Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal quarto comma dell'art. 558 cod. proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sufficiente la "presentazione" in udienza, non rilevando che l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente perché posposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2013, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1801
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 22391/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
Nel procedimento a carico di:
TO ZI n. 9/12/1969;
avverso l'ordinanza n. 2377/2013 del 29/4/2013 del TRIBUNALE DI PALERMO;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO MURA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso avverso il provvedimento del giudice monocratico del medesimo Tribunale che il 29 aprile 2013 non convalidava l'arresto di NN IZ. Con il provvedimento impugnato il giudice osservava che, condotto l'arrestato innanzi a sè con consegna degli atti in cancelleria entro le quarantotto ore dall'arresto in flagranza mentre era in udienza impegnato nella trattazione di un'altra procedura, a causa del protrarsi di quest'ultima non aveva potuto iniziare udienza per la convalida dell'arresto di NN entro il predetto termine di quarantotto ore. Il ricorrente deduce la violazione di legge in quanto il termine di cui all'art. 558 c.p.p. è riferito al pubblico ministero che deve condurre entro le quarantott'ore la parte davanti al giudice, non rilevando il momento di effettivo inizio dell'udienza.
Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta chiede l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata osservando che la presentazione dell'arrestato all'udienza di convalida è avvenuta nei termini, poco rilevando che il giudice fosse nel frattempo impegnato in altra procedura di convalida nell'ambito della stessa udienza camerale. Il ricorso è fondato.
In varie parti dell'art. 558 c.p.p. si fa riferimento alla presentazione dell'arrestato direttamente al giudice che "tiene udienza", laddove per "udienza" non si intende la trattazione della singola procedura bensì l'essere il giudice impegnato nella trattazione di vari procedimenti in unica sessione. Ciò risulta dalla previsione che il giudice, laddove non sia già impegnato in udienza, evidentemente per altri procedimenti, debba fissare un'apposita udienza per la convalida dell'arresto che gli venga richiesta, con autonoma disciplina di termini e modalità. Quindi, ove disposto che il PM presenti l'arrestato direttamente in udienza nel termine di 48 ore, tale ultimo termine è quello imposto al PM perché svolga la sua attività conducendo l'arrestato innanzi al giudice mentre questi è in udienza;
rispettato tale termine, non rileva, invece, che l'inizio effettivo della trattazione del singolo caso venga posposto.
Pertanto erroneamente il giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto decorso il termine per la presentazione all'udienza, ritenendo che tale momento coincidesse con la effettiva trattazione del singolo procedimento in questione.
In conseguenza, dato atto che ricorrevano le condizioni per la convalida dell'arresto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché ricorrevano le condizioni per la convalida dell'arresto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014