Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 2
Sussiste il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, quando la minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si caratterizza per la prospettazione al privato di un danno giusto, in quanto conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore, di guisa che il privato finisca per aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente per conseguire, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, un suo personale beneficio o vantaggio. (conf. sent. n. 17944 del 2013, n.m.)
Integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico ufficiale (nella specie, un consigliere regionale) che, in cambio di una somma di denaro erogata da un privato, ponga in essere una condotta di illegittima interferenza, qualificabile a sua volta di tipo corruttivo o concussivo, nei confronti di altro pubblico ufficiale (nella specie, un funzionario regionale), allo scopo di indurlo ad accordare al privato un trattamento di impropria preferenza cronologica e di risultato nel rilascio di un'autorizzazione. (conf. n. 19944 del 2013, n.m.)
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2013, n. 17943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17943 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/02/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 366
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 3917/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza (n. 1632/12 Lib.) emessa in data 21/11/2012 dal NA di Palermo nella procedura incidentale di riesame di ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
esaminati l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari;
udito il difensore del ricorrente, avv. Reale Ezechia Paolo, che si è richiamato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In parziale accoglimento della richiesta del procedente p.m. presso il NA di Palermo (invocante l'adozione di misura cautelare carceraria), il g.i.p. di quello stesso NA con ordinanza emessa il 30.10.2012 ha applicato a CO IC la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ed ha altresì ordinato il sequestro, da eseguirsi con le forme della rogatoria internazionale, di un conto corrente acceso in Svizzera presso la filiale di Lugano del ED SE (conto bancario denominato "Ognitanto" intestato allo stesso IC). Misura disposta per il reato di concorso in peculato aggravato continuato, perché, con lo zio e socio di affari BO IO (anche lui attinto dalla stessa misura cautelare di cui all'art. 283 c.p.p.) e in concorso con PA AN (indagato in separato procedimento), abusando il BO e il AN delle loro "qualità" di deputati della Assemblea Regionale Siciliana, "costringevano o comunque inducevano" l'imprenditore SI TR, con reiterate minacce prospettanti la stasi dei lavori già autorizzati per tre parchi fotovoltaici (a Monreale, Francofonte e Roccamena) cui era interessato l'SI, ex amministratore della US s.r.l. e della US 2010 s.r.l. e direttore dei lavori delle subentrate società SO e OR costruttrici di impianti fotovoltaici, ed altresì imponendogli le ditte cui far eseguire i lavori, a consegnare e a promettere loro indebitamente somme di denaro per il globale importo di circa Euro 770.000,00. Somme così suddivise: Euro 100.000,00 in contanti consegnati a BO e al AN;
Euro 190.000,00 (con due assegni bancari e un bonifico) versati a IC a titolo di apparente caparra di simulate compravendite immobiliari;
Euro 50.000,00 in contanti ceduti a BO e AN il 7.2.2011 a Lugano;
Euro 400.000,00 in assegni ed Euro 30.000,00 in contanti versati a IC a Lugano l'1.3.2011.
1.1. Chiarisce in limine il giudice cautelare che i fatti contestati al IC (e ai due coindagati BO e AN)
rappresentano ramificazione investigativa dell'arresto in data 11.3.2011 del AN e dell'SI in flagranza del reato di concorso in concussione per avere "intascato" una tangente di Euro 10.000,00 in contanti loro versata, nel quadro di coordinata operazione di p.g., dall'imprenditore Correro Giovanni, titolare della Tecnotel s.r.l. operante nei cantieri degli impianti fotovoltaici di Roccamena e Francofonte. Tangente richiestagli - come da sua denuncia alla p.g. del 4.3.2011 - con insistenza dal direttore dei lavori dei due cantieri ing. SI, in quanto a suo dire pretesa da "personaggi politici rilevanti" che avrebbero potuto ostacolarne in vario modo l'attività. A seguito dell'arresto l'SI, riconosciuto di aver minacciato il Correro per le pressioni al riguardo subite dai due deputati A.R.S. AN e BO, ha assunto un contegno collaborativo con gli inquirenti, denunciando di essere da tempo vittima delle vessazioni (vero e proprio "sistema concussorio") dei due uomini politici e di IC, nipote e socio del BO, in relazione alle sue attività di impresa. Progettista di impianti fotovoltaici (ingegnere elettronico e titolare di avviato studio ingegneristico), SI decide di sfruttare gli elevati margini di guadagno consentiti dal settore degli impianti per creazione di energie rinnovabili e in particolare di quella fotovoltaica e a tal fine costituisce due società, la US s.r.l. nel 2008 e la US 2010 s.r.l. nel 2010, attraverso le quali elabora progetti di impianti fotovoltaici per la cui realizzazione avvia complesse procedure autorizzative regionali e statali (Assessorati regionali, Genio Civile, Sovrintendenza beni ambientali, ecc). Per "facilitare" la concessione delle autorizzazioni regionali e ridurre tempi e lungaggini burocratiche entra in contatto con i due deputati regionali perché lo aiutino, nelle loro qualità, ad abbreviare i tempi amministrativi delle pratiche presso i competenti Assessorati della Regione Sicilia e altri uffici. Tale collaborazione procede utilmente, sì che l'SI ottiene l'autorizzazione alla edificazione e messa in opera di due grandi impianti fotovoltaici e, nel quadro dei suoi rapporti con i due deputati regionali, costituisce una terza società, la Green s.r.l. in cui diviene socio il nipote del BO, CO IC e che è partecipata per interposte persone pure da AN. Anche la Green s.r.l. ottiene una autorizzazione per l'allestimento di un impianto fotovoltaico. La collaborazione del trio AN, BO e (in nome e per conto di quest'ultimo) IC, è costantemente retribuita dall'SI. L'accordo, tuttavia, entra in crisi quando SI decide di cedere a terzi - per la realizzazione degli impianti - i progetti già autorizzati e dotati di rilevante valore economico per l'alta remuneratività del settore delle energie rinnovabili. Vende, quindi, la US s.r.l. alla società spagnola SO e la US 2010 s.r.l. alla società belga OR, continuando a seguire in altra forma l'evoluzione dei progetti, forte della sua indiscussa valentia tecnica, in veste di direttore dei lavori di creazione degli impianti avviati dalle società acquirenti. Con le cessioni societarie SI realizza imponenti plusvalenze pecuniarie. L'evenienza mette in crisi l'accordo collaborativo con i due deputati A.R.S. e con il IC, che intendono partecipare agli introiti da esse derivanti e non intendono perdere la possibilità di indicare le imprese locali "gradite" cui affidare in subappalto i vari lavori occorrenti per la messa a punto degli impianti. Da un accordo o intesa, in cui i due politici con il supporto di IC svolgono la propria opera di "mediazione" con gli organi regionali e gli enti pubblici che debbono intervenire nelle complesse pratiche di autorizzazione, gli indagati passano ad un rapporto di vere e proprie minacce e di sempre più pressanti richieste di denaro ("guarda che noi siamo il potere...senza l'intervento politico vai di fronte a un fallimento"). Quello nato come "meccanismo genericamente corruttivo", realizzatosi nell'ambito delle anzidette società e delle ulteriori entità societarie pure create da SI (e cui secondo l'accusa partecipano i tre indagati per interposta persona) si trasforma in un rapporto tangentizio di natura concussiva nei confronti dell'SI, che si vede costretto a creare disponibilità bancarie a Lugano per ivi "remunerare" i suoi minacciosi interlocutori.
