Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale", deve ritenersi necessaria la realizzazione di uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo o induttivo da parte del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva ravvisato il tentativo di concussione nella condotta posta in essere dalla direttrice di una scuola infermieri, la quale avrebbe tentato di indurre un allievo a partecipare all'acquisto di regali che gli studenti periodicamente le facevano).
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La massima In tema di tentata concussione, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella …
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Il delitto di concussione, disciplinato dall'art. 317 c.p., costituisce una delle figure paradigmatiche della criminalità dei pubblici ufficiali, nella quale l'abuso della funzione si traduce in strumento di compressione della libertà di autodeterminazione del privato. La sua storia normativa – dalla tipizzazione ottocentesca, che distingueva tra forme costrittive e induttive, fino alla svolta della l. n. 190/2012 e alla successiva riforma del 2015 – restituisce l'immagine di una fattispecie in costante metamorfosi, nella quale il legislatore ha progressivamente ridefinito il perimetro della tutela penale. La concussione si colloca così in una posizione intermedia tra le fattispecie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 14544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14544 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/01/2011
Dott. AGRÒ IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 161
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 4596/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15 maggio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Pesare Franz, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e che, in subordine, ha chiesto dichiararsi estinto il reato di cui al capo c) per intervenuta prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del 12 novembre 2003, emessa dal Tribunale di Taranto, che aveva riconosciuto la responsabilità penale di AR ON e di NC NE per i reati di abuso d'ufficio (capo a), di concussione (capo b) e di tentata concussione (capo c), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NE a seguito di estinzione dei reati per morte dell'imputato, ha inoltre dichiarato estinto il reato di abuso di ufficio per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, ha ridotto la pena nei confronti di ON AR per i residui reati, che ha condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, anche riguardo ai danni da risarcire alle parti civili costituite e al pagamento della provvisionale.
I giudici d'appello, nel confermare l'impianto della prima sentenza, hanno ritenuto pienamente dimostrate le accuse contestate, secondo cui l'imputata, nella sua qualità di direttrice della scuola infermieri di Martina Franca, in concorso con il marito, NE NC che in quella scuola insegnava, avrebbe indotto alcuni allievi a prestare gratuitamente la loro opera di manovalanza presso la sua villa di campagna, durante le ore che avrebbero dovuto dedicare al tirocinio professionale (capo b); in altre occasioni, avrebbe tentato di indurre l'allievo EL LA a partecipare all'acquisto di regali che, periodicamente, gli studenti della scuola facevano alla direttrice (capo c).
In particolare, la sentenza di secondo grado ha ritenuto provata la concussione di cui al capo b) in base alla testimonianza di LL IO, uno degli allievi che avrebbe eseguito lavori presso la villa dell'imputata; il tentativo di concussione, invece, avrebbe trovato riscontro nelle deposizioni dello stesso LA EL - cioè l'allievo che, nella ricostruzione delle sentenze, a causa del rifiuto di sottostare alla prassi dei regali venne bocciato - e di RI AR AN, all'epoca ausiliaria presso la scuola infermieri, ed è stato inquadrato nella c.d. concussione ambientale anche in considerazione di quanto riferito dal LL circa il sistema attraverso cui venivano veicolati i regali, con richiesta che venivano fatte non direttamente dalla direttrice, ma da terze persone.
2. - L'avvocato Franz Pesare, nell'interesse di AR ON, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. - Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p., censurando la sentenza per avere dichiarato la prescrizione del reato di abuso d'ufficio, senza prendere in considerazione le censure proposte nell'atto di appello, tendenti a dimostrare l'insussistenza del reato. Secondo la contestazione l'imputata non si sarebbe astenuta dal partecipare alla formazione delle graduatorie da trasmettere alla USL per l'insegnamento nella scuola che ella dirigeva, favorendo il marito, a cui consentiva di svolgere n. 185 ore di lezioni nel 1993-1994, n. 215 ore nel 1994-1995, n. 210 ore nel 1995-1996 e favorendo anche se stessa, che svolgeva n. 250 ore nel 1993-1994, n. 220 ore nel 1994- 1995 e n. 220 ore nel 1995-1996; inoltre proponendosi come responsabile dell'area insegnamento tecniche infermieristiche, nonostante il palese conflitto di interessi.
