Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/1999, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso - Presidente
" Umberto Spanò - Consigliere
" Donato Figurelli "
" Giovanni Mazzarella "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
IA IA;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n^ 686 in data 3 maggio 1996 (R.G.3793/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Su ricorso del 18 aprile 1994 di IA CH, erede di IA PE, il Pretore di Catanzaro ha ingiunto al Ministero dell'interno il pagamento di L 3.018.234, a titolo di interessi legali sui ratei dell'indennità di accompagnamento erogati (in ritardo) il 28 gennaio 1988, oltre gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con sentenza in data 3 luglio 1995, lo stesso Pretore ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero e confermato il decreto. Decidendo sull'appello dell'amministrazione, il Tribunale di Catanzaro ha riformato la decisione di primo grado soltanto nella parte concernente la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di legittimità, il giudice di appello ha giudicato infondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'amministrazione, non essendo trascorso il periodo di dieci anni dalla liquidazione del credito assistenziale. La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'interno con ricorso articolato in due motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Non si è costituita IA CH.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2934, 2935 e 2944 c.c. - il Ministero deduce che il diritto alla prestazione assistenziale era stato riconosciuto in via amministrativa da oltre dieci anni prima della domanda giudiziale ed era quello il momento a partire dal quale poteva essere fatto valere il diritto al pagamento dei ratei e, quindi, degli interessi legali;
nessuna rilevanza, secondo il ricorrente, doveva attribuirsi alla data di liquidazione del capitale, atto che non concreta riconoscimento del debito degli interessi.
Con il secondo motivo di ricorso - denunziando il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine alla decorrenza della prescrizione - l'amministrazione critica la sentenza impugnata perché l'affermata decorrenza della prescrizione dalla liquidazione dei ratei non è sorretta da alcuna reale giustificazione, non contenendo specifici riferimenti neppure al valore di riconoscimento del credito da attribuire all'atto. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati nei limiti segnati dalle ragioni dell'accoglimento del ricorso che di seguito di espongono.
1. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.
È questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo. l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale. è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808). Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti (sussistente nella specie, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni in materia dettate dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336). A questa prospettiva ricostruttiva non è estranea neanche la sentenza della Corte 20 settembre 1991, n. 9800, in quanto, pur avendo stabilito che l'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, senza escludere, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948 n. 4 c.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione costituita dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi (e, quindi, anche di quelli previdenziali e assistenziali alla stregua di quanto già precisato). Tuttavia, è opportuno avvertire fin da ora che identico regime prescrizionale non implica la stessa decorrenza del termine prescrizionale, sia per l'ovvia ragione che il credito alla rivalutazione e agli interessi nasce necessariamente dopo quello alla somma capitale, sia perché, come si avrà modo di constatare, in alcune ipotesi la legge, collega l'insorgenza del diritto agli accessori al verificarsi di fatti diversi e successivi.
2. Stabilito che il credito alla rivalutazione ed agli interessi legali ha la medesima natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato al suo stesso regime giuridico, si deve ulteriormente precisare che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connessa ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei".
Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989 n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si deduce all'art. 1282 c.c. ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245;
22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).
Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata.
In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1 aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292).
3.Particolarmente complesso si presenta, per i crediti previdenziali e assistenziali, il problema dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., a causa della presenza di un articolato sistema di condizionamento dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Non rileva, evidentemente, il condizionamento che si esprime nel subordinare alla proposizione di ricorsi amministrativi la mera procedibilità della domanda giudiziale (art.443 cod. proc. civ.), domanda, quindi, che si ha comunque il potere di proporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 cod. civ. Rilevano, invece, le condizioni di proponibilità della domanda, perché in assenza dell'evento dedotto in condizione, il diritto non può essere fatto valere davanti al giudice.
La giurisprudenza della Corte, infatti, ritiene che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art.443 c.p.c., presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente (o sia trascorso il termine massimo per la sua adozione), avverso la quale deve essere proposto il ricorso amministrativo, traendone la conseguenza che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta la mera improcedibilità, ma l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. 4 novembre 1983 n. 6526; 27 febbraio 1984 n. 1407; 4 maggio 1987 n. 4157; 21 agosto 1987 n. 6988;
2 luglio 1992 n. 8111; Cass., sez. un., 5 agosto 1994 n. 7269). La regola è, quindi, la seguente: qualora la legge contempli un ricorso amministrativo da proporre avverso la determinazione dell'ente, non è consentito adire il giudice se tale determinazione non è intervenuta o non è trascorso il termine massimo previsto perché l'ente si pronunzi, salvo a verificare se sussista la condizione di procedibilità rappresentata dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine massimo per la decisione su di esso. Ne segue che, se la determinazione deve essere assunta dall'ente d'ufficio, il termine massimo per decidere decorre dal memento dell'insorgenza dell'obbligo di procedere e provvedere;
se è prevista la domanda dell'interessato, il medesimo termine decorre dalla presentazione dell'istanza (o, è da ritenere secondo un principio generale, dalla sua successiva regolarizzazione). Sembra anche evidente che qualora sia l'intervento dell'ente a modificare assetti obbligatori già in atto (in attuazione di disposizioni normative sopravvenute o per correggere precedenti errori di liquidazione), l'interessato può immediatamente rivolgersi al giudice, salva la questione della procedibilità della domanda giudiziale in quanto condizionata all'esperimento di ricorsi amministrativi.