1.2. Precisato che ad un personaggio politico, pubblico ufficiale, non è precluso di essere socio di una società che operi nel fotovoltaico, ma certamente gli è precluso in detta partecipazione di "sfruttare l'uso della sua persona e della sua pubblica funzione presso gli uffici dell'amministrazione cui è destinato l'interesse dell'impresa", il g.i.p. ha ritenuto acquisiti gravi e convergenti indizi di colpevolezza nei confronti del BO e del suo braccio destro IC in riferimento alle condotte illecite loro contestate e al nomen iuris di concussione loro conferito. Indizi che possono sintetizzarsi:
- nella credibilità, soggettiva e referenziale, delle dichiarazioni accusatorie dell'SI; sebbene questi cumuli, nella complessiva vicenda processuale culminata nel suo arresto in flagranza del reato di concussione, le qualità di testimone e persona offesa, di imputato e di indagato per reato connesso (ha definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. il reato relativo al suo arresto;
nel presente procedimento è indagato per il reato di riciclaggio), le indicazioni da lui offerte sulla dinamica dei rapporti con i tre imputati BO, AN e IC e sul loro enuclearsi in termini di concussione risultano esaurienti e dettagliate, lineari e sorrette da più riscontri;
- nei riscontri storico-documentali acquisiti dalla p.g. e relativi in particolare: ai numerosi prelievi di denaro dai conti di pertinenza dell'SI nei periodi in cui lo stesso segnala di aver versato "tangenti" a BO e AN;
alla effettiva disponibilità di un conto svizzero dell'SI a Lugano da cui sono effettuati prelievi di somme riversate (con assegni o in contante) agli indagati e soprattutto al IC, risultato essere stato effettivamente a Lugano con BO in più circostanze, tentando - in una di queste - di monetizzare la cospicua somma di Euro 400.000,00 consegnatagli da SI;
- nell'effettiva stipula di preliminari di vendita non perfezionati di due immobili del IC ad SI, che gli corrisponde la somma di Euro 190.000,00;
- nella creazione tra gli indagati e SI di una rete telefonica mobile "riservata" per comunicare tra di loro, occultando l'identità degli utilizzatori degli apparecchi, muniti di schede sim intestate a ignari clienti della ditta di rivendita di motori gestita da IC.
Elementi, tutti, che secondo il g.i.p. consentono - da un lato - di chiarire che il nucleo della coartazione subita da SI si è sostanziato nella pretesa di diritti di liquidazione sulle cessioni societarie effettuate dall'imprenditore (partecipazione agli utili da plusvalenze) e nell'imposizione delle ditte cui assegnare i vari lavori connessi alle strutture produttive di energia fotovoltaica. E consentono, d'altro lato, di rilevare che il "costringimento alle indebite dazioni di denaro", in cui è andato evolvendosi il "raffinato e scellerato patto" iniziale, integra il contestato reato di concussione.
1.3. In punto di esigenze cautelari il g.i.p. ha ritenuto di non condividere la prospettazione del richiedente p.m., considerando contenute, "se non del tutto assenti", le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio e fronteggiabili con la sola meno afflittiva misura dell'obbligo di dimora le congiunte esigenze sottese al pericolo di reiterazione di condotte criminose omologhe a quelle contestate ai due indagati BO e IC, cioè volte a compiere "abusi di ufficio o favorire pratiche illecite di natura concussoria o corruttiva". Vuoi per l'ormai raggiunta completezza delle indagini e il lungo tempo intercorso tra l'inizio del procedimento penale (marzo 2011) e la richiesta cautelare del p.m. (maggio 2012), vuoi per lo stato di incensuratezza dei due prevenuti.
2. Il provvedimento coercitivo è stato impugnato con atto di appello dal p.m. e con istanza di riesame dai due indagati. Dal p.m. dolutosi della scelta della misura cautelare effettuata dal g.i.p., ritenuta inadeguata rispetto alla oggettiva gravità dei fatti criminosi e incongrua rispetto al pericolo di recidiva coinvolgente i due indagati. Dai due indagati BO e IC, che hanno contestato la ricostruzione dei fatti elaborata dal g.i.p., adducendo l'equivocità degli indizi di colpevolezza valorizzati dall'ordinanza cautelare e la sostanziale assenza - nei rapporti con l'SI - di fatti dotati di rilevanza penale.
