni della translatio iudici: pendenza della causa davanti al Tribunale di Messina alla data del 26 maggio 1992, termine iniziale del funzionamento del nuovo Tribunale, e stato del giudizio diverso in decisione della causa stessa.
Ebbene, non sembra seriamente contestabile che soprattutto in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla legge considerata, il Tribunale di Messina avesse il potere di dichiarare d'ufficio la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, non potendo indurre ad un qualche ripensamento, nel senso di una contrapposizione di criteri, il fatto che (al contrario di esso legge e di altro, come la legge 1 marzo 1990 n. 42, Istitutiva del Tribunale e della Pretura circondariale di Gola) le leggi 1 marzo 1988 n. 172, 1 marzo 1988 n. 198, 18 dicembre 1975 n. 708 e 18 gennaio 1983 n. 11, istitutive, rispettivamente, della sezione distaccata della Corte d'Appello di Salerno, dei Tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato, della Corte di assise di Locri e della Corte di appello autonoma di Salerno, disponessero espressamente che la devoluzione dei giudizi ai nuovi Uffici avvenisse ex officio, ove solo si consideri che - identiche essendo le finalità di tutto le leggi richiamate - diversa non può esserne la relativa, disciplina, così restando degradato ad elemento irrilevante il diverso tenore testuale (in questo senso, sostanzialmente, Cass. 12 aprile 1999 n. 3572). La conclusione ultima è che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto errò nel ritenere - oltre le condizioni di legge - che il Tribunale di Messina avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale alla prima udienza.
Va pertanto dichiarato, In accoglimento della richiesta di regolamento, la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Nessuna pronuncia occorre sulle spese di questa fase, le parti non avendo svolto attività difensiva.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 1 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001