L'enucleazione della descritta regola è stata resa possibile dalla presenza nell'ordinamento della norma dettata dall'art 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali o assistenziali), secondo la quale in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato. La giurisprudenza ne ha fatto applicazione, pacificamente, anche alle prestazioni dovute da figure soggettive pubbliche deputate all'erogazione di prestazioni esclusivamente assistenziali (non, quindi, istituti assicuratori in senso stretto) ed ha altresì ritenuto, come già precisato, operativa la regola pure nelle ipotesi in cui non è prevista una domanda amministrativa, dovendo l'ente provvedere di ufficio al verificarsi dell'evento protetto (Cass., sez. un., 19 maggio 1988, n. 3469 e 15 maggio 1990, n. 4191 in tema di indennità di fine servizio dovuta, all'epoca, dall'INADEL, attualmente dall'INPADP).
Inoltre, alla norma in questione non è stata riconosciuta soltanto valenza procedimentale, ma anche sostanziale, attribuendo al silenzio dell'ente il significato di rifiuto della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219, comma secondo, n. 2, c.c. (vedi le sentenze da ultimo richiamate).
Il sistema di giurisdizione condizionata così delineato ha ricevuto il sostanziale avallo della Corte Costituzionale che, con la sentenza 12 aprile 1991 n. 156, nell'assicurare ai crediti previdenziali (ed in seguito anche a quelli di carattere assistenziale: Corte Cost. 27 aprile 1993 n. 196) lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro, ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilità diretto all'emissione del titolo di spesa. Di conseguenza, interessi e rivalutazione competono dalla data di reiezione della domanda di prestazione (o dal provvedimento parzialmente favorevole o parzialmente negativo: cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Il medesimo schema è stato recepito dall'art. 16, comma 6^, della l.30 dicembre 1991 n. 416, nel suo riferimento alla "scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda", norma i cui contenuti precettivi sono stati specificati dall'art. 3, comma 1, del regolamento previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (emanato con d.m. Tesoro 1^ settembre 1998,
n. 352, in g.u. n. 139 del 13 ottobre 1998) nel senso che operano i termini fissati per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A questo punto, l'indagine sul sistema di condizionamento della proponibilità dell'azione giudiziaria per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali, nei suoi riflessi sulla decorrenza della prescrizione, conduce a distinguere nettamente tra due gruppi di fattispecie nettamente diversificati.
Al primo di essi appartengono le fattispecie nelle quali il diritto alla prestazione previdenziale nasce automaticamente, al verificarsi dell'evento protetto (per es. pensione di reversibilità, pensione di vecchiaia), ancorché la legge ritenga pur sempre indispensabile la domanda dell'interessato per la liquidazione della prestazione (liquidazione decorrente di regola dal perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto, perfezionamento al quale la domanda amministrativa resta estranea: cfr. l'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155). Nel secondo si iscrivono quelle per le quali la presentazione della domanda di liquidazione non ha soltanto rilievo procedimentale, ma anche l'effetto (sostanziale) di concorrere a perfezionare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione (tutte le ipotesi , cioè, in cui il diritto nasce dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge: cfr. Cass. 9 aprile 1993 n. 4308). Per entrambi i gruppi di fattispecie, peraltro, con la presentazione della domanda, si avvia il procedimento di liquidazione (che può essere sostituito dal giudice nel caso che non vi proceda l'ente), ma il diritto alla riscossione dei ratei non diventa esigibile se non con il provvedimento dell'ente o con lo spirare del termine previsto, atteso che solo da questo momento è consentito proporre l'azione giudiziale per ottenere che alla liquidazione della prestazione provveda il giudice, salvo l'ulteriore requisito della procedibilità, nel caso sia prevista la proposizione di ricorsi amministrativi.
La differenza resta tuttavia netta e si ripercuote direttamente sull'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione. Invero, per le fattispecie appartenenti al primo tipo, sebbene non sia consentito agire in giudizio prima della presentazione della domanda e del provvedimento dell'ente (o dello spirare del termine previsto per la sua emanazione), essendo altrimenti il credito non esigibile, la prescrizione (decennale, trattandosi di ratei non liquidati) decorre dal giorno in cui si è perfezionata la fattispecie attributiva del diritto.
