Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
La richiesta di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia cautelare per il reato in relazione al quale si procede può essere rigettata dal gip solo se sopravvenga l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2012, n. 15578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15578 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 2322
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 32921/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC GI N. IL 25/02/1973;
avverso l'ordinanza n. 334/2012 TRIBUNALE di ALBA, del 19/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.
OSSERVA
All'udienza del 19.7.2012, davanti al Tribunale di Alba, il difensore di CC GI eccepiva la nullità del decreto di giudizio immediato, essendo stato lo stesso emesso al di fuori delle ipotesi di legge, atteso che per i reati di ricettazione contestati a CC GI ai capi F, I e N l'azione penale doveva essere esercitata tramite citazione diretta avanti al Tribunale monocratico, e che per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A la misura aveva perso efficacia.
Con due diverse ordinanze, entrambe in data 19.7.2012, il Tribunale di Alba respingeva le eccezioni formulate in udienza, rilevando che la L. n. 92 del 2008 ha introdotto, con l'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e ter una nuova figura di giudizio immediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare;
che, peraltro, nessuna rilevanza ha, nella fattispecie, la circostanza che il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento dell'11.6.2012, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura in riferimento al capo A, in quanto seppure la particolare natura del giudizio immediato disciplinato dall'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter e dell'art. 455 c.p.p. comma 1 bis,
quanto ai reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare imponga la permanenza di detta imprescindibile condizione, il presupposto in parola all'epoca della richiesta del PM era soddisfatto, stante la permanenza della misura in relazione alle fattispecie delittuose sub F, I e N. Avverso le predette ordinanze, ricorre il difensore dell'imputato deducendo l'abnormità dell'atto impugnato, e la violazione di legge con riferimento all'art. 453 c.p.p., comma 2. La richiesta del P.M. è stata motivata sulla base dell'avvenuto interrogatorio di tutti gli indagati e dell'evidenza della prova, ed il GIP ha inteso procedersi nelle forme del giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 e art. 454 c.p.p., osservando infatti che non era ancora decorso il termine di legge dall'iscrizione nel registro degli indagati. Il giudizio immediato non è compatibile con il decreto di citazione diretta che di per sè esclude l'udienza preliminare, e pertanto non poteva essere richiesto e disposto in riferimento ai reati di ricettazione. Il "decisum" del Tribunale di Alba presenta comunque le caratteristiche dell'abnormità, perché qualunque sia la tipologia di giudizio immediato disposto dal GIP (ai sensi del comma 1 ovvero dell'art. 453 c.p.p., 1 bis) il decreto è stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge e il Tribunale aveva il dovere di sindacare tale violazione. L'art. 453 c.p.p., comma 1 bis prevede, infatti, che il pubblico ministero richieda il giudizio immediato per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, ed esclude che il rito speciale possa essere instaurato per i reati per i quali non vi è misura in atto. L'art. 453 c.p.p., comma 2, applicabile ad entrambe le autonome fattispecie di giudizio immediato, prevede infatti la regola generale della separazione tra reati per i quali il giudizio immediato può essere disposto e quelli per i quali non è consentito;
nel caso in cui la separazione non sia possibile prevale in ogni caso il rito ordinario.
Chiede pertanto l'annullamento delle ordinanze e del decreto di giudizio immediato del GIP di Alba del 29.5.2012.
Con successiva memoria, pervenuta in Cancelleria il 12.12.2012, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, e ribadisce che i provvedimenti del Tribunale sono affetti da cd. "abnormità strutturale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2008, il legislatore ha creato una nuova ipotesi, autonoma e distinta, di giudizio immediato, che riguarda i reati in relazione ai quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, e ha modificato in modo incisivo l'intera disciplina prevista dall'art. 453 e ss.. La novità che riguarda entrambe le forme del giudizio immediato, sia quella originaria prevista nel comma 1 sia quella "nuova" prevista nel comma 1 bis, che si innesta dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., ovvero se esso non sia stato attivato a seguito dell'adozione della misura cautelare, è l'inserimento della clausola di salvaguardia "salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini". La clausola dimostra la conservazione da parte del pubblico ministero del potere di scelta del rito, ma, allo stesso tempo, rappresenta una regola di comportamento dello stesso in entrambe le ipotesi di cui alla norma citata (ovvero sia nella situazione dell'evidenza della prova, che di fronte a una prognosi di gravità degli indizi confermata in un provvedimento accettato dall'indagato o condiviso dal Tribunale del Riesame). La clausola in questione è una condizione impeditiva del rito;
e pertanto, in ragione di ciò, l'uso - nella norma citata - dell'indicativo "chiede" dimostra chiaramente l'intenzione del legislatore di vincolare l'originario potere discrezionale del pubblico ministero, a meno che egli non rilevi, dalla situazione processuale, un grave danno per l'esito della vicenda.