Il NA distrettuale di Palermo, giudicando sull'appello del p.m. (nei confronti dei due indagati) e sulle richieste di riesame del BO e del IC, ha emesso il 21.11.2012 quattro separate ordinanze (due per gli appelli del p.m. e due per i riesami degli indagati) di simmetrico contenuto decisorio, con cui ha respinto le richieste degli indagati (confermando il quadro di gravità indiziaria delineato dal g.i.p.) e ha accolto in parte l'impugnazione del p.m., applicando al BO e al IC la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli indagati per quanto di rispettiva pertinenza individuale hanno impugnato per cassazione, con atti autonomi ma omologhi nei rilievi critici, sia la decisione reiettiva del riesame ex art. 309 c.p.p. sia la decisione di accoglimento dell'appello cautelare del p.m. ex art. 310 c.p.p.. 3. Decidendo sull'istanza di riesame di CO IC (ordinanza n. 1632/12 R.Lib.), il NA di Palermo ha condiviso l'analisi delle risultanze delle indagini compiuta dal g.i.p. sull'evoluzione dei rapporti intrattenuti da SI con i due deputati regionali e con IC, che agisce quale longa manus di BO. Rapporti nascenti in base al reciproco interesse rappresentato per l'SI dalla possibilità di "velocizzare" le procedure burocratiche di autorizzazione dei progetti di strutture produttive di energia elettrica fotovoltaica (procedure richiedenti circa trenta scansioni amministrative tra permessi, pareri, nulla osta di varie autorità) e rappresentato per il BO e il IC (e per l'altro deputato A.R.S. AN) dalle remunerazioni pecuniarie e dalla possibilità di far affidare i lavori esecutivi dei "parchi fotovoltaici" ad imprese territoriali di loro gradimento. Rapporto che ha mutato natura nel tempo sì che l'iniziale illecito accordo è "degenerato" in contegni esplicitamente concussori dei due deputati, spalleggiati da IC, in danno dell'SI per aver costui fatto saltare la "società" di fatto creatasi tra di loro, decidendo di vendere le società US s.r.l. e US 2010 s.r.l., e lucrando così elevate plusvalenze pecuniarie (per l'accresciuto valore delle due società dopo le ottenute autorizzazioni all'allestimento di impianti fotovoltaici). I due deputati regionali cominciano a "pressare" con insistenza l'SI, con la minaccia di frapporre possibili ostacoli alla sua attività professionale e imprenditoriale, imponendogli di versare loro più somme di denaro pretese come "compenso per il loro personale intervento presso gli uffici regionali" in vantaggio dell'SI.
Anche per il NA, come per il giudice della cautela, le dichiarazioni accusatorie di SI costituiscono il "nucleo essenziale" degli elementi di prova che sostengono l'accusa elevata
contro
BO e IC. Nucleo solido e convincente, perché le dichiarazioni dell'SI debbono considerarsi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli indagati - coerenti e senz'altro attendibili sul piano soggettivo e oggettivo e perché esse dichiarazioni hanno ricevuto plurimi e puntuali riscontri nelle indagini svolte sui diversi dettagli della vicenda narrata dal "collaborante".
3.1. Sotto il primo profilo osservano i giudici del riesame che la credibilità della narrazione degli eventi offerta da SI riposa sulla linearità e coerenza dei fatti esposti e sui particolari forniti, sulla sua volontà di rendere testimonianza (pur potendo astenersene nella sua veste di indagato in procedimento connesso) nel processo in corso con rito ordinario
contro
AN (dove nel contraddittorio dibattimentale ha riaffermato la versione resa fin dall'origine delle indagini), nelle valenze anche autoindizianti delle sue propalazioni (che lo hanno condotto ad essere indagato, quanto ai trasferimenti valutari in Svizzera, per il reato di cui all'art. 648 bis c.p.). Sotto il secondo profilo l'ordinanza del riesame valorizza la molteplicità dei riscontri, esterni e oggettivi, che le accuse di SI hanno rinvenuto con la capillare attività di indagine svolta sui fatti e le situazioni da lui descritti. Riscontri che attengono:
a) alla creazione ad opera dell'SI - oltre alle tre società US, US 2010 e Green divenute assegnatarie ognuna di un'autorizzazione alla creazione di una struttura energetica fotovoltaica - di altre società ancillari partecipate per interposta persona dal AN e dal BO e per quest'ultimo dal IC;
b) all'effettivo prelievo di somme di denaro dalle disponibilità facenti capo all'SI con specifico riferimento alle operazioni svizzere, documentate per via rogatoriale (creazione presso la filiale di Lugano del ED SE del conto c.d. "Nottegiorno" intestato a SI e del conto c.d. "Ognitanto" intestato a IC che cerca di farvi affluire e monetizzare la provvista offertagli da SI);
c) alla effettiva natura simulata di due preliminari di acquisto di immobili in proprietà di IC cui SI eroga un cospicuo acconto sul prezzo;
d) alla istituzione di una rete telefonica riservata destinata ai contatti tra SI e i suoi concussori.
3.2. Ad avviso del NA gli acquisiti riscontri investigativi rendono palese l'infondatezza degli assunti difensivi dell'indagato, atteso che sono stati accertati: per un verso l'esclusiva titolarità dell'SI delle società US e US (come testimoniato anche dai diretti collaboratori dell'ingegnere) in assenza di qualsiasi partecipazione societaria, diretta o interposta, dei due deputati dell'A.R.S.; per altro verso la totale inverosimiglianza della tesi difensiva del rapporto societario di fatto intessuto con SI (IC sostiene di aver tentato di riportare in Italia le somme versategli in Svizzera da SI, asserendo di averne indicato la causale quale lecito provento di plusvalenze recavate dalla vendita di US e US 2010 di cui BO sarebbe stato socio: i documenti bancari elvetici indicano la diversa causale di dichiarata estinzione di debito di US 2010 per un fantomatico finanziamento). Tutte le fonti di prova passate in rassegna conclamano, quindi, la sussistenza dei fatti illeciti denunciati dall'SI siccome attuati in suo danno dal BO e dal IC (con il concorso di AN) e la loro sussumibilità nella fattispecie della concussione per le ragioni già esposte nell'impugnata ordinanza cautelare genetica.
3.3. Con riguardo alle esigenze cautelari, che la difesa dell'indagato afferma essere inesistenti, il NA del riesame di Palermo ha fatto esplicito rinvio alle separate ordinanze con cui è stato accolto l'appello del p.m. e disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La motivazione dell'ordinanza resa in sede di appello cautelare del p.m. è trasposta nel provvedimento del riesame.
Il NA ha reputato sussistenti esigenze di cautela socialpreventiva per il pericolo di recidiva insito nella condotta del IC ("capacità di dissimulare le tracce della propria condotta illecita e di reinvestirne in tempi rapidissimi i rilevanti proventi...") e altresì esigenze endoprocedimentali coese al perdurante pericolo di inquinamento probatorio riferibile all'indagato e al potenziale condizionamento di taluni testimoni (che in parte hanno reso dichiarazioni reticenti o minimizzatrici degli eventi indagati).
4. Con il ministero del difensore l'indagato IC CO ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo del NA della Libertà di Palermo, deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione di seguito riassunti. Vizi che richiamano motivi di censura espressi con l'istanza di riesame e con memorie difensive, allegate al ricorso, depositate anche nella separata procedura impugnatoria del p.m. (appello) in punto di esigenze cautelari.
