Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5825
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Sentenza 19 aprile 2001

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La legge n. 246 del 1991, istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (per effetto della quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "tutti gli affari pendenti dinanzi al tribunale di Messina salvo le cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento") introduce una deroga al criterio generale di cui all'art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ. (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che il tribunale di Messina ha il potere di dichiarare "d'ufficio" la competenza del tribunale di nuova istituzione non potendo indurre ad un qualche ripensamento, nel senso di una contrapposizione di criteri, il fatto che tale potere di devoluzione, nelle precedenti legge 172/1968, n. 708/75 e n. 11/1983, rispettivamente istitutive della sez. n. C.A. Salerno, dei Tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato e delle C.A. autonome di Locri e Salerno, fosse espressamente previsto, essendo identiche le finalità di tutte le leggi richiamate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5825
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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