Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9397 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO EDELĮ OPO1 9 39 7 0 1 LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 3526/99 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.
2-1646 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 216 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LF SC OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPODISTRIA 18. presso lo studio dell'avvocato MICELI SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, in persona del legale BANCA SICILIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO, rappresentato e difeso dagli FURITANO avvocati BIGAZZI STEFANO, ZIINO DIEGO, giusta delega 2001 in atti;
893 Ener -1- controricorrente nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
elett.dom. - in Rome Vie delle Freire if yo l'Avvocature Central dell'INPS epp. To e difess Jegli en. T. Antonie Tobako, Luigi dogri ew.T. ToDARO, CanTari Patricie TA.'S e IN LL per dely, insetti di- CONTEOR CORRENTE avverso la sentenza n. 1893/98 del Tribunale PALERMO, depositata il 08/10/98 R.G.N. 832/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ZIINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AO AN, con ricorso al SC RE di Palermo depositato il 23 novembre 1992, conveniva in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a. e lamentava che, già dipendente di tale società ed in quiescenza dall'1 aprile 1972, non gli era stata a far tempo dall'1 gennaio 1979,più corrisposta, l'indennità di contingenza sui ratei mensili di pensione percepita quale ex dipendente del Banco suddetto;
deduceva la illegittimità di tale decurtazione, e chiedeva fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di contingenza sulla pensione e, in subordine, a percepire detta indennità quanto meno nell'ammontare pari al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, e che la società convenuta fosse condannata a pagargli le conseguenti differenze pensionistiche, oltre accessori. Il convenuto Banco di Sicilia, costituitosi resisteva alla domanda deducendo, tra l'altro, che la lamentata decurtazione era stata legittimamente operata ai sensi dell'art. 17 della legge 21.12.1978 n. 843 atteso che il AN dopo il pensionamento aveva espletato altra attività 3 Ener lavorativa (presso l'Istituto Bancario San AO di Torino), e che la legge 8 agosto 19875 n. 486 in vigore fino al 1° gennaio 1991 aveva disposto un rinvio formale alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Rilevava inoltre che per effetto del decreto legislativo del 20 novembre 1990 n. 357 il personale degli Enti pubblici creditizi, già esclusi ed esonerati dall'obbligo della iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (tra cui il Banco di Sicilia), era iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, presso apposita gestione speciale costituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente a carico l'onere del pagamento del 80 per cento del trattamento pensionistico. L'I.N.P.S., chiamato in causa su istanza del la propria Banco, si costituiva deducendo e comunque la estraneità alla controversia, infondatezza della domanda. Il RE pronunciava sentenza 24 settembre 1994, con la quale rigettava la domanda. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 8 ottobre 1998, ha rigettato l'appello proposto dal AN confermando la decisione pretorile. riguardo Emer Osserva il giudice d'appello, con 4 all'art. 17 della legge n. 843 del 1978, che tale norma esclude il cumulo degli scatti di scala mobile con la retribuzione nella specie pacificamente percepita dal dipendente in base а diverso rapporto di lavoro, e che, nel caso in esame, non erano stati corrisposti al AN gli incrementi di scala mobile a seguito dell'entrata in vigore di tale norma da ritenersi legittima anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 22 dicembre 1969. Aggiunge che la "ratio" nel divieto di cumulo è quella di evitare che uno stesso soggetto usufruisca di un doppio meccanismo di adeguamento del proprio reddito al costo della vita;
mentre il dovelimite, pure posto dal detto art. 17 dispone che dev'essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione) trova giustificazione nella esigenza che il trattamento pensionistico non venga decurtato oltre la soglia che la legge considera minimale per il soddisfacimento dei bisogni primari. Il soccombente AN chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. 5 Gome Il Banco di Sicilia s.p.a. e 1'I.N.P.S. resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente AN, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 136 della Costi- tuzione in relazione all'art. 99 del D. P. R. n. 1092 del 1973 ed all'art. 17 della legge n. 843 del 1978 (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), richiama le sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 22 dicembre 1989 e n. 204 del 29 aprile 1992, che hanno emesso pronunzie dichiarative di illegittimità costituzionale con riguardo ai detti artt. 19 e 17, e censura l'impugnata sentenza del Tribunale per avere disapplicato, nel caso di specie, le suddette pronunzie della Corte Costituzionale senza darne conto e senza svolgere alcuna motivazione al riguardo. Il ricorso è fondato e va accolto. In effetti il Tribunale di Palermo ha richiamato ed esaminato, a sostegno della sua decisione, la norma del primo comma del sopra citato art. 17 (legge n. 843/1978), senza tener conto così come avrebbe dovuto nell'esercizio del potere/dovere spettante al giudicante di applicare d'ufficio la normativa legislativa applicabile alla della بعدا fattispecie sottoposta al suo esame 6 sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile 1992 n. 204 che ha emesso pronunzia di incostituzionalità di detta norma. Il testo originario della norma disponeva nel primo comma che “l'indennità integrativa speciale è cumulabile con la retribuzione percepita in non costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo al trattamento minimo di pensionecorrispondente Fondo pensioni lavoratori previsto per il dipendenti". La citata sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1992 ha dichiarato la illegittimità costituzione di questa norma e, insieme a questa, dell'art. 15 del D.L. 30 dicembre 1979 (con la quale era stato stabilito che il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge n. 843/1978 si applicava limitatamente agli incrementi dell'indennità integrativa speciale accertati dall'1 gennaio 1979 in poi) "nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale". Nella motivazione di tale sentenza il giudice Gris. la precedente decisione delle leggi, richiamando 7 della stessa Corte Costituzionale 22 dicembre 1989 n. 566 (che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 quinto comma del D.P.R. n. 1092 del 1973, con il quale era stata sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati pubblici prestanti opera in favore dello Stato о di altri enti pubblici, aveva statuito che "la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere compatibile con il principiogiustificata stabilito dall'art. 36 primo comma della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura") ha affermato che non sono legittime norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività espletata oltre il decurtazione diventa operante. Diquale tale conseguenza la medesima Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimi i detti artt. 17 n.primo comma (legge n. 843/1978) e 15 (d. 1. 