Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11830 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 11 830/03 Composta dagli Ill Dott. Ettore R.G.N. 9397/01 Cron. 25712 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Ud. 07/02/03 Rel. Consigliere - Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENTENZA 2 sul ricorso proposto da: ----- domiciliata in ROMA ROSA, elettivamente ESPOSITO CANCELLERIA presso la DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa ... - ---- ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 contro 805 -1- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHEL DI LULLO, NICOLA VALENTE, MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 2442/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/04/00 R.G.N. 40189/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 9397/2001 r.g.n. ud. 7 febbraio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice di secondo grado, riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti a SP SA dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto dalla parte privata avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, rispetto ai quali considerava maturata siffatta prescrizione. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo. Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso, nel quale è dedotta, in particolare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto in forza di procura in calce anteriore alla sentenza impugnata. L'INPS, anch'esso intimato, si è costituito soltanto con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 9397/2001 r.g.n. 3 ud. 7 febbraio 2003 1. Va premesso che l'INPS è estraneo al giudizio e quindi il suo ricorso nei suoi confronti va dichiarato inammissibile.
2. Quanto al ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'interno, deve considerarsi che la parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ. nonché illogica motivazione, assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi.
2.1. Il ricorso è fondato. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) il credito per - rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale riguarda (secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata) ratei scaduti anteriormente al 9397/2001 r.g.n. 4 ud. 7 febbraio 2003 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16. sesto comma, della legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che, la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993 (ed anteriore all'entrata in vigore del detto art. 16, sesto comma), per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento -anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.1. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. 9397/2001 r.g.n. 5 ud. 7 febbraio 2003 Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato -sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite della S. C. con sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei suddetti (scaduti prima del 31 dicembre 1991) si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio -che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., sez. un. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS. 9397/2001 r.g.n. 6 ud. 7 febbraio 2003 Così deciso, in Roma, il 7 febbraio 2003 IL PRESIDENTE an is I NSISTERE ESTENSORE ван IL CANCELLERIA Depositato in Cancelleria 5 AGO. 2003 ogg.D N E E P CANCELLIERE 9397/2001 r.g.n. 7 ud. 7 febbraio 2003