4.1. Violazione dell'art. 273 c.p.p., e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e d) - in rapporto alla gravità del quadro indiziario e all'omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa. Carente si manifesta l'analisi della confermata attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'SI, la cui ricostruzione dei fatti integranti l'accusa è stata resa (e poi replicata in più sedi) mentre lo stesso SI trovavasi in stato di detenzione. Ma la credibilità di cui egli è gratificato dal g.i.p. prima e dal NA del riesame poi, per l'asserita sincerità del suo "pentimento" quale frutto di un profondo travaglio interiore, non è stata parametrata sui canoni valutativi dettati dall'art. 192 c.p.p.. In realtà i riscontri della versione dell'SI acquisiti nel corso delle indagini sono fragili, non essendosi rilevato se e qual tipo di interferenza il BO abbia davvero esercitato presso gli uffici regionali per favorire il rilascio delle autorizzazioni necessarie per installare gli impianti fotovoltaici, ne' qual genere di supporto abbia - in ipotesi - mai potuto offrire il ricorrente a simile attività. Per altro verso nessuna attenzione è stata dedicata all'attività difensiva dimostrante come il IC fosse socio, in forma palese o mediata per conto del BO, di società di SI.
Quelli che il g.i.p. e il NA definiscono granitici riscontri delle dichiarazioni accusatorie dell'SI, obliterando il forte interesse personale ed economico di questi ad addossare ai propri "soci in affari" (ad onta delle ambigue conversazioni captate in carcere e attestanti le minacce da lui subite dagli indagati) eventuali conseguenze negative di una indagine sulle sue attività sorta nel momento in cui è arrestato in flagranza del reato di concussione, altro non sono che riscontri dimostrativi soltanto dell'esistenza, non contestata al pari - del resto - della ricezione di somme di denaro dall'SI, di rapporti economici tra lo stesso SI e il IC e i coindagati BO e AN.
Incongruamente i giudici del riesame hanno misconosciuto l'opera di vera e propria partecipazione all'attività di impresa dell'SI, avulsa da qualsiasi illiceità, svolta dal BO di persona o con il supporto di IC nell'individuare i siti (soprattutto nell'area di Siracusa di cui essi sono originari) di possibile localizzazione degli impianti fotovoltaici. E che la cooperazione societaria dell'indagato sia avvenuta alla luce del sole e al di fuori di contesti illeciti è dimostrato dal fatto che il IC non ha esitato a indicare nella dichiarazione dei redditi il denaro ricevuto in Svizzera.
4.2. Erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e carenza di motivazione.
Il NA, confermando la sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di fatti delittuosi, ha ignorato il rilevante dato per cui non vi è traccia di reale opera di ingerenza del IC nelle articolate procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni pertinenti agli impianti fotovoltaici. Nessun procedimento penale risulta, d'altro canto, instaurato nei confronti dei funzionari regionali intervenuti nelle procedure relative alle tre autorizzazioni conseguite dall'SI. Nessun funzionario pubblico ha riferito di aver subito pressioni o intimidazioni da BO o altri e meno che mai da IC per favorire gli interessi dell'SI. L'incerto assunto di segno contrario del NA (e prima del g.i.p.) nasce da una fuorviante lettura delle informazioni rilasciate dai funzionari regionali Maria Pia Riccobono e Paladino Giuseppe.
Entrambi hanno solo evidenziato la particolare insistenza nell'espletamento delle varie pratiche manifestata dall'SI (definito "assillante") e al più la sua frequentazione degli uffici dell'Assessorato per l'Energia unitamente all'altro coindagato deputato regionale AN.
4.3. Erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. a) e carenza di motivazione. Analoghe censure di sommarietà e illogicità del giudizio vanno formulate sulla ritenuta persistenza di esigenze di cautela connesse al pericolo di condizionamento delle fonti di prova, tanto più che lo stesso g.i.p. disponente la misura cautelare ha finito per escludere tal genere di esigenze. Esigenze che, invece, i giudici del riesame hanno creduto di individuare, sul piano del paventato inquinamento delle fonti testimoniali, nelle dichiarazioni di taluni imprenditori in qualche modo collegati all'esecuzione dei parchi fotovoltaici. Dichiarazioni valutate mendaci soltanto perché costoro avrebbero inteso "minimizzare" i loro ruoli nel panorama della vicenda processuale. Nulla il NA chiarisce, tuttavia, in termini di attualità e concretezza del postulato pericolo di inquinamento probatorio come impone la consolidata giurisprudenza di legittimità.
4.4. Violazione dell'art. 275 c.p.p. e illogicità della motivazione. Nel valutare, sotto il profilo della proporzionalità ex art. 275 c.p.p., le ragioni legittimanti l'applicazione di una misura cautelare al ricorrente, il NA (che, con l'accogliere separatamente l'appello del p.m., ha ritenuto l'indagato meritevole di una misura cautelare più afflittiva di quella individuata dal giudice cautelare: arresti domiciliari in luogo dell'obbligo di dimora) ha ritenuto formulabile per il IC una infausta prognosi comportamentale, i cui referenti non sono argomentati se non in termini tautologici. Prognosi scissa da specifici ragguagli alla condotta criminosa e alla incensuratezza del ricorrente.
5. L'impugnazione articolata nell'interesse di CO IC è parzialmente fondata nei limiti appresso chiariti con riguardo al duplice concorrente tema di censura costituito dalla completezza della verifica della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di TR SI e dalla necessaria analisi dell'effettivo titolo del reato ascrivibile al ricorrente. La decisione del NA del riesame palermitano deve, per ciò, essere annullata in parte qua (come da narrativa) con rinvio degli atti allo stesso NA perché proceda a rinnovato esame dell'istanza ex art. 309 c.p.p. proposta dal BO. L'annullamento deliberato da questa Corte di legittimità attiene al pregiudiziale compendio dei gravi indizi di colpevolezza delineantisi a carico dell'indagato e, ovviamente, assorbe e - per dir così - vanifica i collaterali subordinati rilievi enunciati con il ricorso in punto di esigenze cautelari (in realtà in gran parte anch'essi attinenti al quadro degli indizi di colpevolezza) legittimanti l'adozione di una misura cautelare, impregiudicata rimanendo al riguardo ogni valutazione del NA all'esito del nuovo esame della piattaforma indiziaria. In proposito merita unicamente sottolineare, per completezza espositiva, che - diversamente da quanto ipotizzato nel ricorso - il NA non ha ritenuto sussistenti anche esigenze cautelari attinenti alle indagini (art. 274 c.p.p., lett. c) escluse dal g.i.p. Questi nel provvedimento cautelare genetico, infatti, le ha sì giudicate largamente "contenute" ma non già assenti.
5.1. Le lacune della motivazione denunciate con il ricorso appaiono evidenti. Sia con riguardo alla coerente qualificazione giuridica dell'illecita condotta contestata al IC quale concorrente esterno nel reato proprio di concussione;
sia con riguardo ad una effettiva verifica dei coefficienti di intrinseca credibilità delle enunciazioni della persona offesa SI.