Secondo il ricorrente i giudici non avrebbero tenuto conto della sentenza con cui il G.u.p. di Taranto, per lo stesso fatto, aveva emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'amministratore straordinario Simeoni, sentenza che aveva escluso ogni violazione di legge o di regolamento;
inoltre, sottolinea che all'epoca dei fatti non vi era alcuna disposizione che tipizzasse l'omessa astensione;
in ogni caso, anche a volere dare rilevanza alla condotta di mancata astensione, i giudici avrebbero dovuto rilevare l'insussistenza del reato, difettando l'elemento dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, dal momento che quanto ricavato dalla prestazione di lavoro, consistita nelle ore di insegnamento svolte, non è contro ius, ma rappresenta un risultato conforme al diritto.
Sotto un distinto profilo la difesa dell'imputata rileva come la competenza sugli incarichi di insegnamento fosse dell'amministratore straordinario e che l'imputata si limitava a redigere una semplice proposta, sicché difetterebbe anche il profilo soggettivo del reato. 2.2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la sostanziale omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in ordine ai capi b) e c) dell'imputazione. Si sostiene che in maniera apodittica, oltre che generica, la Corte territoriale abbia ritenuto di non disporre la rinnovazione, nonostante le evidenti contraddizioni dei testi d'accusa, smentiti dalle numerose testimonianze contrarie, ritenute non attendibili dai giudici.
2.3. - Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 317 c.p.. In particolare, il ricorrente evidenzia come il giudice di merito nell'affermare la responsabilità per il capo e) non abbia tenuto in considerazione la testimonianza di RI IA AN, che lungi dal confermare le dichiarazioni di LA, persona offesa, lo ha smentito in vari passaggi, ribadendo, in più occasioni, la spontaneità delle iniziative degli studenti nel fare regalie in favore della direttrice.
Del resto, si sostiene, è lo stesso LA a ribadire di non essersi mai trovato in una situazione di soggezione con l'imputata, sicché i giudici avrebbero dovuto escludere la tentata vicenda concussiva o, al più, qualificare i fatti nell'ambito dell'art. 322 c.p., comma 4. Con un motivo collegato al precedente il difensore ricorrente deduce il travisamento delle testimonianze di AN e di LA, evidenziando come i giudici abbiano operato una selezione del contenuto delle dichiarazioni dei due testi, trascurando i passaggi da cui sarebbero emersi elementi a favore dell'imputata in relazione all'episodio di cui al capo c).
2.4. - Il quarto motivo riguarda, invece, l'episodio di concussione di cui al capo b). Anche in questo caso si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p., rilevando come dagli atti risulti che i lavori eseguiti dagli allievi sarebbero stati del tutto liberi e spontanei, trattandosi degli stessi allievi che altrettanto liberamente partecipavano ai regali e alle cene con la direttrice, tanto è vero che per questi fatti non è stata contestata alcuna concussione. Peraltro, si evidenzia che il lavoro in questione è consistito nello spostamento di legna dall'area antistante la villa e che si è trattatato di un unico episodio nei 17 anni di permanenza della ON nella scuola infermieri. Inoltre, il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato che gli stessi allievi si erano recati in altre occasioni presso la villa dell'imputata per prendere il caffè ovvero per pranzare insieme, come riferito da LO, MI e ER, tutti testi che contraddicono quanto riferito dall'unico teste su cui si fonda l'accusa, IO LL.
La Corte d'appello, pertanto, avrebbe travisato anche in questo caso le prove acquisite, trascurando in maniera inspiegabile le testimonianze favorevoli all'imputata, che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione di AR ON o, al massimo, a qualificare il fatto contestatole come corruzione.