2. L'art. 455 c.p.p., comma 1 bis individua e limita i poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Dal combinato disposto dell'art.453 c.p.p., comma 1 e art. 455 c.p.p., comma 1 bis si ricava che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare;
il giudice per le indagini preliminari è pertanto vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Mentre per il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova, il giudice ha il controllo su tutti i presupposti del rito, in relazione alla nuova figura di giudizio immediato il giudice può pertanto rigettare la richiesta solo se sopravvenga l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38727/2009 Rv. 244804, non massimata sul punto).
3. Il decreto di accoglimento della richiesta di giudizio immediato, in quanto indirizzato verso l'esclusiva verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità del rito, non è motivato, ed è inoppugnabile in considerazione del principio di tassatività dell'impugnazione.
4. A proposito del sindacato che spetta al giudice del dibattimento sui presupposti del giudizio immediato, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, in tanto il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato, in quanto essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ovverosia in violazioni che attengano all'esercizio del diritto di difesa personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). E pertanto il giudice del dibattimento ha il potere di sindacare se tale lesione si è, in concreto, prodotta, perché il diverso iter procedimentale seguito ha effettivamente privato l'imputato di qualche garanzia o facoltà che non può essergli restituita, e la lesione non può ritenersi sanata (v., in tali termini, Cass. Sez. 1, Sent. n. 8227/2010 Rv. 246249; nonché Cass. Sez. 6, Sent. n. 5902/2011 Rv. 252065, nella quale è stato affermato che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio).
5. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte si possono annoverare due ipotesi di abnormità: da un lato, è da considerare abnorme i provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (abnormità strutturale) e, dall'altro, va ritenuto tale il provvedimento che si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo (abnormità funzionale) (v. Cass. Sez. Un. sent. n. 5307/2007, Rv 238239; Sez. Un. sent. n. 22909/05, Rv. 231163).
Prendendo le mosse dal carattere eccezionale dell'abnormità e dalla necessità di non dilatare il concetto, che "non può essere utilizzato impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili ne' rimediabili", questa Corte ha quindi chiarito che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento (v. Cass. Sez. Un., sent. n. 25957/09 Rv. 243590).
5. Tanto premesso in relazione alle norme invocate dal ricorrente, e alla giurisprudenza di questa Corte in merito ai profili di abnormità dell'atto, e quindi alla sua ricorribilità in Cassazione, rileva il Collegio che le ordinanze impugnate, nel rigettare le sollevate eccezioni di nullità, hanno costituito espressione di quel potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento per regolare lo svolgimento del processo, nonché di quel potere di sindacato dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato, invocato dallo stesso ricorrente. Dalle stesse non è poi conseguita alcuna stasi del procedimento;
e pertanto le ordinanze non sono autonomamente ricorribili sotto il dedotto profilo dell'abnormità.
Nonostante che la seconda delle ordinanze impugnate, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 453, comma 1 bis citato, faccia impropriamente riferimento alla richiesta del pubblico ministero e - alla permanenza all'epoca della richiesta del p.m. - della misura solo in relazione alle fattispecie delittuose sub F, I e N, (e non anche al reato sub A, in relazione al quale la misura non era ancora stata dichiarata inefficace) risulta dai provvedimenti impugnati, e dallo stesso ricorso che la richiesta di rito immediato venne presentata dal pubblico ministero in data 22 maggio 2012, e che il GIP emise il decreto di giudizio immediato in data 29 maggio 2012, mentre la dichiarazione di inefficacia della disposta misura cautelare in carcere applicata a CC GI in relazione al capo a) di imputazione, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a, n. 1 (decorrenza del termine di tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura), fu dichiarata dal Tribunale del Riesame di Torino con ordinanza dell'11.6.2012.
Considerato che
il giudice per le indagini preliminari è obbligato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati, per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata (e ciò non pare essere avvenuto nella fattispecie), in base a quanto emerge dai provvedimenti impugnati e dallo stesso ricorso, il decreto di giudizio immediato non sembra essere stato emesso in violazione delle disposizioni di cui all'art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 2, essendo l'imputato - al momento della decisione del giudice - in stato di custodia cautelare a seguito di un'ordinanza definitiva, per tutti i reati allo stesso contestati.
Eventuali erroneità dei provvedimenti impugnati potranno comunque essere fatte valere, con i rimedi consentiti, nel corso dell'ulteriore sviluppo del processo.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013