In punto di qualificazione giuridica del fatto reato il NA del riesame, pur investito della problematica attraverso l'istanza di riesame e le memorie difensive del prevenuto (seppure in forma implicita, adducendo l'indagato in via principale l'assenza di profili di penale rilevanza del suo contegno nei rapporti con l'SI), si è limitato ad operare un semplice rinvio recettizio alla tesi del g.i.p. nel senso della sicura ravvisabilità del reato di concussione, benché la stessa originaria ordinanza cautelare - da leggersi, per effetto del tipo di motivazione adottata dal NA, in uno al provvedimento del riesame - introduca, in questa prospettiva, numerosi elementi di incertezza o perplessità, giungendo ad evocare un contesto storico e funzionale di attività coercitiva del pubblico ufficiale e dei suoi concorrenti riconducibile alla nota categoria giurisprudenziale della c.d. concussione ambientale. Ne consegue che la ricostruzione degli eventi che connotano i rapporti tra l'SI e i suoi concussori BO e IC (e AN) risulta incompiutamente definita, laddove l'unico dato di conferma dell'assunto concussorio è offerto, in ultima analisi, dalle sole parole della presunta persona offesa.
Nè può trascurarsi che la delineata ravvisabilità dell'ipotesi concussoria ex art. 317 c.p. merita di essere sottoposta ad ancor più pregnante disamina alla luce della recente novella normativa di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione). Novella entrata in vigore dopo la decisione dei giudici del riesame (il 28.11.2012: la legge è stata pubblica in G.U. il 13.11.2012). Non sembra revocabile in dubbio che, se uno degli obiettivi della riforma legislativa è stato (oltre alle esigenze di adeguamento sollecitate dagli organismi sovranazionali europei e internazionali) quello di meglio definire i termini della zona grigia o di confine che separa i fatti di corruzione da quelli di concussione, nel senso di eliminare o circoscrivere i pur ricorrenti casi (fonte di dissonanze interpretative in punto di fatto e di qualificazione giuridica delle condotte di abuso di poteri e di qualità attuate per mercede da pubblici funzionari) di ipotizzabili usi strumentali della fattispecie della concussione in luogo di dinamiche di più esplicito segno corruttivo allo scopo di assicurare l'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni di accusa del soggetto privato, gratificato della veste di vittima in luogo di quella più pertinente di corruttore, la vicenda oggetto del procedimento penale per cui è ricorso si mostra senz'altro emblematica di siffatto disagio e incertezza interpretativi. Non fosse altro perché la vicenda presenta la peculiare caratteristica di essere nata in [...] quadro di indiscutibile rapporto corruttivo, come concordemente assumono il g.i.p. e i giudici del riesame (lo stesso indagato non negando le numerose rimesse di denaro ricevute dal soggetto privato, sebbene ne contesti la causa illecita) per poi "degenerare" in un rapporto concussorio, evolvendo in una progressione criminosa che si sostiene capace di immutare il titolo del reato nei confronti del pubblico ufficiale (da corruzione passiva a concussione), ma di cui si mostrano imprecisi o non congruamente disegnati i confini e le coordinate processuali (risultanze delle indagini preliminari che, per quanto si desume già dall'ordinanza cautelare del g.i.p., sarebbero ormai esaurite).
5.2. I riferimenti alla recente riforma legislativa si impongono nel caso di specie sotto un duplice profilo. Innanzitutto perché la rimodulazione, anche sul piano della risposta sanzionatoria, del reato di concussione contestato al ricorrente, con lo "scorporo" dalla generale azione coercitiva del pubblico ufficiale agente realizzata mediante costrizione di quella realizzata mediante induzione, trasfusa nella nuova residuale fattispecie ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") della induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p. Fattispecie, questa di nuovo conio, configurata a concorso necessario con la previsione della punibilità dello stesso soggetto privato concedente o promettente utilità, sebbene (quasi correo "dimezzato") con pena sensibilmente più lieve di quella applicabile al pubblico ufficiale che, in violazione dei doveri funzionali o della sua qualità, riceva l'utilità o ne accetti la promessa. In secondo luogo perché, suscitando la novella riformatrice tematiche di diritto intertemporale collegate alla verifica di continuità precettiva o meno - per gli eventuali effetti di cui all'art. 2 c.p., comma 4 - tra previgenti e nuove fattispecie incriminatrici, si impone a questo giudice di legittimità, in conformità alla funzione nomofilattica che gli è propria, di offrire al giudice di merito utili linee definitorie e interpretative del susseguirsi temporale delle ipotesi di reato.
Premesso che questa Corte regolatrice ha già riconosciuto la sussistenza di sicura continuità normativa tra la previgente fattispecie di cui all'art. 317 c.p. e le nuove fattispecie di cui allo stesso art. 317 c.p. (concussione per costrizione con pena inasprita nel minimo dell'editto) e al nuovo art. 319 quater c.p. (concussione per induzione o, recte, induzione indebita) in ragione della indiscutibile omologia della condotta concussiva del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) descritta dalla anteriore e dalle attuali norme incriminatrici (Cass. Sez. 6, 3.12.2012 n. 3251/13, Roscia, rv. 253935; Cass. Sez. 6, 11.2.2013 n. 12388, Sarno, rv. 254441), il primo passaggio della presente analisi non può che essere integrato dalla corretta catalogazione della condotta di concussione che si attribuisce al BO e al concorrente IC, cioè della sua possibile riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p. ovvero a quella di cui all'art. 319 quater c.p. Pur nel quadro di talune aporie ricostruttive risalenti alla piena equiparazione tra concussione per costrizione o per induzione (la previgente fattispecie ex art. 317 c.p. equiparando le due modalità di consumazione del reato, finendo per considerare le due categorie della costrizione e della induzione alla stregua di una endiadi descrittiva), questa S.C. ha chiarito come l'unico criterio differenziale tra le due ipotesi, oggi disaggregate dalla novella legislativa, ed in grado di offrire giuridica e ragionevole spiegazione della punibilità, altrimenti illogica, del soggetto privato "indotto" a dare o promettere una utilità al pubblico ufficiale infedele rispetto ai suoi poteri o alla sua qualità, riposi nella natura del danno minacciato al soggetto privato concusso (o costretto o indotto). Ove questo rivesta, a prescindere da modi e forme che ne hanno esteriorizzato la serietà, connotazioni di ingiustizia (produttive di un danno emergente o di un lucro cessante), tipiche della minaccia nel senso suo proprio fatto palese dalle ripetute accezioni offertene dal legislatore codicistico, cioè caratteri di contrarietà alla legge e all'ordinamento generale o settoriale della pubblica amministrazione interessata dalla condotta di abuso del pubblico ufficiale, si realizza la violenza morale integratrice della concussione costrittiva ex art. 317 c.p. (nei testi previgente e attuale). Laddove, invece, la minaccia del pubblico ufficiale (o, in questo caso, anche dell'incaricato di pubblico servizio) prospetti al privato un danno "giusto", cioè tale da essere conforme alla legge e alla disciplina del peculiare settore amministrativo d'interesse, di guisa che il privato finisca - con l'aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente - per conseguire, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, un suo personale beneficio o vantaggio, diviene configurabile la meno grave ipotesi sanzionata, anche per il soggetto privato "beneficiario" dell'abuso, dall'art. 319 quater c.p. (cfr.: Cass. Sez. 6, 3.12.2012 n. 3251/13, Roscia, rv. 253936, 253938; Cass. Sez. 6,3.12.2012 n. 7495/13, Gori, rv. 254020).