2.5. - Con il quinto motivo il ricorrente, in via subordinata, censura la sentenza in relazione alla determinazione della pena, lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 323- bis c.p. richieste nell'atto di appello e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2.6. - Infine, la difesa dell'imputata ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo, con cui si censura la dichiarata estinzione del reato di abuso d'ufficio per prescrizione, è infondato. Sebbene il ricorso non lo espliciti, deve necessariamente ritenersi che l'imputata chieda il proscioglimento nel merito in applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, ossia sul presupposto dell'evidenza che il reato non sussista o che non l'abbia commesso ovvero che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come tale. Tuttavia, nel motivo è dedotto, sostanzialmente, il vizio di motivazione e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non possono essere rilevati in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio, in caso di annullamento, avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti).
In ogni caso, deve rilevarsi che in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione che a quello di apprezzamento". Nella specie, il giudice di appello ha dichiarato la prescrizione, escludendo al contempo la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 129 c.p.p., comma 2, in base alla articolata motivazione della sentenza di primo grado. Ne consegue che in sede di legittimità, dal momento che la motivazione del giudizio di merito da contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputata, non emerge dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito.
4. - Per quanto riguarda la lamentata mancanza della rinnovazione dibattimentale, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ampiamente motivato tale scelta nelle pagine 6 e 7, ritenendo il processo sufficientemente istruito ed escludendo che le prove testimoniali richieste fossero prove nuove o sopravvenute, precisando che la parte interessata non ha neppure fornito le generalità complete delle persone che avrebbero dovuto deporre. La scelta di procedere alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p. è rimessa al giudice di merito e, se è adeguatamente giustificata, come nel caso di specie, non può essere oggetto di censure in sede di legittimità.
5. - Riguardo al capo c) dell'imputazione, deve osservarsi che ai fini della configurabilità del tentativo di concussione è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione, potendo quest'ultima determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione di tipo utilitaristico (Sez. 6, 22 maggio 2009, n. 30764, Zeccardo). Tuttavia, nel caso di specie manca ogni serio elemento atto a dimostrare l'esistenza di condotte intimidatorie ovvero solo induttive da parte dell'imputata nei confronti di LA EL, nè la loro esistenza può essere desunta, implicitamente, dalla circostanza che questi sia stato bocciato, anche in considerazione del fatto che tale bocciatura non può essere imputata esclusivamente alla direttrice della scuola.
D'altra parte, gli stessi giudici d'appello si sono resi conto della debolezza dell'accusa relativamente a questa contestazione, tanto è vero che per supportare la tesi della intimidazione del LA hanno fatto ricorso alla nozione della concussione c.d. ambientale. Ora, il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della concussione ambientale, ma tale locuzione si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte solo per comodità espressiva, intendendosi fare riferimento a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 c.p., modalità che sono capaci di far intendere il fenomeno in un certo contesto, che può caratterizzare un sistema di illegalità diffuso nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, "notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già codificate" (Sez. 6, 13 luglio 1998, n. 13395). È stato evidenziato come ai fini della configurabilità del reato di concussione c.d. "ambientale", se la condotta costrittiva o induttiva può essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti, ciò non vuoi dire che possa prescindersi da uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale (Sez. 6, 11 novembre 2008, n. 45276, Fornaiolo). Anche per la concussione ambientale è necessario il comportamento induttivo, perché se si dovesse prescindere da tale elemento il reato di concussione darebbe luogo ad una responsabilità penale "da posizione", fondata non sull'abuso, bensì sulla posizione o qualifica rivestita dal pubblico ufficiale.