663/1979) contenenti la previsione rispettivamente e del congelamento (nell'importo dell'esclusione al 31 dicembre 1978) dell'indennità Eur. dovuto 8 integrativa speciale, per i pensionati che svolgono attività di lavoro subordinato, senza determinare la misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti: ed ha Osservato essere tale determinazione di spettanza del legislatore (da esplicarsi salvaguardando il precetto di cui all'art. 36 della Costituzione). A sèguito di tale pronuncia di incostituzionalità, la riportata norma del primo comma dell'art. 17 (legge n. 843/1978)- sulla quale esclusivamente il giudice d'appello ha fondato la decisione deve intendersi caducata e venuta meno sin dal momento della sua entrata in vigore (stante l'efficacia retroattiva delle sentenza della Corte Costituzionale dichiarative di illegittimità). E ciò va ritenuto anzitutto in relazione alla prima parte del comma in esame, dovendosi ritenere come è giurisprudenza di questa Corte - con riguardo Costituzionale alle sentenze della Corte dichiarative dell'illegittimità di una norma, che è necessario riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione di dette sentenze in tutti i è casi in cui la motivazione che consente di vies. determinare precisione, nell'individuazione con 9 dell'oggetto della pronuncia, quali disposizioni devono intendersi caducate dalla dec laratoria di incostituzionalità (Cass. 11 marzo 1995 n. 2847). E la citata sentenza costituzionale n. 204/1992 (che in dispositivo ha dichiarato illegittimo il citato art. 17 nella parte del primo comma in cui ha omesso una previsione normativa ritenuta invece dal giudice delle leggi necessaria per garantire la conformità della norma stessa ai principi costituzionali) ha, nella parte motiva, affermato esplicitamente ed univocamente come prima s' visto - che è costituzionalmente illegittima la norma del citato art. 17 primo comma che prevede la esclusione dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato: in tal modo facendo univoco riferimento alla prima parte della disposizione dello stesso primo comma, da ritenersi quindi caducata "ex tunc". In proposito va pure rilevato che, nell'ipotesi di specie, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'omissione legislativa (consistita dunque nella mancata determinazione retribuzione oltre la quale della misura della diventa operante l'esclusione dell'indennità ur. 10 integrativa speciale) che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto dover essere riparata dal legislatore, indicato appunto come l'organo istituzionale cui spetta determinare la misura retributiva non stabilita dalla norma dichiarata incostituzionale non offre, nel contempo, alcun criterio о principio, invero non evincibile dal contesto della sentenza costituzionale, al quale il giudice ordinario possa fare riferimento per porre frattempo, alla detta omissione sulriparo, nel punto della individuazione della regola mancante nel caso concreto. E ciò diversamente da altre ipotesi di dichiarata incostituzionalità di un'omissione legislativa (come quella, ad esempio, in cui la Corte Costituzionale, dopo avere con n. 497 del 1988 pronunciato sentenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del 114 D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. del 1974, che stabiliva in lire 800 giornaliere - la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato, ha successivamente, con sentenza del 15 marzo 1996 n. 74 facente richiamo anche alla nur. sentenza n. 295 del 1991, nel dichiarare 11 inammissibile analoga questione di incosti- tuzionalità sollevata per la mancata previsione, da 86 delparte dell'art. 7 primo comma del D.L. n. 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, di un meccanismo di rivalutazione della indennità di disoccupazione per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ha affermato che la precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della omissione legislativa, nelanzidetta mentre lasciava al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e il dettodisciplinare anche retroattivamente meccanismo di adeguamento in via di normazione somministrava essa stessa un principioastratta, cui il giudice comune era abilitato a fare frattanto rimedio riferimento per porre all'omissione, in via di individuazione della regola nel caso concreto). Nella specie, in effetti il vuoto legislativo determinato dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata da Corte Cost. n. -204 del 1992 non pare rimediabile si ripete -, in relazione alla disposizione normativa di cui ora s'è detto, mediante riferimento a principi ○ criteri che non sono desumubili dalla sentenza 12 costituzionale n. 204 del 1992. Il venir meno della disposizione contenuta nella prima parte del primo comma dell'art. 17 in esame, comporta, quale logica e inevitabile conseguenza, la caducazione anche della seconda parte dello stesso primo comma (che, in relazione al disposto divieto di cumulo, stabiliva doversi comunque far salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione), avendo tale seconda previsione quale necessario presupposto la operatività del divieto di cumulo sancito dalla prima parte, travolto dalla declaratoria di incostituzionalità. Poiché sussiste, in conclusione, la denunziata datoviolazione di legge, avendo il Tribunale norma dichiarataapplicazione nel caso in esame a incostituzionale e da ritenersi quindi espunta dall'ordinamento, l'impugnata sentenza deve essere cassata, e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti e dei principi prima affermati, in particolare di quanto affermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1992 سکی (artt. 384 e 385, comma terzo, c.p.c.), provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di legittimità. 13
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 23 febbraio 2001. Моліто виборошні. il Presidente: Il Cons. estensore: ri IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 11 LUG. 2001 Oggi, S M E IL CANCELLIERE R P U S I , D SSA LLO 0 A BO 1 , T . I 3 T I SPESA D 3 R 5 'A STA . LL N O E N P D G 3 IM I O -7 S A 1-8 N A D SE D , E 1 E I T O A R N R ESE A O IST T G IT LE G E IR R D A LL O E D 14