5.3. Ora nel caso per cui è ricorso appare agevole in via preliminare, fatte beninteso salve le più accurate valutazioni che opererà il NA di Palermo in sede di rinvio, rilevare che la condotta contestata all'indagato appaia suscettibile di essere riqualificata (per gli effetti di cui all'art. 2 c.p., comma 4 e ferma - per gli stessi effetti - l'intangibilità dell'anteatta posizione del privato indotto) sotto la specie della norma incriminatrice della indebita induzione ex art. 319 quater c.p.. Al riguardo non possono nutrirsi dubbi alla luce delle valutazioni concordemente espresse sia dall'ordinanza cautelare genetica che dell'ordinanza del riesame, non contrastate efficacemente dalle contrarie deduzioni dell'indagato. I due provvedimenti giudiziari assumono come pacificamente dimostrato che l'attività di abuso delle rispettive qualità di deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana ricoperte dal ricorrente e dal coindagato AN e supportate dal concorrente "esterno" IC si sia tradotta in un indiscutibile beneficio per l'SI avente natura non legittima. Gli interventi spesi dai due deputati regionali, pubblici ufficiali, volti a favorire l'ottenimento delle molteplici autorizzazioni occorrenti alle società dell'SI per attuare i proposti progetti di strutture fotovoltaiche (interventi che, come si legge nell'ordinanza cautelare, l'indagato AN tenta di ricondurre eufemisticamente in un rapporto di "consulenza amministrativa" di appoggio all'imprenditore SI) si sono manifestati attraverso condotte di illegittima interferenza presso i funzionari regionali dei vari settori interessati, a nulla rilevando che costoro - per altro neppure tutti compiutamente individuati - abbiano negato di aver ricevuto e meno che mai recepito pressioni di sorta (evenienza che altrimenti li esporrebbe a sanzioni penali e/o disciplinari ex art. 319 c.p,). Ma è un dato ben significativo che lo stesso SI riferisca come grazie alla perorazione dei due deputati egli riuscisse ad ottenere nel giro di qualche settimana pareri, autorizzazioni o altri provvedimenti inutilmente attesi e da lui solo sollecitati da mesi (ordinanza cautelare, p. 54). Attraverso, quindi, quella che non a caso il p.m. procedente ha definito "tempistica da record" (ordinanza cautelare p. 59). D'altro canto, come già precisato, il g.i.p. e i giudici del riesame inquadrano il rapporto di "collaborazione" tra l'ingegnere SI e i tre coindagati in un contesto iniziale di natura tipicamente corruttiva, che poi - per ragioni che sarà cura del giudice di rinvio meglio chiarire - sarebbe degenerato in concussione.
L'ordinanza cautelare del gi.p. evidenzia che:
- le richieste economiche avanzate dagli indagati nei confronti dell'SI (vuoi corruttive prima, vuoi concussorie poi) erano dettate, in sovrapposizione alla concordata controprestazione della scelta da parte dell'SI di ditte per eseguire i lavori indicategli dagli indagati, dalla esigenza di ottenere un ritorno economico per i loro interventi presso gli uffici pubblici che avevano notevolmente accelerato l'iter amministrativo delle varie pratiche interessanti SI (ordinanza, pp. 15,32);
- gli "interventi" dei due deputati regionali erano "necessari per il successo de progetti" di allestimento di parchi fotovoltaici, stante l'estrema lentezza con cui procedevano le relative incombenze amministrative (ordinanza, p. 48);
- lo stesso SI ha inscritto gli interventi del BO e del suo collega deputato in "raccomandazioni presso gli assessorati per lo snellimento amministrativo" (ordinanza p. 59);
- i rapporti affaristici instaurati tra SI e i tre indagati si sono svolti dal 2008 al 2010 con modalità "idilliache" in riferimento alla "mediazione della dei deputati presso la burocrazia della Regione Siciliana o presso il Genio Civile di Siracusa per lo sveltimento delle pratiche" nell'ambito di un meccanismo corruttivo (ordinanza, p. 67).
Ancor più icasticamente, se possibile, l'ordinanza del riesame, richiamandosi alle precedenti constatazioni del g.i.p., rimarca che:
- la stessa narrazione dei fatti proposta dall'SI evidenza come, per la prima fase del rapporto "illecito" plurilaterale, egli - per assicurarsi il rilascio in tempi rapidi dei provvedimenti autorizzativi regionali - si era rivolto ai deputati regionali AN e BO perché costoro, grazie alla loro carica istituzionale, erano in grado esercitare una "indebita influenza" sui soggetti coinvolti nei farraginosi e articolati procedimenti amministrativi (ord. riesame, pp. 2).
5.4. Nell'univoco quadro ricostruttivo appena descritto appare evidente che il rapporto instaurato da SI con gli indagati si riconduca senza incertezze nell'ambito di una vicenda di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio dei pubblici ufficiali deputati regionali inquadrabile nell'ambito dell'art. 319 c.p.. Una vicenda corruttiva in cui la controprestazione indebita dei pubblici ufficiali è consistita, in pratica, in condotte di illegittima interferenza (corruttiva o concussiva) nei confronti dei funzionari regionali allo scopo di indurli ad accordare ("sveltendone" le pratiche) un trattamento di impropria preferenza cronologica e di "risultato" ad evidente beneficio delle sue entità societarie.