Nella specie, nessun elemento valutativo è stato offerto nemmeno in ordine ad una supposta concussione ambientale, circa regalie che sì sarebbero imposte in quella scuola, anzi dalla testimonianza dell'AN risulterebbe addirittura che i regali fossero decisi spontaneamente dagli alunni, affermazione questa che mette in crisi la costruzione ambientale della concussione, tanto più che per tali regalie non è stata mossa alcuna contestazione all'imputata. In questa situazione sarebbe stato essenziale l'indicazione della esistenza di un elemento costitutivo tipico del reato di concussione rappresentato dal comportamento specifico di abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, mentre il preteso contesto ambientale, solo enunciato, non permette di cogliere elementi tali per una ricostruzione di tutti i dati necessari per la configurazione del reato di concussione: la mancanza di elementi essenziali capaci di dar concretezza al reato contestato implica l'annullamento senza rinvio di questo capo di sentenza in quanto tale mancanza porta a ritenere che il fatto non sussiste.
6. - In ordine al capo b) si rileva che secondo la sentenza l'imputata avrebbe indotto gli allievi ad eseguire lavori manuali presso la sua villa, sfruttando la sua posizione di direttrice della scuola.
Che siano stati realizzati i lavori è provato;
d'altra parte, l'induzione i giudici la rilevano dalla testimonianza di LL, il quale ha riferito che la richiesta è stata fatta dalla stessa imputata e che gli allievi hanno ugualmente firmato i fogli di presenza presso la scuola.
In questo caso, la sentenza non ricorre alla figura della concussione ambientale, tuttavia la motivazione non chiarisce quali siano state le modalità con cui l'imputata ha richiesto agli allievi di fare i lavori presso la villa. La costrizione o induzione che caratterizza il reato di concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione svolta, occorrendo invece, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri;
così che l'azione indebita si caratterizzi per essere l'effetto di tale costrizione o induzione, e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Con riferimento a questo capo la sentenza impugnata si fonda sulle dichiarazioni accusatorie di LL, impegnandosi a giustificare le ragioni per cui le dichiarazioni di LU ER, LO IO e EL MI, che invece in sede dibattimentale avrebbero escluso ogni forma di intimidazione da parte della direttrice, non siano state ritenute attendibili;
tuttavia, ancora una volta non risulta spiegato in cosa effettivamente sia consistita la richiesta dell'imputata e, inoltre, non emergono dalla sentenza in maniera chiara i termini del contrasto tra le dichiarazioni di LL e quelle degli altri ragazzi, sicché la motivazione sul punto appare manifestamente carente.
La Corte d'appello sembra giustificare l'inattendibilità di ER, LO e MI perché avrebbero ritrattato le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini;
in realtà, a ritrattare sarebbero stati solo LO e MI, mentre la ER, teste della difesa, avrebbe escluso, senza contraddirsi, ogni forma di pressione da parte della direttrice sui ragazzi, riferendo che gli allievi si sarebbero offerti di aiutare il marito dell'imputata nel compimento di alcuni lavori di manutenzione presso la villa, lavori eseguiti durante la pausa e non nell'orario scolastico. Al riguardo manca una logica e approfondita motivazione circa le ragioni per le quali la testimone ER non sia stata ritenuta credibile;
peraltro, i giudici di secondo grado hanno omesso del tutto ogni considerazione in ordine a quanto riferito dalla teste circa l'episodio in cui gli allievi si offrirono di aiutare il NE, che aveva subito un infortunio al piede, insistendo solo sull'episodio del caffè offerto ai ragazzi presso l'abitazione dei coniugi NE - ON, episodio ritenuto poco credibile. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio su questo capo, che tenga conto di quanto rilevato in ordine sia alla specifica condotta posta in essere dall'imputata, sia circa le ragioni dell'inattendibilità della testimonianza della ER, inoltre valutando, in caso di ritenuta sussistenza del reato, la possibilità di applicazione delle invocate circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4) in considerazione del fatto che rispetto all'originaria imputazione residuerebbe un unico episodio di concussione.
7. - Resta assorbita la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile a seguito dei disposti annullamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo c) perché il fatto non sussiste. Annulla altresì la detta sentenza con riferimento all'imputazione di cui al capo b) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011