A tale conclusione si perviene in base alla considerazione, già fatta propria dalla giurisprudenza della Corte sia pure con riferimento a materia diversa, che l'esercizio del diritto non consiste soltanto nella proposizione dell'azione giudiziale, ma anche in altre attività necessarie per potere adire il giudice (cfr. Cass., sez. un., 11 giugno 1992 n. 7194, in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile, sebbene non sia consentito proporre l'azione giudiziale prima di aver chiesto il risarcimento e aver atteso la scadenza del termine di sessanta giorni).
In altri termini, nell'ipotesi in esame al titolare del diritto previdenziale o assistenziale è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale assolvendo all'onere di presentare la domanda di liquidazione della prestazione;
tale domanda, sul piano sostanziale, ha effetto interruttivo della prescrizione (art. 2943 c.c.), ma l'esigibilità del credito (cosiddetta "mora" dell'ente), con l'insorgenza del diritto agli interessi e alla rivalutazione, si avrà solo con l'espletamento del procedimento amministrativo, o con la scadenza del termine di centoventi giorni, momento che determina altresì la proponibilità dell'azione giudiziale.
Si tratta di quei casi nei quali la prescrizione del diritto alla rivalutazione e agli interessi ha una decorrenza marcatamente diversa da quella del credito principale, poiché soltanto l'esigibilità di quest'ultimo ne segna la nascita.
Invece, nelle fattispecie del secondo tipo, quando cioè l'interessato ha l'onere di presentare la domanda per completare la stessa fattispecie costitutiva del diritto, è chiaro che, posto in essere tale adempimento con effetti insieme procedimentali e sostanziali, sorge l'obbligo dell'ente di provvedere entro il termine di centoventi giorni e l'interessato, quindi, proposta la domanda amministrativa (che non può avere natura di atto di esercizio di un diritto che ancora non esiste), può reagire all'inadempimento dell'ente soltanto con la proposizione dell'azione giudiziale. Si deve, perciò, concludere che, nell'ipotesi descritta, la proponibilità dell'azione segna il momento di esigibilità del credito ed anche di decorrenza della prescrizione.
Nella sostanza, lo schema giuridico da ultimo delineato resta lo stesso per il caso che il verificarsi dell'evento protetto determini l'insorgenza del diritto e l'obbligo dell'ente di procedere alla liquidazione, senza onere di istanza per l'interessato, l'unica variante essendo rappresentata dall'atto di iniziativa del procedimento amministrativo, di ufficio anziché su domanda di parte (cfr. Cass., sez. un., 19 maggio 1988 n. 3469; 15 maggio 1990 n. 4191, in tema di indennità premio di servizio dovuta, all'epoca, dall'INADEL).
Anche in tale ipotesi, infatti, il diritto può essere esercitato soltanto mediante l'azione giudiziale e la prescrizione non può decorrere se non dal momento in cui l'azione diventa proponibile. La giurisprudenza della Corte, infatti, dopo un'iniziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808), ha espresso la dichiarata consapevolezza che il provvedimento negativo o il decorso dei centoventi giorni segna il momento di maturazione del credito previdenziale, cioè la sua esigibilità, essendo consentito il ricorso al giudice solo dopo il verificarsi dell'evento condizionante (salva la verifica della procedibilità della domanda giudiziale), per cui da tale momento decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720).
4. Per la decisione della controversia, va infine richiamato altresì il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza (cfr. Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; 29 novembre 1993 n. 11808; 27 giugno 1998, n. 6392).
5. Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie - che appartiene al novero di quelle che richiedono la presentazione della domanda amministrativa ai fini dell'insorgenza del diritto ai ratei della prestazione ai sensi delle disposizioni delle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18 - il ricorso merita accoglimento perché il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione decennale proposta dall'amministrazione individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatto valere in giudizio.
Il computo del periodo di prescrizione doveva effettuarsi, invece, alla stregua del complesso dei principi sopra precisati, per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda di prestazione;
per la rivalutazione e gli interessi sui restanti ratei pagati in ritardo, dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.
Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati.
Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro tribunale, che si designa in quello di Crotone, il quale procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito alla rivalutazione e agli interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art 2944 cod civ, salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
La Corte provvede direttamente a regolare le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385, comma terzo, cod. proc. civ., dichiarando che non sono dovute dalla parte soccombente in forza dell'art. 152 disp. att. allo stesso codice (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), che non ne consente la condanna nelle controversie previdenziali e assistenziali, se non ricorre l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone;
dichiara non tenuta la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999