Ed allora il limite della lacunosa motivazione del NA del riesame (che, in verità, mutua l'analoga lacuna dell'ordinanza cautelare genetica) è costituito, prima che dell'eventuale inquadramento nella tipologia della concussione scissa dalla L. n.190 del /2012 (concussione costrittiva o induttiva), dalla individuazione del confine tra un rapporto chiaramente corruttivo (corruzione propria antecedente e susseguente) e un rapporto che il paradigma indiziario elaborato dalla pubblica accusa nei confronti del IC e dei coindagati sussume nella ipotesi della concussione. Non solo. Per quanto di rilievo nel singolare caso oggetto di ricorso il pundum dolens è rappresentato dalla ritenuta trasfigurazione diacronica del rapporto da corruttivo a concussivo. Ribadito ancora una volta che il IC e i coindagati non pongono in discussione la ricezione delle cospicue somme (soprattutto quelle "svizzere") loro erogate da SI, merita osservare che la linea difensiva diffusamente ripresa nell'odierno ricorso incentrata sulla causale lecita delle erogazioni pecuniarie, perché inserite in un paritario rapporto di cooperazione e cointeressenza societarie con SI, si mostra in sè priva di pregio. Non soltanto per le ragioni puntualmente esposte dai giudici del riesame, nella parte in cui pongono in luce le discrasie della tesi di difesa e soprattutto delle prospettazioni del IC (l'indicazione nella sua dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2011 della somma di Euro 400.000,00 ricevuta a Lugano da SI e versata sul suo conto ED SE detto "Ognitanto" è un pretestuoso postfacum strumentale rispetto all'avvenuta scoperta della vicenda dopo le propalazioni collaborative di SI;
del pari incongrue appaiono le sue giustificazioni della ricezione della somma anche per conto dello zio BO perché smentite dalle emergenze documentali acquisite presso l'istituto di credito elvetico) ovvero, altresì, nella parte in cui segnalano che non è stata offerta sufficiente o valida prova storica e documentale della partecipazione nelle entità societarie create da SI del BO, del AN e del IC e che i primi due avrebbero dissimulato, avvalendosi di prestanome (o il BO del IC) per opportunità a causa del loro ruolo di deputati regionali.
Quand'anche volesse credersi - in ipotesi - come davvero reale il predetto rapporto di società di fatto, pur privo di seria prova documentale, intessuto da BO e dai coindagati con SI, l'evenienza non varrebbe in alcun modo ad elidere o affievolire l'inequivoca valenza penale dei comportamenti in concreto attuati dagli indagati e in particolar modo dai due deputati dell'A.R.S. Per la semplice ragione che il rapporto bilaterale rimarrebbe pur sempre imperniato dalla parte dei due indagati in controprestazioni di carattere illecito connesse alla spendita della loro posizione di autorevoli pubblici ufficiali, quali deputati regionali, in grado di influire - quali che ne siano state le modalità concrete - sugli uffici regionali e sui funzionari regionali investiti della trattazione delle pratiche interessanti le società di SI per facilitare le richieste di autorizzazioni nel settore dell'energia fotovoltaica in violazione, ove non dei criteri di legittimità avvaloranti le richieste (l'SI ha in breve tempo conseguito tre autorizzazioni ad allestire impianti fotovoltaici che hanno fatto lievitare in misura imponente il valore delle sue società), aspetto sul quale le indagini non sembrano essersi soffermate, certamente di doveri di imparzialità e di regolare e corretta trattazione cronologica delle pratiche amministrative giacenti presso i vari uffici e che per l'SI hanno imboccato corsie preferenziali di rapido esaurimento. Nè l'apporto "societario" del BO o del AN, con l'ausilio del IC, anche alla società Green da loro effettivamente partecipata per interposta persona come afferma SI, ha avuto altra diversa connotazione se non quella di spendere le loro qualità (AN nell'area di Palermo, BO in quella di Siracusa) e di violare i loro doveri funzionali, facendo pressione o interferendo presso i diversi uffici regionali o statali periferici. Nè l'uno ne' l'altro ne' il IC, del resto, vantano cognizioni tecniche o retrostanti strutture organizzative in grado di partecipare ai progetti industriali elaborati dall'SI, di cui il g.i.p. segnala la particolare autonomia operativa nella conduzione delle società, vieppiù riconosciuta con l'assunzione dell'incarico di direttore dei lavori dopo la vendita delle sue società US e US 2010. Non a caso l'altra controprestazione concordata con SI, a fronte della loro opera di interferenza su altri pubblici ufficiali, è stata integrata - oltre che dalle dazioni pecuniarie - dall'affidamento dei lavori in cui si articolavano i progetti industriali a ditte di loro gradimento.
5.5. Fondati, per quanto fin qui chiarito, sono ex adverso i rilievi del ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica della condotta incriminata (in via subordinata rispetto alla tesi principale della liceità dei rapporti interpersonali) e al collaterale tema della adeguata verifica della credibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'SI.
L'impugnato provvedimento del riesame non consente di decifrare come e quando il rapporto di corruzione la cui trama è raccontata dall'SI abbia subito la "degenerazione" che lo ha trasformato in rapporto di concussione, passando da relazioni amicali di totale accordo a relazioni di gravi minacce e richieste di denaro sempre più incalzanti da parte degli indagati nei confronti dell'originario corruttore SI.
Innanzitutto ne' l'ordinanza del g.i.p. ne' il NA danno conto degli esiti valutativi processuali eventualmente riservati ai fatti di corruzione avvenuti dal 2008 al 2010 fino ad epoche prossime - secondo l'assunto accusatorio condiviso dal g.i.p. - alla vendita da parte dell'SI delle società US e US 2010, vendita che per l'appunto dovrebbe segnare lo spartiacque del passaggio dalla corruzione alla concussione. Dagli atti del g.i.p. e del NA sembrerebbe arguirsi che l'intero triennio di fatti certamente illeciti attribuiti agli indagati è rifluito nell'unica e unitaria contestazione di concussione. Una simile elaborazione è illogica e incongrua sul piano giuridico, non potendo la più grave fattispecie di concussione per ciò solo assorbire condotte precedenti diverse e integranti altro titolo di reato. Nè a tal fine, in secondo luogo, può soccorrere la disamina, anche di natura sociologica come si osserva in ricorso, attraverso la quale il g.i.p. - disponente la misura cautelare (disamina, tuttavia, non ripresa dai giudici del riesame) parrebbe inquadrare l'intera vicenda che vede come protagonista TR SI in una generale situazione dinamica, a un di presso includente anche la fase c.d. corruttiva, riconducibile ad una cosiddetta concussione ambientale. Prospettiva che, avuto riguardo al fatto che è stato SI a rivolgersi di propria iniziativa al BO e al AN per far "sbloccare" le proprie pratiche nel settore fotovoltaico, si mostra senz'altro fuorviante.
Sia perché l'ipotizzato clima di pressione ambientale non varrebbe per la prima fase del rapporto tra SI e i deputati regionali, in difetto di specifici atti costrittivi o induttivi di costoro, a risolvere la questione e a far rifluire anche gli episodi di corruzione (che, va aggiunto, nelle loro connotazioni di abuso funzionale o di qualità precedono la fase concussiva innescata dalla vendita delle società e - a stare al racconto di SI - il già avvenuto conseguimento delle tre autorizzazioni industriali) nella fattispecie della concussione per una sorta di non consentita applicazione analogica dell'art. 317 c.p. Sia perché nella fase "idilliaca" del reciproco interesse corruttivo delle parti narrato da SI difetta ogni concreto stato di reale soggezione dell'imprenditore rispetto ai due deputati regionali, giacché - a tutto voler concedere - è proprio lui stesso a rendersi parte attiva per divenire protagonista e non vittima del sistema di supposto malaffare amministrativo regionale (cfr.: Cass. Sez. 6, 12.4.2011 n. 16335, Kedra, rv. 250045; Cass. Sez. 6, 25.1.2011 n. 14544, Lozupone, rv. 250030; Cass. Sez. 6, 11.1.2011 n. 25694, De Laura, rv. 250467).
5.6. Anche mettendo da canto la rilevata problematica, che il NA ha omesso di affrontare, della transizione dalla corruzione nella concussione e del cumulativo assorbimento dei fatti che integrano la prima nella seconda, è lo stesso delinearsi della ipotesi concussiva che merita un necessario rinnovato approfondimento da parte del giudice di merito del riesame cautelare. È vero che l'attendibilità dell'SI in punto di sofferta concussione è dedotta dalla linearità, coerenza e meticolosità della sua narrazione, avvalorata dai riscontri reperiti in fase di indagini. Sennonché il crisma di credibilità attribuito, in chiave ritenuta senz'altro "collaborativa", all'SI non indaga con la necessaria acribia il profilo della spontaneità di quella che assume i connotati di una chiamata in reità e - in rapporto alla cumulativa veste di coindagato (fatti relativi al suo arresto per concussione) e di indagato di reato connesso - anche di sostanziale chiamata in correità, da valutarsi - l'una e l'altra - secondo i canoni di prova indiziaria dettati dall'art. 192 c.p.p.. In margine alla indubbia disinvoltura con cui appare muoversi l'SI, tanto da rendersi responsabile del separato episodio di concorso in concussione effettuato in danno del titolare dell'impresa Tecnotel che ha determinato il suo arresto in flagranza di reato e di cui a suo dire si sarebbe reso responsabile nel clima di coercizione esercitato nei suoi confronti dagli indagati (in pratica costretto a costringere altri ad indebite dazioni monetarie di segno concussorio), il NA del riesame (e in precedenza lo stesso g.i.p.) non si è fatto carico di controllare con il rigore reso necessario dal caso l'eventuale natura strumentale (id est autodifensiva rispetto ad ipotesi di sua partecipazione criminosa ex art. 319 ovvero art. 317 c.p.) delle dichiarazioni accusatorie del collaborante in relazione al suo possibile interesse a dissimulare un rapporto basato unicamente su fatti di corruzione propria e, per ciò stesso, alla genesi prossima delle ragioni che l'hanno indotto alla confessione-accusa (cfr. ex multisi Cass. Sez. 1, 2.3.2010 n. 11058, Abbruzzese, rv. 246790; Cass. Sez. 1, 17.5.2011 n. 19759, Misseri, 250244).
D'altra parte non può non rilevarsi, quanto alla effettività dell'azione coercitiva (costrittiva o induttiva) attribuita ai coindagati, che le intimidazioni e le minacce esercitate dai deputati regionali prefiguranti insuperabili ostacoli alla prosecuzione della sua attività d'impresa ("noi siamo il potere... ") sono radicate soltanto nell'assunto dichiarativo dell'SI e in una scarna e in sè non dirimente captazione fonica in ambiente carcerario. Ciò non sottacendosi che le pretese dei tre indagati di condividere i copiosi utili tratti dall'SI dalla vendita delle due sue società (per l'enorme plusvalenza) non sarebbero prive - per restare nella loro deviante ottica di antigiuridicità penale - di una qualche seria giustificazione. Non vi è dubbio, infatti, che le elevate plusvalenze lucrate con la cessione dei progetti esecutivi societari garantiti da tutte le occorrenti autorizzazioni pubbliche, oltre che frutto dell'indubbia abilità tecnica dell'ingegner SI, siano state anche il risultato dell'illecita anteatta opera di illecita interferenza su uffici pubblici dispiegata dai due deputati regionali (ordinanza cautelare, p. 36: "...guarda che tu non saresti mai riuscito ad ottenere quello che hai ottenuto se non ci fossimo stati noi... ").
È allora evidente che, in difetto di una pregiudiziale adeguata verifica di reale piena credibilità soggettiva del dichiarante (vittima coindagata) SI la solidità di quelli che il g.i.p. e i giudici del riesame definiscono riscontri esterni oggettivi finisce per assumere un valore effimero. Per la semplice ragione che si tratta sì di dati realmente riscontrati dalla p.g. (sul piano storico e su quello documentale), ma di dati che in vero si giustappongono alla narrazione dei singoli eventi o episodi di erogazione pecuniaria compiuti dall'SI a beneficio dei tre indagati. Eventi che, come detto, gli indagati non negano sul piano fattuale, ma che - di per sè soli - non possiedono il necessario valore individualizzate in relazione alla configurabilità dell'ipotizzata fattispecie di concussione ascritta agli indagati, in carenza della rilevata esaustiva verifica della intrinseca credibilità delle accuse mosse dall'SI.
5.7. Assorbite nella enucleata causa di annullamento dell'ordinanza impugnata le censure attinenti alle esigenze cautelari, per le ragioni esposte si rende necessario rinviare gli atti al NA distrettuale di Palermo perché proceda a nuovo esame della posizione del ricorrente IC che colmi le lacune e le discrasie giuridiche dianzi segnalate. Nuovo esame, procedendo al quale il giudice di rinvio si uniformerà ai criteri interpretativi e ai principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al NA di Palermo.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013